CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 31503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 18 settembre 2025 il Giudice di pace diBologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000 di ammenda per ilreato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 da lui commesso in data18/11/2024. La sentenza è stata emessa senza la fissazione di un termine per ildeposito, ed è stata depositata in data 20 gennaio 2026, mentre l'avviso deltardivo deposito è stato inviato al difensore di fiducia, anche quale domiciliatariodell’imputato, e da lui ricevuto, in data 26/01/2026.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto inviato sul portale “depositola violazione di norme processuali in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e lamancanza di motivazione.Il giudice ha negato la concessione delle attenuanti generiche limitandosi arichiamare i precedenti penali del ricorrente, elemento che non può giustificaretale diniego, analogamente al disposto dell'art. 62-bis cod. pen. secondo cuil'assenza di tali precedenti non costituisce un motivo sufficiente per la loroconcessione. Tale motivazione, pertanto, deve essere ritenuta quanto menoapparente, perché non illustra le ragioni di fatto e di diritto sottese a quelladecisione.3. In data 24 giugno 2026 il difensore del ricorrente ha depositato le proprieconclusioni, eccependo in primo luogo la nullità della notifica della fissazionedell'udienza presso la Corte di cassazione, in quanto da lui mai ricevuta, e insecondo luogo ribadendo la nullità della sentenza impugnata per l'omessa oapparente motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610,comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 –trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile pertardività. L'eccezione di nullità proposta dal difensore, per la omessa notificadell'avviso di fissazione dell'odierna udienza, deve pertanto essere rigettata,essendo il ricorso trattato de plano e non mediante la fissazione di una udienzadi trattazione.2. Secondo il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., iltermine per proporre impugnazione, nel caso che il giudice non abbia fissato untermine per il deposito della motivazione, come consentitogli dall'art. 544 cod.proc. pen., è quello di trenta giorni che decorrono, qualora il giudice non abbiaprovveduto al deposito del suo provvedimento entro quindici giorni, dal giorno incui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso del deposito tardivo, comeprevisto dagli artt. 544, comma 2, e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (sivedano Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Rv. 280163; Sez. 5, n. 39217 del18/06/2015, Rv. 264687).Nel presente caso, pertanto, il termine di trenta giorni decorreva dal26/01/2026, quale data in cui l’avviso di deposito è stato notificato siaall’imputato, elettivamente domiciliato presso il suo difensore come risulta dalverbale in atti, sia a quest’ultimo, ed è scaduto il 25/02/2026, rendendo lapresentazione del ricorso in cassazione avvenuta in data 12/03/2026sicuramente tardiva.Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensidell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 585 cod.proc. pen.3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 01 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]