Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 39543/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che insisteva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l' accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.La Corte di appello di Potenza confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita aggravata in quanto si sarebbe appropriato della somma di centoventimila euro messa a disposizione dalla prozia [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 124 cod. pen.) e travisamento della prova per omissione: si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la richiesta di restituzione del denaro mediante raccomandata (inviata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) risaliva al 17 Aprile 2010, ed era stata reiterata il 4 maggio 2010; la raccomandata - diversamente da quanto argomentato nella sentenza - risultava depositata dal pubblico ministero all'udienza del 28 novembre 2014: e se tale missiva fosse stata valutata, i termini per proporre querela sarebbero scaduti nel luglio del 2010, sicché la querela presentata solo nel settembre sarebbe tardiva;

2.2. travisamento della prova per omissione: la Corte ha affermato che la procura al [OSCURATO:PERSONA] era stata revocata prima di procedere alla diffida di restituzione, ma tale revoca non era stata acquisita.

2.3. Travisamento della prova per omissione: non sarebbe stata considerata la decisiva testimonianza del funzionario di banca Vodolo, dalla quale sarebbe emersa la volontà della Santarsiero di procedere ad una donazione indiretta;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato esplicitato il criterio adottato per la quantificazione della pena, né tantomeno sarebbero stati indicati i parametri in base ai quali sarebbe stata quantificata la sanzione;

2.5. violazione di legge: secondo la Cassazione civile secondo l'atto di cointestazione di una somma di depositata presso un istituto di credito può essere qualificato come donazione indiretta, ove emerga l'animus donandi;

2.6. Violazione di legge (512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa acquisite a causa della sua morte: la Corte aveva ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa trovassero conferma in quelle di due testimoni (Mancusi e Zaccagnino), offrendo una motivazione sommaria, senza procedere al doveroso esame dell'attendibilità della dichiarazione cartolare;

2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla costituzione di parte civile: questa riguarderebbe i legatari e non gli eredi universali; inoltre sarebbe stato riconosciuto anche il danno patrimoniale nonostante la costituzione fosse limitata ai soli danni morali.3.

La parte civile in data 14 settembre 2022 depositava memoria con la quale contestava tutte le argomentazioni del ricorrente in ordine alla tempestività della querela; segnatamente rilevava che la diffida veniva inviata due volte, una prima, il 17 aprile 2010, quando la raccomandata veniva restituita per compiuta giacenza, ed una seconda, il 6 maggio 2019, quando veniva effettivamente ricevuta come attestato dalla ricevuta del 7 giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono fondati il primo, il terzo, ed il quinto motivo di ricorso mentre gli altri sono inammissibili o assorbiti. 1.1.11 primo motivo di ricorso che contesta la tempestività della querela è fondato.

Deduce il ricorrente che la persona offesa aveva piena consapevolezza del presunto illecito già alla data del 17 Aprile 2010, quando mandava la prima raccomanda con la diffida di restituire i centoventimila euro oggetto della contestata appropriazione.

Come chiarito anche dalla parte civile nella memoria del 14 settembre 2021 a questa prima diffida (che non veniva ricevuta dalla ricorrente, dato che la raccomandata veniva restituita al mittente all'esito della compiuta giacenza) ne seguiva una seconda, che veniva inviata il 6 maggio 2010 e ricevuta - come attestata dall'avviso di ricevimento in atti - il 7 giugno 2010.

La Corte d'appello, nell'esaminare l'eccezione relativa alla tempestività della querela, rilevava che non era in atti la raccomandata, circostanza invero smentita dalla composizione del fascicolo processuale (le raccomandate risultano infatti allegate, come produzioni effettuate dal pubblico ministero all'udienza del 28 novembre 2014).

La motivazione risulta dunque fondata su una valutazione errata delle emergenze processuali: la Corte di appello dovrà pertanto rivalutare le prove per verificare se la conoscenza dell'illecito in capo alla persona offesa possa farsi risalire al 17 Aprile 2010, quando veniva inviata prima raccomandata, o se, invece, tale conoscenza debba ritenersi raggiunta solo nel momento in cui, ricevuta la seconda raccomandata in data 7 giugno 2010, il ricorrente non restituiva il denaro nel termine di otto giorni.

Sono fondati anche il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso: si rileva infatti un difetto di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza del Vodolo che sarebbe decisiva, secondo il ricorrente, per valutare se la persona offesa avesse un animus donandi e se, dunque, la appropriazione indebita contestata potesse essere inquadrata come donazione indiretta. 1.3.11 quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la definizione del trattamento sanzionatorio è assorbito, come anche il sesto motivo con il quale si contesta la valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa.La credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offesa dovrà infatti essere valutata anche alla luce della dell'esame - ad oggi omesso - della testimonianza del Vodolo.

1.4. Il settimo motivo, relativo alla costituzione di parte civile nella parte in cui si contesta la legittimazione soggettiva delle parti costituite, ed il secondo motivo, relativo al travisamento per omissione relativo alla revoca della procura sono inammissibili in quanto dedotti solo con il ricorso per Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva.

Nella parte in cui contesta la liquidazione del danno il motivo relativo alle statuizioni civili è, invece, assorbito essendo correlato alla valutazione della responsabilità.

1.5. In sintesi: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio Alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio in ordine (a) alla tempestività della querela, (b alla sussistenza della responsabilità per l'appropriazione indebita, con specifico riferimento alla valutazione della tesi, proposta dalla difesa e non adeguatamente valutata, circa la sussistenza di una donazione indiretta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che insisteva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l' accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.La Corte di appello di Potenza confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita aggravata in quanto si sarebbe appropriato della somma di centoventimila euro messa a disposizione dalla prozia [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 124 cod. pen.) e travisamento della prova per omissione: si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la richiesta di restituzione del denaro mediante raccomandata (inviata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) risaliva al 17 Aprile 2010, ed era stata reiterata il 4 maggio 2010; la raccomandata - diversamente da quanto argomentato nella sentenza - risultava depositata dal pubblico ministero all'udienza del 28 novembre 2014: e se tale missiva fosse stata valutata, i termini per proporre querela sarebbero scaduti nel luglio del 2010, sicché la querela presentata solo nel settembre sarebbe tardiva; 2.2. travisamento della prova per omissione: la Corte ha affermato che la procura al [OSCURATO:PERSONA] era stata revocata prima di procedere alla diffida di restituzione, ma tale revoca non era stata acquisita. 2.3. Travisamento della prova per omissione: non sarebbe stata considerata la decisiva testimonianza del funzionario di banca Vodolo, dalla quale sarebbe emersa la volontà della Santarsiero di procedere ad una donazione indiretta; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato esplicitato il criterio adottato per la quantificazione della pena, né tantomeno sarebbero stati indicati i parametri in base ai quali sarebbe stata quantificata la sanzione; 2.5. violazione di legge: secondo la Cassazione civile secondo l'atto di cointestazione di una somma di depositata presso un istituto di credito può essere qualificato come donazione indiretta, ove emerga l'animus donandi; 2.6. Violazione di legge (512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa acquisite a causa della sua morte: la Corte aveva ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa trovassero conferma in quelle di due testimoni (Mancusi e Zaccagnino), offrendo una motivazione sommaria, senza procedere al doveroso esame dell'attendibilità della dichiarazione cartolare; 2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla costituzione di parte civile: questa riguarderebbe i legatari e non gli eredi universali; inoltre sarebbe stato riconosciuto anche il danno patrimoniale nonostante la costituzione fosse limitata ai soli danni morali.3. La parte civile in data 14 settembre 2022 depositava memoria con la quale contestava tutte le argomentazioni del ricorrente in ordine alla tempestività della querela; segnatamente rilevava che la diffida veniva inviata due volte, una prima, il 17 aprile 2010, quando la raccomandata veniva restituita per compiuta giacenza, ed una seconda, il 6 maggio 2019, quando veniva effettivamente ricevuta come attestato dalla ricevuta del 7 giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono fondati il primo, il terzo, ed il quinto motivo di ricorso mentre gli altri sono inammissibili o assorbiti. 1.1.11 primo motivo di ricorso che contesta la tempestività della querela è fondato. Deduce il ricorrente che la persona offesa aveva piena consapevolezza del presunto illecito già alla data del 17 Aprile 2010, quando mandava la prima raccomanda con la diffida di restituire i centoventimila euro oggetto della contestata appropriazione. Come chiarito anche dalla parte civile nella memoria del 14 settembre 2021 a questa prima diffida (che non veniva ricevuta dalla ricorrente, dato che la raccomandata veniva restituita al mittente all'esito della compiuta giacenza) ne seguiva una seconda, che veniva inviata il 6 maggio 2010 e ricevuta - come attestata dall'avviso di ricevimento in atti - il 7 giugno 2010. La Corte d'appello, nell'esaminare l'eccezione relativa alla tempestività della querela, rilevava che non era in atti la raccomandata, circostanza invero smentita dalla composizione del fascicolo processuale (le raccomandate risultano infatti allegate, come produzioni effettuate dal pubblico ministero all'udienza del 28 novembre 2014). La motivazione risulta dunque fondata su una valutazione errata delle emergenze processuali: la Corte di appello dovrà pertanto rivalutare le prove per verificare se la conoscenza dell'illecito in capo alla persona offesa possa farsi risalire al 17 Aprile 2010, quando veniva inviata prima raccomandata, o se, invece, tale conoscenza debba ritenersi raggiunta solo nel momento in cui, ricevuta la seconda raccomandata in data 7 giugno 2010, il ricorrente non restituiva il denaro nel termine di otto giorni. Sono fondati anche il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso: si rileva infatti un difetto di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza del Vodolo che sarebbe decisiva, secondo il ricorrente, per valutare se la persona offesa avesse un animus donandi e se, dunque, la appropriazione indebita contestata potesse essere inquadrata come donazione indiretta. 1.3.11 quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la definizione del trattamento sanzionatorio è assorbito, come anche il sesto motivo con il quale si contesta la valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa.La credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offesa dovrà infatti essere valutata anche alla luce della dell'esame - ad oggi omesso - della testimonianza del Vodolo. 1.4. Il settimo motivo, relativo alla costituzione di parte civile nella parte in cui si contesta la legittimazione soggettiva delle parti costituite, ed il secondo motivo, relativo al travisamento per omissione relativo alla revoca della procura sono inammissibili in quanto dedotti solo con il ricorso per Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva. Nella parte in cui contesta la liquidazione del danno il motivo relativo alle statuizioni civili è, invece, assorbito essendo correlato alla valutazione della responsabilità. 1.5. In sintesi: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio Alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio in ordine (a) alla tempestività della querela, (b alla sussistenza della responsabilità per l'appropriazione indebita, con specifico riferimento alla valutazione della tesi, proposta dalla difesa e non adeguatamente valutata, circa la sussistenza di una donazione indiretta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudiz
Sentenza Cassazione n. 39543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris