CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 39419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi dena Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezz ,: ritenuto responsabile, nelle conformi Seflte - e e(I , 73, comma 5, cl.P.R. 309/90 per avere iHec . eir gr:,rnrni di cocaina, da cui erano ricavabili n„ 18 dosi si - Rilevato che il ricorrente si duole Corte di merito con riferimento alla mancata con;zes , aci :te e e dlii I 3-2 n. 4 cod. pen. Considerato che la sentenza argomentativo sul punto, avendo la Cei -t.- dell'attenuante invocata, posto in rilievo la Hkaimil);ie„ alla stregua di quanto puntualmente argorrio,,ai._ Tiodarta del fatto, dalle quali si evince come il ricor-Ta:i.. fetiL :-eddito fosse dedito all'attività di spaccio in strada -10,1 Rilevato che la doglianza espressi:: le; e cicAil,Ai-e di fondamento, essendo la decisione sorretta cH, .HpettiriHa dei principi stabiliti in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve i e e. eneeihic , ct)ri condanna del ricorrente al pagamento delle di euro tremila in favore della Cassa delle arnirK:Thi P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e ce-ride - ' e_ spese processuali e della somma di curo t•'..'HH CaSc.e dele ammende. Così deciso in data 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]