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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15174/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24908/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] –Intimato – avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2019depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2012, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –originante dal credito per il saldo della fornitura di progettazione, realizzazione e montaggio di una sala giochi – sul presupposto che la pretesa creditoria mossa da [OSCURATO:PERSONA] (odierno intimato), titolare dell’impresa individuale “ SACASAM ” , fosse illegittima, in quanto l’arredamento fornito daquest’ultima alla Agostino era risultato difforme per materiale utilizzato (rispetto a quello convenuto nel preventivo stipulato tra le parti), nonché erano stati riscontrati gravi difetti sia nell’arredamento, sia nel montaggio eseguito.

Costituendosi in giudizio, il C asamento chiese il rigetto dell’opposizione ed eccepì in particolare la decadenza della garanzia per vizi del contratto di appalto, per non essere stata tempestivamente denunciata la presenza di tali vizi e/o difformità se non dopo oltre due mesi dalla loro scoperta.

2. Con sentenza n. 619/2018 i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuta tardiva la denuncia dei vizi in argomento, rigettò l’opposizione.

3. Avverso la sentenza propose appello la Agostino, deducendo che i vizi fossero stati denunciati nei termini previsti dalla legge, in quanto non erano conoscibili per come provato in corso di causa nonché dalla natura stessa dei vizi in questione.

L’appellante dedusse, inoltre, l’omessa motivazione della sentenza su due punti a suo dire decisivi, ovvero: (i) che i testi di parte appellata fossero risultati inattendibili, in quanto esecutori del montaggio dell’arredo su commissione dello stesso convenuto, con il quale avevano un rapporto di lavoro continuativo; (ii) che l’impresa SACASAM non avesse allegato alcuna certificazione sul materiale fornito, né quella idonea ad attestare la conformità dei componenti a base legnosa alla norma [OSCURATO:PERSONA] 13986.2005.

Costituitasi in giudizio, parte appellata contestò la fondatezza dell’appello proposto, chiedendone il rigetto.

4. Con sentenza n. 49/2019, depositata in data 24/01/2019 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermò la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto dalla Agostino in quanto tardiva la denuncia dei vizi:e, per l’effetto, condannò l’appellante a rimborsare a quest’ultimo le spese di lite.

5. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato atre motivi.

6. E’ r ima sto intimato [OSCURATO:PERSONA] , non avendo svolto alcuna difesa in questa sede.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente , in relazione all ’ art. 360, n. 5, 1° co., cod. proc. civ., lamenta che la riduzione del prezzo sia stata tempestivamente richiesta dalla stess a già nell ’ atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che la C orte di merito abbia erroneamente ritenuto non proposta la domanda di riduzione del prezzo.

2. Con il secondo motivo , in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 5 e 3, cod. proc. civ., “ O messo esame circa un fatto decisivo del giudizio sotto il profilo di erronea motivazione e conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 1668 e 2226 c.c. in relazi one art. 360 comma I, n. 3 c.p.c . ” , l a ricorrente si duole che, erroneamente valutando le emergenze processuali e probatorie, la Corte di merito non abbia considerato che la “scoperta dei gravi difetti” è coincisa “Con il completamento dei lavori per iniziare l’attività di giochi e scommesse, cui era destinato il locale arredato con la fornitura in contestazione e più esattamente, con i lavori di installazione dei monitors (né forniti, né montati dalla ditta appellata) iniziati in data 9/5/2012”(così a p. 14, 2° §, del ricorso).

3. Co n il terzo motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante il mancato rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti a regola d’arte.

4. Il ricorso è inammissibile .

Va anzitutto osservato che , in violazione del requisito prescritto apena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (e in particolare: la pattuizione della fornitura; il certificato di conformità; la missiva del 7/5/2012; la raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il preventivo datato 13/12/2011 ; la CTP a firma del geom.

Ursino datata novembre 2012 ; la prova testimoniale).

5. Deve ulteriormente porsi in rilievo che il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

6. V a altresì sottolineato che la censura mossa con il secondo motivo si sostanzia nella riproposizione da parte della ricorrente della propria tesi difensivain termini di inammissibile contrapposizione con la ratio decidendi secondo cui « sia in sede di stipulazione (nel non puntualizzare scriptis qualità e spessore dei legni da utilizzare per l’arredo di cui chiedeva la fornitura); sia in sede di sua vigilanza durante l’esecuzione nel valutare e nel riconoscere da subito una qualche difformità rilevante dell’adempimento rispetto al pattuito (certamente tali difformità risultando esser state a lei rese note nell’occasione stessa del montaggio, id est entro la fine del marzo del 2012, e verosimilmente essendole state contestate come “vizi” dell’adempimento da cui il terzo suo congiunto che la coadiuvò in occasione dei lavori di posa del cablaggio e dei monitor della prima decade del successivo maggio)» (così a p. 9, 2° §, della sentenza), sicché “dell’avvenuto trascorrere del mese di aprile senza che la stessa denunziasse all’appaltatore fornitore alcunché - pur potendolo, avendone avuto resi i presupposti ed essendo d’altra parte le difformità poi giudizialmente eccepite pianamente verificabili ictu oculia chiunque di media capacità le avess e avute note - ella potesse e possa imputare solo a se stessa” (così da ultimo § di p. 9 a 1°§ di p. 10 della sentenza).

7. Il motivo, va infine osservato, non si correla alla sopra riportata ratio decidendi.

8. Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24908/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] –Intimato – avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2019depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –originante dal credito per il saldo della fornitura di progettazione, realizzazione e montaggio di una sala giochi – sul presupposto che la pretesa creditoria mossa da [OSCURATO:PERSONA] (odierno intimato), titolare dell’impresa individuale “ SACASAM ” , fosse illegittima, in quanto l’arredamento fornito daquest’ultima alla Agostino era risultato difforme per materiale utilizzato (rispetto a quello convenuto nel preventivo stipulato tra le parti), nonché erano stati riscontrati gravi difetti sia nell’arredamento, sia nel montaggio eseguito. Costituendosi in giudizio, il C asamento chiese il rigetto dell’opposizione ed eccepì in particolare la decadenza della garanzia per vizi del contratto di appalto, per non essere stata tempestivamente denunciata la presenza di tali vizi e/o difformità se non dopo oltre due mesi dalla loro scoperta. 2. Con sentenza n. 619/2018 i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuta tardiva la denuncia dei vizi in argomento, rigettò l’opposizione. 3. Avverso la sentenza propose appello la Agostino, deducendo che i vizi fossero stati denunciati nei termini previsti dalla legge, in quanto non erano conoscibili per come provato in corso di causa nonché dalla natura stessa dei vizi in questione. L’appellante dedusse, inoltre, l’omessa motivazione della sentenza su due punti a suo dire decisivi, ovvero: (i) che i testi di parte appellata fossero risultati inattendibili, in quanto esecutori del montaggio dell’arredo su commissione dello stesso convenuto, con il quale avevano un rapporto di lavoro continuativo; (ii) che l’impresa SACASAM non avesse allegato alcuna certificazione sul materiale fornito, né quella idonea ad attestare la conformità dei componenti a base legnosa alla norma [OSCURATO:PERSONA] 13986.2005. Costituitasi in giudizio, parte appellata contestò la fondatezza dell’appello proposto, chiedendone il rigetto. 4. Con sentenza n. 49/2019, depositata in data 24/01/2019 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermò la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto dalla Agostino in quanto tardiva la denuncia dei vizi:e, per l’effetto, condannò l’appellante a rimborsare a quest’ultimo le spese di lite. 5. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato atre motivi. 6. E’ r ima sto intimato [OSCURATO:PERSONA] , non avendo svolto alcuna difesa in questa sede. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente , in relazione all ’ art. 360, n. 5, 1° co., cod. proc. civ., lamenta che la riduzione del prezzo sia stata tempestivamente richiesta dalla stess a già nell ’ atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che la C orte di merito abbia erroneamente ritenuto non proposta la domanda di riduzione del prezzo. 2. Con il secondo motivo , in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 5 e 3, cod. proc. civ., “ O messo esame circa un fatto decisivo del giudizio sotto il profilo di erronea motivazione e conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 1668 e 2226 c.c. in relazi one art. 360 comma I, n. 3 c.p.c . ” , l a ricorrente si duole che, erroneamente valutando le emergenze processuali e probatorie, la Corte di merito non abbia considerato che la “scoperta dei gravi difetti” è coincisa “Con il completamento dei lavori per iniziare l’attività di giochi e scommesse, cui era destinato il locale arredato con la fornitura in contestazione e più esattamente, con i lavori di installazione dei monitors (né forniti, né montati dalla ditta appellata) iniziati in data 9/5/2012”(così a p. 14, 2° §, del ricorso). 3. Co n il terzo motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante il mancato rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti a regola d’arte. 4. Il ricorso è inammissibile . Va anzitutto osservato che , in violazione del requisito prescritto apena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (e in particolare: la pattuizione della fornitura; il certificato di conformità; la missiva del 7/5/2012; la raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il preventivo datato 13/12/2011 ; la CTP a firma del geom. Ursino datata novembre 2012 ; la prova testimoniale). 5. Deve ulteriormente porsi in rilievo che il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. 6. V a altresì sottolineato che la censura mossa con il secondo motivo si sostanzia nella riproposizione da parte della ricorrente della propria tesi difensivain termini di inammissibile contrapposizione con la ratio decidendi secondo cui « sia in sede di stipulazione (nel non puntualizzare scriptis qualità e spessore dei legni da utilizzare per l’arredo di cui chiedeva la fornitura); sia in sede di sua vigilanza durante l’esecuzione nel valutare e nel riconoscere da subito una qualche difformità rilevante dell’adempimento rispetto al pattuito (certamente tali difformità risultando esser state a lei rese note nell’occasione stessa del montaggio, id est entro la fine del marzo del 2012, e verosimilmente essendole state contestate come “vizi” dell’adempimento da cui il terzo suo congiunto che la coadiuvò in occasione dei lavori di posa del cablaggio e dei monitor della prima decade del successivo maggio)» (così a p. 9, 2° §, della sentenza), sicché “dell’avvenuto trascorrere del mese di aprile senza che la stessa denunziasse all’appaltatore fornitore alcunché - pur potendolo, avendone avuto resi i presupposti ed essendo d’altra parte le difformità poi giudizialmente eccepite pianamente verificabili ictu oculia chiunque di media capacità le avess e avute note - ella potesse e possa imputare solo a se stessa” (così da ultimo § di p. 9 a 1°§ di p. 10 della sentenza). 7. Il motivo, va infine osservato, non si correla alla sopra riportata ratio decidendi. 8. Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il
Decreto Cassazione n. 15174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris