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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24903/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/10/2022del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva Mi i applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen. (capo 1), 81, 648-bis e 416-bis.1 cod. pen. (capi 142 e 143).

Ha confermato viceversa il provvedimento in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capo 141), escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo altresì la misura di massimo grado con quella dell'obbligo di dimora.

I reati originariamente contestati a Granata si inseriscono in una serie di episodi delittuosi - tutti oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati.

In particolare, vengono contestati 298 capi di imputazione.

Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento a un'articolazione della 'ndrangheta.

Dal capo 2) al capo 172) sono contestati i reati-fine, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa.

Al capo 173) è contestata una associazione criminale ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ontologicamente collegata all'associazione di cui al capo 1) e, infine, dal capo 174) al 298) sono contestati i reati-fine relativi all'associazione di cui al capo 173).

Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato e riteneva che il quadro indiziario rappresentato nel provvedimento impugnato non fosse idoneo a configurare la partecipazione di Granata all'associazione di cui al capo 1 e ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, dovendosi viceversa desumere dalle emergenze in atti la titolarità occulta da parte del ricorrente dell'attività di gioco e scommesse, solo formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA].

Pur non risultando incardinato presso alcuno dei gruppi criminali, Granata era molto attivo nel settore del gaming, ove teneva anche contatti con esponenti criminali ivi operanti, quali [OSCURATO:PERSONA].

Rappresentava il Tribunale come dalle conversazioni intercettate si possa pacificamente desumere che Granata non sia un mero procacciatore di affari nell'interesse della famiglia Filippelli, ma sia invece il dominus dell'attività di betting.

In tal senso considerava irrilevante la documentazione depositata dalla difesa, consistente in una scrittura privata attestante la stipula di un contratto di mandato con la ditta [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'assunzione da parte dell'indagato del mandato a promuovere e sviluppare, attraverso l'apertura di conti gioco, l'attività di raccolta di scommesse sportive del concessionario Intalot, oltre le relative fatture aventi ad oggetto "compensi per consulenza ed assistenza allo sviluppo del gioco" in favore dello stesso Granata.

Riteneva il Tribunale che le fatture prodotte in copia e neppure estratte in forma autentica dalle scritture contabili non fossero idonee a costituire la prova di un rapporto debito-credito a fronte delle plurime conversazioni registrate fra Granata e il figlio della Filippelli, laddove il primo, si manifesta quale diretto gestore dell'attività, occupandosi anche del conteggio delle giocate effettuate.

Si sottolinea come dall'attività investigativa fosse emerso che nel corso degli anni considerati (2010-2018) la Filippelli non disponesse di risorse economiche adeguate alla tipologia dell'attività esercitata.

Da varie conversazioni intercettate emergeva invece la titolarità di fatto in capo a Granata dell'attività economica a marchio Intalot.

In particolare, nelle conversazioni del 23 ottobre 2019 e 25 febbraio 2020 intercorse fra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], figlio della Filippelli, emergeva come il primo gestisse direttamente l'agenzia di scommesse.

In altro dialogo del 24 ottobre 2019 con [OSCURATO:PERSONA] (figlio di un esponente di vertice della 'ndrangheta), Granata rappresentava di avere manipolato delle giocate all'interno del centro scommesse, così evidenziando la gestione illecita dell'attività.

Così anche dalle conversazioni del 15 settembre e 4 novembre 2019 fra Granata e [OSCURATO:PERSONA] si evincono elementi a supporto della gestione diretta.

Il Tribunale indicava inoltre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Galdi, Gioia e Zaffonte che lo inquadravano quale soggetto attivo nel settore delle scommesse illecite, anche in regime di cointeressenza con Piromallo.

Rappresentava infine il Tribunale che Granata era stato attinto in passato dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con ciò rendendo evidente il fine elusivo previsto dalla norma incriminatrice.

Per converso considerava che non vi fossero seri elementi suffraganti la sussistenza dell'aggravante mafiosa (in termini di agevolazione).

Circa le esigenze cautelari, il Tribunale riteneva la concretezza e l'attualità della condotta, contraddistinta da professionalità acquisita nel tempo e da una vasta rete di contatti.

La personalità dell'indagato, gravato da plurimi e seri precedenti, era ulteriormente dimostrativa della necessità di cautela.

Alla luce della ridimensionata contestazione, l'obbligo di dimora era individuato come misura adeguata.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., difettando il presupposto probatorio del reato contestato.

Il Tribunale si è limitato a richiamare le intercettazioni senza spiegare come dalle stesse possa evincersi l'individuazione di Granata quale effettivo titolare dell'agenzia e non semplice titolare di mandato a procacciare clienti e scommesse.

Erroneo è anche il riferimento agli esigui redditi percepiti dalla Filippelli, quando semmai avrebbe dovuto farsi riferimento al volume di affari dell'agenzia.

Carente è infine la motivazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, non bastando il mero richiamo alla astratta possibilità dell'applicazione di misure di sicurezza patrimoniale, dovendo la fittizia intestazione essere oggettivamente idonea a eludere la normativa in materia di misure di prevenzione nonché sorretta dal dolo specifico della fattispecie.

Peraltro, Granata era stato sottoposto alla sola sorveglianza di pubblica sicurezza senza obbligo di soggiorno.

2.2. violazione di legge in relazione alla misura applicata, dal momento che il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. è a consumazione istantanea con effetti permanenti e, secondo quanto rappresentato in rubrica, risale all'anno 2010; il reato è quindi già prescritto e come tale non idoneo a supportare una misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.

2. Il primo motivo di ricorso di ricorso investe, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. ascritto all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio di condotte concrete, evocative del reato attribuito.

Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, intercettativo e dichiarativo, risultano - oltre che per taluni aspetti affatto generiche - palesemente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che dagli atti emergessero indicatori univoci della effettiva e perdurante titolarità in capo all'indagato dell'attività di scommesse formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA].

In tale ottica, sono stati valutati tutti gli elementi indiziari che hanno consentito di attribuire al ricorrente la commissione del reato, per il cui puntuale contenuto si rinvia sopra, sub 1) del "Ritenuto in fatto".

Il Tribunale richiamava in particolare la conversazione del 23 ottobre 2019 fra Granata e Casaula (figlio della Filippelli), ove il dialogo riguardava l'andamento delle vincite nell'agenzia e quella del 25 febbraio 2020, in cui il ricorrente chiedeva delucidazioni all'interlocutore circa alcune vincite conseguite da un cliente, avendo riscontrato delle incongruenze nei conteggi.Significative anche le telefonate "di contorno", quali quella con [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2019, ove Granata riferisce di avere dovuto "taroccare" una giocata con un cliente, con ciò evidenziandosi la diretta gestione dell'attività; ancora, quelle del 15 settembre e del 4 novembre 2019 con Iannello nella parte in cui gli stessi dialogano in merito alla gestione delle agenzie di scommesse.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Galdi, Gioia e Zaffonte che lo inquadrano quale soggetto attivo nel settore delle scommesse illecite, anche in regime di cointeressenza con Pironnallo.

Irrilevante, attesa la sua genericità, è l'affermazione difensiva che il Tribunale ha erroneamente considerato l'esiguità dei redditi della Filippelli, quando avrebbe dovuto invece valutare il volume d'affari dell'agenzia.

L'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata motiva adeguatamente anche con riguardo al necessario elemento psicologico del delitto attribuito all'indagato, connotato dal dolo specifico di evitare l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione, rappresentando che egli era stato attinto in passato dalla misura della sorveglianza speciale, con ciò rendendo evidente il fine elusivo previsto dalla norma incriminatrice.

Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto oggetto di contestazione provvisoria.

3. È viceversa fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si sostiene l'impossibilità di applicare una misura cautelare in ragione della già intervenuta prescrizione del reato.

Il delitto in parola è un reato a forma libera la cui caratteristica è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata però da una specifica finalizzazione.

Tuttavia, si osserva che, pur se il tenore della contestazione (reato commesso "dal 2010 con condotta perdurante") fa riferimento a una condotta perdurante nell'attualità, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il reato de quo è istantaneo con effetti permanenti; si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez.

U n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768).

La giurisprudenza successivamente formatasi ha rilevato che eventuali operazioni attive realizzate, sempre nell'ambito delle operazioni fittizie o fiduciarie, concretizzano ulteriori reati, ma sempre istantanei con effetti permanenti e relativi alle singole operazioni realizzate (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903).

Anche di recente è stato specificato che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari - come nel caso in disamina - senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente. (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256).

4. Ne consegue che, avendo il Tribunale del riesame escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il reato, la cui consumazione - , come 1,0 contestazione - va collocata nel 2010, è prescritto, essendo d corsOner ine massimo pari ad anni sette e mesi sei.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, così come quella emessa il 4 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Va altresì disposta, ex art. 306 cod. proc. pen., la cessazione dell'obbligo di dimora tuttora in corso di esecuzione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 04/10/2022 e dispone la cessazione della misura cautelare in corso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/10/2022del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva Mi i applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen. (capo 1), 81, 648-bis e 416-bis.1 cod. pen. (capi 142 e 143). Ha confermato viceversa il provvedimento in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capo 141), escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo altresì la misura di massimo grado con quella dell'obbligo di dimora. I reati originariamente contestati a Granata si inseriscono in una serie di episodi delittuosi - tutti oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati. In particolare, vengono contestati 298 capi di imputazione. Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento a un'articolazione della 'ndrangheta. Dal capo 2) al capo 172) sono contestati i reati-fine, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa. Al capo 173) è contestata una associazione criminale ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ontologicamente collegata all'associazione di cui al capo 1) e, infine, dal capo 174) al 298) sono contestati i reati-fine relativi all'associazione di cui al capo 173). Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato e riteneva che il quadro indiziario rappresentato nel provvedimento impugnato non fosse idoneo a configurare la partecipazione di Granata all'associazione di cui al capo 1 e ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, dovendosi viceversa desumere dalle emergenze in atti la titolarità occulta da parte del ricorrente dell'attività di gioco e scommesse, solo formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Pur non risultando incardinato presso alcuno dei gruppi criminali, Granata era molto attivo nel settore del gaming, ove teneva anche contatti con esponenti criminali ivi operanti, quali [OSCURATO:PERSONA]. Rappresentava il Tribunale come dalle conversazioni intercettate si possa pacificamente desumere che Granata non sia un mero procacciatore di affari nell'interesse della famiglia Filippelli, ma sia invece il dominus dell'attività di betting. In tal senso considerava irrilevante la documentazione depositata dalla difesa, consistente in una scrittura privata attestante la stipula di un contratto di mandato con la ditta [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'assunzione da parte dell'indagato del mandato a promuovere e sviluppare, attraverso l'apertura di conti gioco, l'attività di raccolta di scommesse sportive del concessionario Intalot, oltre le relative fatture aventi ad oggetto "compensi per consulenza ed assistenza allo sviluppo del gioco" in favore dello stesso Granata. Riteneva il Tribunale che le fatture prodotte in copia e neppure estratte in forma autentica dalle scritture contabili non fossero idonee a costituire la prova di un rapporto debito-credito a fronte delle plurime conversazioni registrate fra Granata e il figlio della Filippelli, laddove il primo, si manifesta quale diretto gestore dell'attività, occupandosi anche del conteggio delle giocate effettuate. Si sottolinea come dall'attività investigativa fosse emerso che nel corso degli anni considerati (2010-2018) la Filippelli non disponesse di risorse economiche adeguate alla tipologia dell'attività esercitata. Da varie conversazioni intercettate emergeva invece la titolarità di fatto in capo a Granata dell'attività economica a marchio Intalot. In particolare, nelle conversazioni del 23 ottobre 2019 e 25 febbraio 2020 intercorse fra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], figlio della Filippelli, emergeva come il primo gestisse direttamente l'agenzia di scommesse. In altro dialogo del 24 ottobre 2019 con [OSCURATO:PERSONA] (figlio di un esponente di vertice della 'ndrangheta), Granata rappresentava di avere manipolato delle giocate all'interno del centro scommesse, così evidenziando la gestione illecita dell'attività. Così anche dalle conversazioni del 15 settembre e 4 novembre 2019 fra Granata e [OSCURATO:PERSONA] si evincono elementi a supporto della gestione diretta. Il Tribunale indicava inoltre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Galdi, Gioia e Zaffonte che lo inquadravano quale soggetto attivo nel settore delle scommesse illecite, anche in regime di cointeressenza con Piromallo. Rappresentava infine il Tribunale che Granata era stato attinto in passato dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con ciò rendendo evidente il fine elusivo previsto dalla norma incriminatrice. Per converso considerava che non vi fossero seri elementi suffraganti la sussistenza dell'aggravante mafiosa (in termini di agevolazione). Circa le esigenze cautelari, il Tribunale riteneva la concretezza e l'attualità della condotta, contraddistinta da professionalità acquisita nel tempo e da una vasta rete di contatti. La personalità dell'indagato, gravato da plurimi e seri precedenti, era ulteriormente dimostrativa della necessità di cautela. Alla luce della ridimensionata contestazione, l'obbligo di dimora era individuato come misura adeguata. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., difettando il presupposto probatorio del reato contestato. Il Tribunale si è limitato a richiamare le intercettazioni senza spiegare come dalle stesse possa evincersi l'individuazione di Granata quale effettivo titolare dell'agenzia e non semplice titolare di mandato a procacciare clienti e scommesse. Erroneo è anche il riferimento agli esigui redditi percepiti dalla Filippelli, quando semmai avrebbe dovuto farsi riferimento al volume di affari dell'agenzia. Carente è infine la motivazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, non bastando il mero richiamo alla astratta possibilità dell'applicazione di misure di sicurezza patrimoniale, dovendo la fittizia intestazione essere oggettivamente idonea a eludere la normativa in materia di misure di prevenzione nonché sorretta dal dolo specifico della fattispecie. Peraltro, Granata era stato sottoposto alla sola sorveglianza di pubblica sicurezza senza obbligo di soggiorno. 2.2. violazione di legge in relazione alla misura applicata, dal momento che il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. è a consumazione istantanea con effetti permanenti e, secondo quanto rappresentato in rubrica, risale all'anno 2010; il reato è quindi già prescritto e come tale non idoneo a supportare una misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso di ricorso investe, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. ascritto all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio di condotte concrete, evocative del reato attribuito. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, intercettativo e dichiarativo, risultano - oltre che per taluni aspetti affatto generiche - palesemente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che dagli atti emergessero indicatori univoci della effettiva e perdurante titolarità in capo all'indagato dell'attività di scommesse formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA]. In tale ottica, sono stati valutati tutti gli elementi indiziari che hanno consentito di attribuire al ricorrente la commissione del reato, per il cui puntuale contenuto si rinvia sopra, sub 1) del "Ritenuto in fatto". Il Tribunale richiamava in particolare la conversazione del 23 ottobre 2019 fra Granata e Casaula (figlio della Filippelli), ove il dialogo riguardava l'andamento delle vincite nell'agenzia e quella del 25 febbraio 2020, in cui il ricorrente chiedeva delucidazioni all'interlocutore circa alcune vincite conseguite da un cliente, avendo riscontrato delle incongruenze nei conteggi.Significative anche le telefonate "di contorno", quali quella con [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2019, ove Granata riferisce di avere dovuto "taroccare" una giocata con un cliente, con ciò evidenziandosi la diretta gestione dell'attività; ancora, quelle del 15 settembre e del 4 novembre 2019 con Iannello nella parte in cui gli stessi dialogano in merito alla gestione delle agenzie di scommesse. A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Galdi, Gioia e Zaffonte che lo inquadrano quale soggetto attivo nel settore delle scommesse illecite, anche in regime di cointeressenza con Pironnallo. Irrilevante, attesa la sua genericità, è l'affermazione difensiva che il Tribunale ha erroneamente considerato l'esiguità dei redditi della Filippelli, quando avrebbe dovuto invece valutare il volume d'affari dell'agenzia. L'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata motiva adeguatamente anche con riguardo al necessario elemento psicologico del delitto attribuito all'indagato, connotato dal dolo specifico di evitare l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione, rappresentando che egli era stato attinto in passato dalla misura della sorveglianza speciale, con ciò rendendo evidente il fine elusivo previsto dalla norma incriminatrice. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto oggetto di contestazione provvisoria. 3. È viceversa fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si sostiene l'impossibilità di applicare una misura cautelare in ragione della già intervenuta prescrizione del reato. Il delitto in parola è un reato a forma libera la cui caratteristica è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata però da una specifica finalizzazione. Tuttavia, si osserva che, pur se il tenore della contestazione (reato commesso "dal 2010 con condotta perdurante") fa riferimento a una condotta perdurante nell'attualità, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il reato de quo è istantaneo con effetti permanenti; si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). La giurisprudenza successivamente formatasi ha rilevato che eventuali operazioni attive realizzate, sempre nell'ambito delle operazioni fittizie o fiduciarie, concretizzano ulteriori reati, ma sempre istantanei con effetti permanenti e relativi alle singole operazioni realizzate (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903). Anche di recente è stato specificato che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari - come nel caso in disamina - senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente. (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256). 4. Ne consegue che, avendo il Tribunale del riesame escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il reato, la cui consumazione - , come 1,0 contestazione - va collocata nel 2010, è prescritto, essendo d corsOner ine massimo pari ad anni sette e mesi sei. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, così come quella emessa il 4 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Va altresì disposta, ex art. 306 cod. proc. pen., la cessazione dell'obbligo di dimora tuttora in corso di esecuzione. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 04/10/2022 e dispone la cessazione della misura cautelare in corso
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