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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35360/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 17 ottobre 2019, il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata ex art. 54 Ord. pen., con la quale Nunzio MILANO aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 19 aprile 2014 al 19 aprile 2019.

2. Con ordinanza del 28 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo proposto ex art. 69-bis Ord. pen. avverso il suddetto provvedimento reiettivo, concedeva al reclamante la riduzione di pena per 270 giorni in relazione al periodo dal 19 aprile 2016 al 19 aprile 2019 e confermava il provvedimento nel resto.

In particolare, per i sei semestri ricompresi nell'indicato periodo, l'accoglimento dell'impugnazione si fondava sull'assenza di violazioni ascrivibili al richiedente, nonché sulla sua attiva partecipazione al percorso rieducativo e sul positivo evolversi della sua personalità verso il ravvedimento.

In relazione al precedente periodo, intercorrente tra il 19 aprile 2014 e il 19 aprile 2016, la liberazione anticipata non poteva, invece, essere concessa, in quanto la condotta delittuosa associativa ex art. 416-bis cod. pen. (per la quale il MILANO era stato condannato alla pena di nove anni di reclusione con sentenza della Corte di appello di Palermo, irrevocabile il 17 aprile 2018) non aveva subito interruzioni nemmeno dopo la carcerazione, essendosi protratta fino alla data della sentenza di primo grado (21 novembre 2015); ad avviso dei giudici, la perdurante condotta criminosa era sintomo della mancata adesione del prevenuto all'opera di rieducazione e inficiava la concessione del beneficio richiesto per l'intero periodo in valutazione.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69-bis, Ord. pen. e agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost.Si duole la difesa del ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia fondato il parziale rigetto del reclamo su un ragionamento errato, in quanto, in ordine al dies ad quem, la condotta associativa del MILANO si sarebbe protratta non oltre il 2010 e non - come indicato nel capo d'accusa per tutti gli imputati - "fino alla data odierna", ossia alla data della sentenza di primo grado (21 novembre 2015).

Non risultando, dalle emergenze processuali, elementi a carico del ricorrente oltre la data del 19 aprile 2014 (termine iniziale della custodia cautelare patita per il reato oggetto di condanna), non poteva considerarsi giustificato il diniego della liberazione anticipata per il periodo reclamato, non avendo il giudice a quo spiegato adeguatamente sulla base di quali ragioni la detenzione dell'interessato non sarebbe stata sufficiente ad impedire la prosecuzione della sua partecipazione al sodalizio di riferimento.

In ogni caso, e in subordine, se davvero si fosse accertata la mancata partecipazione alle attività rieducative fino alla sentenza del 21 novembre 2015, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto concedere la liberazione anticipata quanto meno a partire da quest'ultima data, anziché dal 19 aprile 2016; anche sotto quest'ultimo profilo, l'ordinanza impugnata si rivelava del tutto carente di motivazione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. È errata l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale, nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, può farsi discendere, ai fini di un qualsiasi effetto giuridico, dalla contestazione c.d. aperta del reato - cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita - l'implicito accertamento della permanenza della condotta fino alla data della sentenza di condanna.

La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è, al contrario, da tempo, concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli, Rv. 232966; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 230727).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare, a maggior ragione, applicazione - come nel caso di specie - ai fini della valutazione della concessione del beneficio della liberazione anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, 15/05/2007, n.25578, Sinagra, Rv. 237707).Dunque, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione c.d. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118).

Va, insomma, ribadito che la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ariano e altri, Rv. 267080).

Infine, è utile evidenziare che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte in materia di reati permanenti (soprattutto a proposito del fenomeno di successione delle leggi penali nel tempo), la contestazione caratterizzata dalla formula "ad oggi" o "tuttora" delimita la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa e cioè alla data del rinvio a giudizio (Sez. 2, n. 20098 del 3/6/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 7605 del 16/12/2016, dep. 2017, D C., Rv. 269053).

3. Degli enunciati principi non ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato che, riferendosi astrattamente alla natura "c.d. aperta" della imputazione del reato di associazione di stampo mafioso, formulata nei confronti del ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle sentenze di merito, quali fossero, in concreto, le date cui andavano riferite le condotte addebitabili al condannato ed entro le quali, pertanto, dovevano ritenersi conclusi i suoi contatti con il gruppo criminale di appartenenza.

Ed invero, non può reputarsi in alcun modo indicativa della verifica effettuata la motivazione che, nella terza pagina dell'ordinanza censurata, si limita tautologicamente a sottolineare "come dalla sentenza suddetta di primo grado del 21.11.15, si rileva che le condotte delittuose del detenuto sono perdurate fino alla data della sentenza".

Soprattutto a fronte del contenuto della memoria difensiva depositata nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Napoli il 21 luglio 2021, in cui si fa riferimento a tre conversazioni, citate a pag. 63 della sentenza di secondo grado, che risultano antecedenti all'ingresso in carcere del MILANO, avvenuto il 19 aprile 2014 e che segnerebbero, nella prospettazione difensiva, il momento di cessazione della permanenza del reato associativo.Di tale memoria non vi è menzione, neppure per confutarla, nel provvedimento impugnato, che, quindi, sconta un ulteriore vizio di motivazione.

Da ultimo, ritiene il Collegio di dover rilevare come il giudice a quo non abbia spiegato con chiarezza l'esatta formulazione della contestazione, ovvero se delineata in forma c.d. aperta "con condotta perdurante" o in forma chiusa "sino alla data odierna" come sostenuto nel ricorso, formula, quest'ultima, che, diversamente dalla prima, consentirebbe di retrodatare la cessazione della permanenza della condotta associativa del ricorrente alla data del rinvio a giudizio con decisive conseguenze sulla valutazione dei negati periodi di liberazione anticipata.

4. Le lacune e ambiguità motivazionali rilevate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le indicate ambiguità attenendosi ai principi di diritto enunciati.

La censura subordinata resta assorbita.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 ottobre 2019, il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata ex art. 54 Ord. pen., con la quale Nunzio MILANO aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 19 aprile 2014 al 19 aprile 2019. 2. Con ordinanza del 28 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo proposto ex art. 69-bis Ord. pen. avverso il suddetto provvedimento reiettivo, concedeva al reclamante la riduzione di pena per 270 giorni in relazione al periodo dal 19 aprile 2016 al 19 aprile 2019 e confermava il provvedimento nel resto. In particolare, per i sei semestri ricompresi nell'indicato periodo, l'accoglimento dell'impugnazione si fondava sull'assenza di violazioni ascrivibili al richiedente, nonché sulla sua attiva partecipazione al percorso rieducativo e sul positivo evolversi della sua personalità verso il ravvedimento. In relazione al precedente periodo, intercorrente tra il 19 aprile 2014 e il 19 aprile 2016, la liberazione anticipata non poteva, invece, essere concessa, in quanto la condotta delittuosa associativa ex art. 416-bis cod. pen. (per la quale il MILANO era stato condannato alla pena di nove anni di reclusione con sentenza della Corte di appello di Palermo, irrevocabile il 17 aprile 2018) non aveva subito interruzioni nemmeno dopo la carcerazione, essendosi protratta fino alla data della sentenza di primo grado (21 novembre 2015); ad avviso dei giudici, la perdurante condotta criminosa era sintomo della mancata adesione del prevenuto all'opera di rieducazione e inficiava la concessione del beneficio richiesto per l'intero periodo in valutazione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69-bis, Ord. pen. e agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost.Si duole la difesa del ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia fondato il parziale rigetto del reclamo su un ragionamento errato, in quanto, in ordine al dies ad quem, la condotta associativa del MILANO si sarebbe protratta non oltre il 2010 e non - come indicato nel capo d'accusa per tutti gli imputati - "fino alla data odierna", ossia alla data della sentenza di primo grado (21 novembre 2015). Non risultando, dalle emergenze processuali, elementi a carico del ricorrente oltre la data del 19 aprile 2014 (termine iniziale della custodia cautelare patita per il reato oggetto di condanna), non poteva considerarsi giustificato il diniego della liberazione anticipata per il periodo reclamato, non avendo il giudice a quo spiegato adeguatamente sulla base di quali ragioni la detenzione dell'interessato non sarebbe stata sufficiente ad impedire la prosecuzione della sua partecipazione al sodalizio di riferimento. In ogni caso, e in subordine, se davvero si fosse accertata la mancata partecipazione alle attività rieducative fino alla sentenza del 21 novembre 2015, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto concedere la liberazione anticipata quanto meno a partire da quest'ultima data, anziché dal 19 aprile 2016; anche sotto quest'ultimo profilo, l'ordinanza impugnata si rivelava del tutto carente di motivazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. È errata l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale, nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, può farsi discendere, ai fini di un qualsiasi effetto giuridico, dalla contestazione c.d. aperta del reato - cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita - l'implicito accertamento della permanenza della condotta fino alla data della sentenza di condanna. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è, al contrario, da tempo, concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli, Rv. 232966; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 230727). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare, a maggior ragione, applicazione - come nel caso di specie - ai fini della valutazione della concessione del beneficio della liberazione anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, 15/05/2007, n.25578, Sinagra, Rv. 237707).Dunque, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione c.d. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118). Va, insomma, ribadito che la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ariano e altri, Rv. 267080). Infine, è utile evidenziare che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte in materia di reati permanenti (soprattutto a proposito del fenomeno di successione delle leggi penali nel tempo), la contestazione caratterizzata dalla formula "ad oggi" o "tuttora" delimita la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa e cioè alla data del rinvio a giudizio (Sez. 2, n. 20098 del 3/6/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 7605 del 16/12/2016, dep. 2017, D C., Rv. 269053). 3. Degli enunciati principi non ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato che, riferendosi astrattamente alla natura "c.d. aperta" della imputazione del reato di associazione di stampo mafioso, formulata nei confronti del ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle sentenze di merito, quali fossero, in concreto, le date cui andavano riferite le condotte addebitabili al condannato ed entro le quali, pertanto, dovevano ritenersi conclusi i suoi contatti con il gruppo criminale di appartenenza. Ed invero, non può reputarsi in alcun modo indicativa della verifica effettuata la motivazione che, nella terza pagina dell'ordinanza censurata, si limita tautologicamente a sottolineare "come dalla sentenza suddetta di primo grado del 21.11.15, si rileva che le condotte delittuose del detenuto sono perdurate fino alla data della sentenza". Soprattutto a fronte del contenuto della memoria difensiva depositata nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Napoli il 21 luglio 2021, in cui si fa riferimento a tre conversazioni, citate a pag. 63 della sentenza di secondo grado, che risultano antecedenti all'ingresso in carcere del MILANO, avvenuto il 19 aprile 2014 e che segnerebbero, nella prospettazione difensiva, il momento di cessazione della permanenza del reato associativo.Di tale memoria non vi è menzione, neppure per confutarla, nel provvedimento impugnato, che, quindi, sconta un ulteriore vizio di motivazione. Da ultimo, ritiene il Collegio di dover rilevare come il giudice a quo non abbia spiegato con chiarezza l'esatta formulazione della contestazione, ovvero se delineata in forma c.d. aperta "con condotta perdurante" o in forma chiusa "sino alla data odierna" come sostenuto nel ricorso, formula, quest'ultima, che, diversamente dalla prima, consentirebbe di retrodatare la cessazione della permanenza della condotta associativa del ricorrente alla data del rinvio a giudizio con decisive conseguenze sulla valutazione dei negati periodi di liberazione anticipata. 4. Le lacune e ambiguità motivazionali rilevate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le indicate ambiguità attenendosi ai principi di diritto enunciati. La censura subordinata resta assorbita. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv
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