CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30372/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6181/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 4310/2017 depositata il 14luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –A seguito di verifica della Guardia di Finanza - Tenenza di Fiuggi, eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di fabbricazionedi articoli tessili tecnici, industriali e di commercio al dettaglio di confezioni per adulti venivano redatti due processi verbale di constatazione dalle cui risultanze scaturiva, relativamente all’anno d’imposta 2009, l’avviso di accertamento n. TKQ032E01868/2014, con cui, oltre ai ulteriori recuperi in tema di IRAP, IVAe ritenute, veniva accertat o un reddito d’impresa di euro 214.355,00, a fronte della perdita dichiarata in euro24.322,00. Alla luce del maggior reddito accertato, l’Agenzia delle entrate di Frosinone, rilevato che nell’anno d’imposta 2009 [OSCURATO:PERSONA] era socio unico della società, gestita dal coniuge, riteneva sussistenti gli elementi tipici di una c.d. società a ristretta base. Conseguentemente, veniva emesso l’avviso di accertamento n. TKQ012E02569/2014 con il quale ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.P.R.600/73, si presumeva ladistribuzione in favore dell’unico socio della somma di euro214.355,00, pari al 100% degli utili accertati in capo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento. Si opponeva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone , con la sentenza n.946/01/15, depositata in data 24 novembre 2015, accoglieva il ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza n. 4310/18/17, depositata in data 14luglio 2017 , ha acco l to l’appello. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. L'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Va in via preliminare dato atto che l’Amministrazione finanziaria, con memoria del 13 dicembre 2024, ha dichiarato che l'istanza di definizione agevolata del giudizio presentata da parte della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, è risultata regolare e che nulla osta all'accoglimento. Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA], dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso i