CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 2026
Cassazione n. 24684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti in ROMA, VIA BOEZIOn. 14, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026MONZO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] MARGHERITAn. 278, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1198/2020 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata in data 17/11/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.ssaCLAUDIA PEDRELLI;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per parte ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partecontroricorrenteCon atto di citazione notificato il 14.3.2001 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vallo della Lucania,esponendo di essere proprietaria e di avere il possesso di un fondo sitoin agro di [OSCURATO:PERSONA], località “Destro”, confinante con il fondo delconvenuto e la strada comunale, donatole dal padre [OSCURATO:PERSONA] conLamentava che il convenuto aveva innalzato il piano di campagna delsuo terreno, costruendovi prima un muro alto due metri, e poi, tra il1999 ed il 2000, innalzando detta struttura sino a creare un dislivellotra i due fondi di circa 4 metri, nel punto più alto, realizzando poi unmanufatto a distanza inferiore di 5 metri dal confine tra le dueproprietà. Chiedeva quindi la condanna del convenuto al ripristino edal rispetto della distanza dal confine.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo,in via riconvenzionale, dichiararsi nullo l’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026perché il donante si era dichiarato proprietario del cespite oggetto dellaliberalità per averlo usucapito, pur non essendo in possesso dei requisitiprevisti dalla legge per la configurazione dell’acquisto a titolo originariodella proprietà del bene.Per ordine del giudice veniva integrato il contraddittorio neiconfronti del donante, [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva resistendoalla domanda riconvenzionale e dichiarando di aver godutopubblicamente sin dal 1975 del terreno donato alla figlia nel 2000.Con sentenza n. 60/2018 il Tribunale accoglieva la domandariconvenzionale, dichiarando nulla la donazione del 7.7.2000,rigettando le altre domande.Interponevano appello avverso detta decisione Antonio e SimonaMonzo, mentre si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], resistendoal gravame.Con la sentenza impugnata, n. 1198/2000, la Corte di Appello diSalerno rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primaistanza.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Antonio eSimona Monzo, affidandosi a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigettodel ricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Crocamo, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento delricorso; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte controricorrente, cheha invocato invece l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 345 c.p.c. e 1158 c.c., nonché la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente ritenuto nuova, ed inammissibile, la domanda, propostadagli odierni ricorrenti in sede di gravame, di accertamento dellaintervenuta usucapione del cespite controverso in capo ad AntonioMonzo.La censura è fondata.La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello nellaparte in cui Antonio e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di dichiarare cheil primo aveva usucapito il bene controverso per averlo possedutopubblicamente per oltre venti anni. Secondo la Corte di merito, taledomanda non era compresa in quella iniziale formulata in prime cure,essendosi in quella sede [OSCURATO:PERSONA] limitato a chiederel’accertamento della proprietà del cespite in capo alla figlia, SimonaMonzo, per effetto della donazione del 2000.Come esattamente rilevato a pagg. 9 e ss. del ricorso, nellafattispecie si discute di diritti cd. autodeterminati, poiché le particontrovertono della proprietà del bene oggetto di causa. Il diritto diproprietà rientra a pieno titolo nel novero di quelli autodeterminati, peri quali non si può parlare di mutamento della domanda nel caso in cuila richiesta di accertamento della sussistenza del diritto dominicale,inizialmente fondata su determinati presupposti, venga poi ancorata,in prosieguo, ad altri elementi o titoli. Sotto questo profilo, va ribaditoche “In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello,non viola il divieto di ius novorum la deduzione, da parte del convenutodell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietàdell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egliNumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quantola proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono allacategoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano inbase alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che necostituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad unafunzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma ènecessaria ai soli fini della prova” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40 del08/01/2015, Rv. 633805; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5307 del28/02/2025, Rv. 673982; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7618 del16/03/2023, non massimata, pag. 7 e s., con ulteriori riferimentigiurisprudenziali).Nel caso di specie, non vi è dubbio sul fatto che la proprietà delcespite donato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] costituisse l’oggettodel giudizio, poiché, da un lato, il primo, chiamato in causa in primecure, aveva tempestivamente eccepito di averlo usucapito per averloposseduto dal 1975 in poi, mentre, dall’altro lato, la donazione del7.7.2000 –che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi nulla– erastata posta in essere proprio sul presupposto che il donante, AntonioMonzo, fosse proprietario del cespite donato per averlo usucapito.Ne consegue che la Corte salernitana ha errato nel dichiarareinammissibile la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoaccertarsi il suo intervenuto acquisto per usucapione dell’area che egliaveva poi donato, nel 2000, alla figlia Simona, poiché detta domandaera comunque compresa nell’ambito del thema decidendum, essendocontroversa proprio la proprietà del bene donato in capo al donante.Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1146, 1147, 1158, 1159,1163, 1168, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamenteNumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026confermato la decisione di prime cure, che aveva escluso la sussistenzadei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione in favore diAntonio Monzo, ritenendo clandestino il possesso da quest’ultimoesercitato. In tal modo, il giudice di merito avrebbe trascurato diconsiderare che il possesso si era esplicato mediante la coltivazione delbene, e dunque in modo palese, ond’esso non avrebbe potuto essereritenuto clandestino; ed inoltre, sarebbe stato accertato un vizio delpossesso che [OSCURATO:PERSONA] mai aveva eccepito, con conseguentevizio di extrapetizione.Con il terzo motivo, ancora, i ricorrenti si dolgono della violazioneo falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamenteescluso la sussistenza del possesso pacifico e indisturbato sullaparticella oggetto della donazione del 7.7.2000 per il ventennioanteriore a detto atto.Con il quarto motivo, poi, viene denunziato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’errore di fatto e il difetto di motivazione incui sarebbe incorsa la Corte distrettuale, la quale avrebbe omesso diconsiderare le risultanze della prova testimoniale, da cui era emersal’attività di coltivazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] sul terrenocontroverso, e non avrebbe tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva aver posseduto il cespite controverso, avendo realizzato uninnalzamento del piano di campagna del proprio terreno, confinante,creando un dislivello artificiale mediante un muro di contenimento altoda 2 a 4 metri.Tutte le suindicate censure sono assorbite dall’accoglimento delprimo motivo del ricorso. Il giudice del rinvio, infatti, dovrà operare unrinnovato esame della fattispecie, accertando se, sulla base dellerisultanze istruttorie, sia stata conseguita, o meno, la provaNumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026dell’esercizio, da parte degli odierni ricorrenti, di un possesso pubblico,indisturbato ed ultraventennale del cespite controverso, idoneo aconsentire il riconoscimento dell’acquisto della sua proprietà perusucapione. Nell’ambito di tale disamina, il giudice del rinvio terràconto anche dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Inrelazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapionedella proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente,ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la suamera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile conuna relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla meratolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idoneaa realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituiscel'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendopossibile in astratto per colui che invochi l'accertamentodell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limitila prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la provadell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la piùrilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sulbene immobile una relazione materiale configurabile in termini di iusexcludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendoi terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. ancheCass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277;Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349; nonchéCass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).Con il quinto motivo, i ricorrenti contestano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 771 c.c. e l’omessa valutazione di fatti decisici, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Cortesalernitana avrebbe erroneamente dichiarato nulla la donazione delNumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/20267.7.2000 senza considerare che la norma prevede la nullità dellaliberalità avente ad oggetto beni futuri, ma non anche quellaconcernente beni altrui, che può al massimo essere ritenuta inefficace,ove il donante non consegua la proprietà del cespite donato.La censura è parzialmente fondata.Questa Corte ha avuto agio di affermare che “La donazionedispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata,deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva delladonazione e, in particolare, dell'art. 771 c.c., poiché il divieto didonazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati primache il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; taledonazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale previstadall'art. 1159 c.c., poiché il requisito, richiesto da questa norma,dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o dialtro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto,deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanzae della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non inconcreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale chel'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante nefosse stato titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10356 del 05/05/2009,Rv. 608011; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12782 del23/05/2013, Rv. 626423); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del05/01/2017, Rv. 642190, che espressamente prevede la rilevabilità exofficio della nullità della donazione di cosa altrui).Da tale principio deriva che la Corte di Appello non è incorsa inviolazione dell’art. 771 c.c., per aver dichiarato nulla la donazione dicosa altrui. Tuttavia, deve considerarsi che le Sezioni Unite di questaCorte hanno precisato che “La donazione di cosa altrui o parzialmentealtrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un beneindiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, primadella divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio delcoerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermatoche il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione valecome donazione obbligatoria di dare” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5068del 15/03/2016, Rv. 638985). Ed inoltre, va anche considerato che “Intema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo atrasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinarel'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere ilsuccessivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024, Rv. 670704).La Corte di Appello, quindi, prima di dichiarare nulla la donazionedel 7.7.2000 avrebbe dovuto, nell’ordine:1) in primo luogo –come già detto in occasione della disamina delprimo motivo del ricorso– scrutinare il motivo di appello con cuiAntonio Monzo aveva chiesto accertarsi la sua intervenutausucapione del cespite donato, poiché in tal caso la liberalitàavrebbe avuto ad oggetto un bene proprio del donante;2) in secondo luogo, nel caso in cui fosse accertato che il donantenon era proprietario del bene all’epoca della donazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], esaminare se quegli fosse consapevole dell’altruitàdella cosa donata, perché in tal caso l’atto dovrebbe comunqueessere ritenuto valido come donazione obbligatoria di dare;3) infine, verificare se l’atto di liberalità fosse comunque idoneo aspiegare effetti sub specie di atto di interversione del possesso.Tutte le ridette valutazioni sono state omesse dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur avendo dato atto che [OSCURATO:PERSONA] avevaNumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026permutato il terreno controverso nel 1975, cedendolo a GiovannaRadano, ma aveva poi dichiarato, nel 2000, di averne conservato ilpossesso e dunque di averlo usucapito (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata) ha semplicemente ritenuto nulla la donazione, fondando lapropria decisione sulle risultanze catastali (cfr. pag. 8 della sentenza,in cui si richiama la storia delle variazioni catastali ricostruita dalC.T.U.), più che sull’effettiva valutazione circa la sussistenza, o meno,del possesso pacifico e ultraventennale allegato da [OSCURATO:PERSONA].Il giudice del rinvio, dunque, dovrà estendere la propria rinnovatadisamina anche al profilo concernente la validità della donazione del7.7.2000, uniformandosi ai principi affermati da questa Corte, inprecedenza richiamati.Con il sesto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt.99, 112 c.p.c. e 2907 c.c. per omessa pronuncia sulle domandeproposte da Simona e [OSCURATO:PERSONA], nonché nullità della sentenza perviolazione dell’art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato dipronunciarsi sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti.Pur dovendosi ribadire che, in linea di principio, non è consentita laproposizione in sede di legittimità di una censura nella quale si lamenti,genericamente, l’omessa pronuncia su alcune domande, senzariportarne il contenuto, neppure per sommi capi, la doglianza in esamerimane assorbita dall’accoglimento del primo e del quinto motivo diricorso. Il giudice del rinvio, infatti, dovrà pronunciarsi sullasussistenza, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], e per esso a [OSCURATO:PERSONA],sua avente causa, dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapionedel cespite controverso, e successivamente verificare se la donazioneNumero registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026dello stesso, avvenuta per atto del 7.7.2000, sia valida o meno, ed inquali limiti e a quali effetti.Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazionedegli artt. 15 c.p.c., 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, l’omessa pronunciae la nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente operato il governo delle spese, nontenendo conto che il valore della controversia avrebbe dovuto essereancorato al reddito dominicale del terreno controverso, pari ad €258,23.La censura, pur nella sua generica formulazione, non avendo laparte ricorrente dedotto specificamente né una violazione dei valorimassimi di tariffa, né indicato da quale atto o documento emergerebbeil reddito dominicale del terreno oggetto di causa, resta comunqueassorbita dall’accoglimento di alcuni dei motivi del ricorso. Il giudicedel rinvio, infatti, dovrà operare un complessivo governo delle spesedell’intero giudizio di merito e di quello, presente, di legittimità.In definitiva, dunque, vanno accolti il primo e, per quanto diragione, il quinto motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo e, per quanto di ragione, il quinto motivodel ricorso e dichiara assorbiti i restanti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8342/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 24684/2026Data pubblicazione 17/08/2026Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ESTENSOREStefano Oliva