Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:T:2012:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 giugno 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] (COSMOBELLEZA)
(causa T-344/09)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COSMOBELLEZA — Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] — Marchi non registrati e nomi commerciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i marchi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 36, 98-104)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2009 (procedimento R 770/2007-2),
relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Inc. e la [OSCURATO:PERSONA], SL.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], Inc., è condannata alle spese.