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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31539/2022

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-e)1, (3 3 ORDINANZA sul ricorso 34985/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio Trifirò & Partners, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore TRIFIRO', Stefano TRIFIRO', [OSCURATO:PERSONA] ROVETTA e Paolo ZUCCHIALI; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; - controricorrente - e l'[OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 146/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31.7.2018, R.G. n. 490/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 288/2016, il Tribunale di Macerata accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza- ingiunzione n. 43 prot. 4827, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Macerata, ed estrometteva dal giudizio l'INPS, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA] del lavoro (inde [OSCURATO:PERSONA] del lavoro), e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione del Cannelli alla su indicata ordinanza-ingiunzione, e condannava lo stesso a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Macerata le spese processuali del doppio grado del giudizio, come liquidate.

3. Avverso tale decisione, il soccombente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi.

4. L'amministrazione intimata ha resistito con controricorso (da reputarsi tardivo: v. infra in motivazione).

5. L'I.N.P.S. è rimasto mero intimato.

6. Il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, 2 cod. proc. civ.)", lamentando che, "Per la prima volta, la sentenza ricorsa ha in primo luogo messo in discussione l'aspetto formale dei contratti di progetto in esame", e sostenendo, perciò, che la sentenza sarebbe viziata da extrapetizione, perché "gli Ispettori del Lavoro nulla hanno contestato in relazione all'aspetto formale dei contratti a progetto de quibus, mentre li hanno ritenuti illegittimi valutando solo ed esclusivamente l'aspetto sostanziale" e che essi avevano "ritenuto che i rapporti di collaborazione intercorsi sarebbero caratterizzati dagli elementi tipici della subordinazione, dopo aver valutato solo ed esclusivamente le modalità in concreto di svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori telefonici, sulla base solo di alcune dichiarazioni raccolte nel corso dell'Ispezione".

2. Con il secondo motivo, lo stesso deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.)".

Dopo aver richiamato altra parte della motivazione del giudice di secondo grado, sostiene che la sentenza non avrebbe considerato "le specificità del caso di specie, in quanto: - ha erroneamente valutato il contenuto formale dei contratti de quibus; - ha applicato in modo errato il concetto di progetto, programma di lavoro o fase di esso, così come disciplinato dagli artt. 61 e segg.

D.Lgs. n. 276/03, al caso di specie; - ha omesso l'applicazione e valutazione delle Circolari emesse dal Ministero del Lavoro sul punto, Circolari che la difesa della Società (n.d.r.: sic!), pur non essendo necessario, aveva comunque inserito nelle proprie argomentazioni".

3. Con il terzo motivo, deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. (1)322 cod. (civ.), 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 (art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.)", sostenendo che "i contratti a progetto conclusi dalla Call2U sono validi sul piano formale".

4. Con il quarto motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, 10 comma, n. 3, cod. proc. civ.)", deducendo che: "Riguardo la natura subordinata della prestazione del rapporto di lavoro intercorso tra la Call2U e gli operatori telefonici del cali center di [OSCURATO:PERSONA] è da rilevare l'omessa valutazione di alcuni elementi rilevanti".

5. Con il quinto motivo, lamenta "Omesso esame circa il collegamento societario, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 10 comma, n. 5 cod. proc. civ.)".

6. Con il sesto ed ultimo motivo, ci si duole di "Omessa motivazione su un punto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)".

7. Ritiene il Collegio che tutte tali riassunte censure siano inammissibili.

8. Partendo dal primo mezzo, esso è inammissibile per difetto di specificità in termini di pertinenza rispetto al senso di quanto effettivamente espresso e considerato dalla Corte territoriale.

La lunga parte della motivazione di quest'ultima (cfr. in extenso pagg. 5- 9 della sentenza), della quale il ricorrente prende in considerazione solo una quota minore, si conclude infatti come segue: "Orbene, nel caso di specie l'ITL non contesta la validità dei contratti a progetto sottoscritti tra le parti sotto il profilo formale, ma ritiene che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non sarebbero, poi, state rispettose delle pattuizioni intercorse, svolgendosi il rapporto nelle modalità proprie del lavoro subordinato" (così all'inizio di pag. 9).

Più in particolare, detta parte motiva è stata dedicata ad un inquadramento giuridico generale dell'istituto che veniva in considerazione, ossia, quello del contratto di lavoro a progetto.

In tale parte della sentenza, infatti, erano stati richiamati principi anche di recente confermati da questa Corte, e, cioè, che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (così Cass., sez. lav., 2.12.2020, n. 27543; id., sez. lav., 21.6.2016, n. 12820, quest'ultima / già richiamata dalla Corte distrettuale).

In estrema sintesi, perciò, tale premessa era volta Ur- semplicemente a chiarire che, per l'appunto in relazione a quanto contestato già in sede ispettiva, l'ambito della cognizione giudiziale era nella specie da ritenersi delineato dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (nel testo vigente all'epoca delle violazioni contestate).

Per conseguenza, non è riscontrabile la benché minima extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. (in ipotesi, peraltro, denunciabile con il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., e non in termini di violazione di norme di diritto) nella pronuncia gravata.

La Corte distrettuale, com'è agevolmente constatare, in nessun punto della sua decisione, si è espressa sul c.d.

"aspetto formale dei contratti a progetto" che venivano in considerazione, per il semplice motivo che tale tema era estraneo alle contestazioni mosse all'incolpato; come, del resto, riconosciuto dal ricorrente nei passi all'inizio riportati del primo motivo.9.

Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, che parimenti è del tutto a-specifico in rapporto a ciò che effettivamente ha considerato la Corte territoriale.

Ivi, invero, si fanno valere la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ. in tema di "Autonomia contrattuale" e dell'art. 1362 cod. civ. circa "L'intenzione dei contraenti", nell'ambito dell'interpretazione del contratto (in termini, per giunta, non meglio specificati); laddove, nel caso esaminato dalla stessa Corte, i contratti di lavoro a progetto in questione, come già evidenziato, non venivano in considerazione per come stipulati all'origine e, segnatamente, sotto il profilo formale e dell'individuazione di uno specifico progetto; si trattava piuttosto di accertare se "le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro" fossero state rispettose o meno "delle pattuizioni intercorse", avendo l'amministrazione contestato che di fatto i rapporti relativi si fossero atteggiati come "lavoro subordinato".

Dunque, tutte le osservazioni svolte dal ricorrente anche in tale motivo sono fuori tema e non pertinenti in confronto al decisum, facendosi, peraltro, valere la mancata applicazione di Circolari del Ministero del Lavoro, in massima parte non specificate (fatta eccezione per la circolare n. 17 del 14.6.2006), che notoriamente non costituiscono fonte di diritto, in relazione alle quale si possa far valere il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.

Condivisibilmente, perciò, la Corte territoriale già aveva considerato il valore non vincolante della circolare n. 17/2006 (cfr. pag. 17 dell'impugnata sentenza).

10. Non diversi rilievi attengono al terzo motivo, nel quale, lamentandosi la violazione o falsa applicazione dell'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, si attribuisce, tra l'altro, alla Corte d'appello un'affermazione mai fatta in relazione ai contratti a progetto che formavano oggetto di contestazione, e cioè <che nel contratto sarebbero state indicate come progetto le mere mansioni (cfr. sentenza d'Appello, pag. 7)>.

Invero, la Corte di merito aveva più estesamente considerato che: "Si ritiene da ultimo che, dovendo il progetto o programma essere sufficientemente definito e precisato al fine di verificare se alla fine della collaborazione esso possa ritenersi o meno completato dal collaboratore, non possano essere indicate come progetto le mere mansioni assegnate ai lavoratori firmatari, dovendo essere a questi affidata la realizzazione di un'opera specifica compiuta o di una specifica fase nell'ambito di una determinata commessa o lavorazione" (così a pag. 7 dell'impugnata sentenza).

Ma, ancora una volta, com'è agevole constatare, il passo cui si riferisce il ricorrente rientra sempre in quella parte della motivazione dedicata all'illustrazione giuridica in termini generali della materia.

Vana, perciò, è la già riportata deduzione del ricorrente, secondo la quale "i contratti a progetto conclusi da Call2U sono validi sul piano formale".

Tanto, invero, anche il giudice di secondo grado non ha posto minimamente in discussione, non essendo questo il thema decidendum, che la Corte di merito ha ben fissato e considerato.

11. Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso, nel quale, come si è visto, in un primo momento ci si duole genericamente dell' "omessa valutazione di alcuni elementi rilevanti"; ma poi si asserisce che la sentenza impugnata avrebbe "violato l'art. 2697 cod. civ. avendo di fatto, nelle proprie argomentazioni, invertito l'onere della prova, gravandone l'odierno ricorrente, anziché la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro".

Tanto dovrebbe desumersi dal passo in cui si legge: "Dall'esame di tale pronuncia e delle altre sopra citate appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori) (cfr. sentenza Corte d'appello di Ancona)".

Orbene, il riportato passo è soltanto una minima parte, ancora una volta, della motivazione della Corte distrettuale dedicata specificamente ad esplicitare a quali principi in punto di prova intendesse attenersi, come delineati in plurime decisioni di legittimità.

In ogni caso, come si può riscontrare, il giudice di secondo grado ha formato il suo convincimento, in base ad una globale quanto estesa e capillare valutazione di tutte le risultanze processuali a disposizione (cfr. pagg. 12-18 della sua sentenza), senza addossare impropriamente alcun onere probatorio a carico dell'opponente.

Una cosa, infatti, è sostenere che l'onere della prova in subjecta materia incomba sull'opponente all'ordinanza-ingiunzione (il che mai ha sostenuto il giudice di secondo grado), e altra cosa è giungere alla conclusione che l'opponente non abbia indotto una prova idonea a contrastare quella che si ritiene sia stata fornita dall'amministrazione.

12. Parimenti difetta di specificità, oltre che di chiarezza, il quinto motivo di ricorso, nella cui rubrica si accenna ad un omesso esame "circa il collegamento societario", non meglio precisato, ma rappresentato come unico "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", laddove nello sviluppo di tale mezzo, dopo aver riferito ampia parte della motivazione della Corte distrettuale, si pone in dubbio una serie di aspetti (diversi dal cennato "collegamento societario") (cfr. pagg. 45-47 del ricorso), strettamente legati all'accertamento fattuale e probatorio senz'altro ed estesamente compiuto dai giudici di merito.

Ivi, tra l'altro, si asserisce che "La sentenza d'appello ha omesso di considerare la differenza tra le due modalità di prestazione del servizio nell'ambito del cali center, outbound e inbound, nel senso che quella outbound e senz'altro compatibile con la tipologia del contratto "a progetto"; mentre la Corte d'appello ha ben tenuto conto di tale distinzione, come non ha mancato di considerare, da un lato, che la già richiamata circolare ministeriale n. 17/2006 non aveva "valore vincolante per l'autorità giudiziale", e, "dall'altro, che nel caso di specie, pur trattandosi di attività out-bound, le modalità di svolgimento della prestazione erano prestabilite e conformate, il che esclude nei fatti e per le ragioni sopra esposte qualsiasi autonomia dell'operatore" (cfr. pag. 17 della sua sentenza).

13. Nello svolgimento dell'ultimo motivo si legge che: "La sentenza ricorsa è da censurare anche laddove, dopo aver sostenuto l'illegittimità dei contratti in esame sotto l'aspetto formale, ha affermato che Orbene, nel caso di specie l'ITL non contesta la validità dei contratti a progetto sottoscritti tra le parti sotto il profilo formale, ma ritiene che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non sarebbero, poi, state rispettose delle pattuizioni intercorse, svolgendosi il rapporto nelle modalità proprie del lavoro subordinato (cfr. sentenza d'Appello, pag. 9)".

Osserva, allora, il Collegio che lo sviluppo di tale censura neppure contiene l'indicazione del punto (rectius, fatto) decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, ai fini di cui al mezzo ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.

Asserisce, piuttosto, il ricorrente che: "Sul punto la motivazione della sentenza di secondo grado è gravata da una tale illogicità da risultare assente" (vizio in ipotesi ora deducibile ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.).

In ogni caso, da una parte, come già constatato, non è affatto vero che la Corte di merito avrebbe "sostenuto l'illegittimità dei contratti in esame", e, dall'altra, secondo quanto pure rilevato in precedenza, il passo motivazionale di cui qui si duole specificamente il ricorrente, era proprio quello volto semplicemente a delimitare quale fosse il thema decidendum del giudizio d'opposizione in relazione alle contestazioni di natura amministrativa mosse all'incolpato.

14. Il ricorso, perciò, dev'essere dichiarato inammissibile.

15. Come anticipato, il controricorso dell'amministrazione intimata deve reputarsi tardivo per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 370, comma primo, primo periodo, cod. proc.civ.

In particolare, tenendo conto che il ricorso per cassazione è stato notificato il 5.12.2018, il termine di venti giorni per il suo deposito andava a scadere in data 27.12.2018 (in quanto il 25 ed il 26 dicembre erano festivi), sicché il termine di venti giorni per la notificazione del controricorso è elasso il 16.1.2019, laddove l'atto risulta essere stato spedito per la notificazione il 28.1.2019.

16. Pertanto, nulla dev'essere disposto circa le spese nel rapporto processuale tra il ricorrente e le altre parti (l'INPS è rimasto mero intimato, che non ha svolto alcuna attività difensiva).

Nondimeno il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-e)1, (3 3 ORDINANZA sul ricorso 34985/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio Trifirò & Partners, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore TRIFIRO', Stefano TRIFIRO', [OSCURATO:PERSONA] ROVETTA e Paolo ZUCCHIALI; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; - controricorrente - e l'[OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 146/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31.7.2018, R.G. n. 490/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 288/2016, il Tribunale di Macerata accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza- ingiunzione n. 43 prot. 4827, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Macerata, ed estrometteva dal giudizio l'INPS, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA] del lavoro (inde [OSCURATO:PERSONA] del lavoro), e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione del Cannelli alla su indicata ordinanza-ingiunzione, e condannava lo stesso a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Macerata le spese processuali del doppio grado del giudizio, come liquidate. 3. Avverso tale decisione, il soccombente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi. 4. L'amministrazione intimata ha resistito con controricorso (da reputarsi tardivo: v. infra in motivazione). 5. L'I.N.P.S. è rimasto mero intimato. 6. Il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, 2 cod. proc. civ.)", lamentando che, "Per la prima volta, la sentenza ricorsa ha in primo luogo messo in discussione l'aspetto formale dei contratti di progetto in esame", e sostenendo, perciò, che la sentenza sarebbe viziata da extrapetizione, perché "gli Ispettori del Lavoro nulla hanno contestato in relazione all'aspetto formale dei contratti a progetto de quibus, mentre li hanno ritenuti illegittimi valutando solo ed esclusivamente l'aspetto sostanziale" e che essi avevano "ritenuto che i rapporti di collaborazione intercorsi sarebbero caratterizzati dagli elementi tipici della subordinazione, dopo aver valutato solo ed esclusivamente le modalità in concreto di svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori telefonici, sulla base solo di alcune dichiarazioni raccolte nel corso dell'Ispezione". 2. Con il secondo motivo, lo stesso deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.)". Dopo aver richiamato altra parte della motivazione del giudice di secondo grado, sostiene che la sentenza non avrebbe considerato "le specificità del caso di specie, in quanto: - ha erroneamente valutato il contenuto formale dei contratti de quibus; - ha applicato in modo errato il concetto di progetto, programma di lavoro o fase di esso, così come disciplinato dagli artt. 61 e segg. D.Lgs. n. 276/03, al caso di specie; - ha omesso l'applicazione e valutazione delle Circolari emesse dal Ministero del Lavoro sul punto, Circolari che la difesa della Società (n.d.r.: sic!), pur non essendo necessario, aveva comunque inserito nelle proprie argomentazioni". 3. Con il terzo motivo, deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. (1)322 cod. (civ.), 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 (art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.)", sostenendo che "i contratti a progetto conclusi dalla Call2U sono validi sul piano formale". 4. Con il quarto motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, 10 comma, n. 3, cod. proc. civ.)", deducendo che: "Riguardo la natura subordinata della prestazione del rapporto di lavoro intercorso tra la Call2U e gli operatori telefonici del cali center di [OSCURATO:PERSONA] è da rilevare l'omessa valutazione di alcuni elementi rilevanti". 5. Con il quinto motivo, lamenta "Omesso esame circa il collegamento societario, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 10 comma, n. 5 cod. proc. civ.)". 6. Con il sesto ed ultimo motivo, ci si duole di "Omessa motivazione su un punto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". 7. Ritiene il Collegio che tutte tali riassunte censure siano inammissibili. 8. Partendo dal primo mezzo, esso è inammissibile per difetto di specificità in termini di pertinenza rispetto al senso di quanto effettivamente espresso e considerato dalla Corte territoriale. La lunga parte della motivazione di quest'ultima (cfr. in extenso pagg. 5- 9 della sentenza), della quale il ricorrente prende in considerazione solo una quota minore, si conclude infatti come segue: "Orbene, nel caso di specie l'ITL non contesta la validità dei contratti a progetto sottoscritti tra le parti sotto il profilo formale, ma ritiene che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non sarebbero, poi, state rispettose delle pattuizioni intercorse, svolgendosi il rapporto nelle modalità proprie del lavoro subordinato" (così all'inizio di pag. 9). Più in particolare, detta parte motiva è stata dedicata ad un inquadramento giuridico generale dell'istituto che veniva in considerazione, ossia, quello del contratto di lavoro a progetto. In tale parte della sentenza, infatti, erano stati richiamati principi anche di recente confermati da questa Corte, e, cioè, che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (così Cass., sez. lav., 2.12.2020, n. 27543; id., sez. lav., 21.6.2016, n. 12820, quest'ultima / già richiamata dalla Corte distrettuale). In estrema sintesi, perciò, tale premessa era volta Ur- semplicemente a chiarire che, per l'appunto in relazione a quanto contestato già in sede ispettiva, l'ambito della cognizione giudiziale era nella specie da ritenersi delineato dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (nel testo vigente all'epoca delle violazioni contestate). Per conseguenza, non è riscontrabile la benché minima extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. (in ipotesi, peraltro, denunciabile con il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., e non in termini di violazione di norme di diritto) nella pronuncia gravata. La Corte distrettuale, com'è agevolmente constatare, in nessun punto della sua decisione, si è espressa sul c.d. "aspetto formale dei contratti a progetto" che venivano in considerazione, per il semplice motivo che tale tema era estraneo alle contestazioni mosse all'incolpato; come, del resto, riconosciuto dal ricorrente nei passi all'inizio riportati del primo motivo.9. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, che parimenti è del tutto a-specifico in rapporto a ciò che effettivamente ha considerato la Corte territoriale. Ivi, invero, si fanno valere la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ. in tema di "Autonomia contrattuale" e dell'art. 1362 cod. civ. circa "L'intenzione dei contraenti", nell'ambito dell'interpretazione del contratto (in termini, per giunta, non meglio specificati); laddove, nel caso esaminato dalla stessa Corte, i contratti di lavoro a progetto in questione, come già evidenziato, non venivano in considerazione per come stipulati all'origine e, segnatamente, sotto il profilo formale e dell'individuazione di uno specifico progetto; si trattava piuttosto di accertare se "le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro" fossero state rispettose o meno "delle pattuizioni intercorse", avendo l'amministrazione contestato che di fatto i rapporti relativi si fossero atteggiati come "lavoro subordinato". Dunque, tutte le osservazioni svolte dal ricorrente anche in tale motivo sono fuori tema e non pertinenti in confronto al decisum, facendosi, peraltro, valere la mancata applicazione di Circolari del Ministero del Lavoro, in massima parte non specificate (fatta eccezione per la circolare n. 17 del 14.6.2006), che notoriamente non costituiscono fonte di diritto, in relazione alle quale si possa far valere il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. Condivisibilmente, perciò, la Corte territoriale già aveva considerato il valore non vincolante della circolare n. 17/2006 (cfr. pag. 17 dell'impugnata sentenza). 10. Non diversi rilievi attengono al terzo motivo, nel quale, lamentandosi la violazione o falsa applicazione dell'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, si attribuisce, tra l'altro, alla Corte d'appello un'affermazione mai fatta in relazione ai contratti a progetto che formavano oggetto di contestazione, e cioè <che nel contratto sarebbero state indicate come progetto le mere mansioni (cfr. sentenza d'Appello, pag. 7)>. Invero, la Corte di merito aveva più estesamente considerato che: "Si ritiene da ultimo che, dovendo il progetto o programma essere sufficientemente definito e precisato al fine di verificare se alla fine della collaborazione esso possa ritenersi o meno completato dal collaboratore, non possano essere indicate come progetto le mere mansioni assegnate ai lavoratori firmatari, dovendo essere a questi affidata la realizzazione di un'opera specifica compiuta o di una specifica fase nell'ambito di una determinata commessa o lavorazione" (così a pag. 7 dell'impugnata sentenza). Ma, ancora una volta, com'è agevole constatare, il passo cui si riferisce il ricorrente rientra sempre in quella parte della motivazione dedicata all'illustrazione giuridica in termini generali della materia. Vana, perciò, è la già riportata deduzione del ricorrente, secondo la quale "i contratti a progetto conclusi da Call2U sono validi sul piano formale". Tanto, invero, anche il giudice di secondo grado non ha posto minimamente in discussione, non essendo questo il thema decidendum, che la Corte di merito ha ben fissato e considerato. 11. Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso, nel quale, come si è visto, in un primo momento ci si duole genericamente dell' "omessa valutazione di alcuni elementi rilevanti"; ma poi si asserisce che la sentenza impugnata avrebbe "violato l'art. 2697 cod. civ. avendo di fatto, nelle proprie argomentazioni, invertito l'onere della prova, gravandone l'odierno ricorrente, anziché la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro". Tanto dovrebbe desumersi dal passo in cui si legge: "Dall'esame di tale pronuncia e delle altre sopra citate appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori) (cfr. sentenza Corte d'appello di Ancona)". Orbene, il riportato passo è soltanto una minima parte, ancora una volta, della motivazione della Corte distrettuale dedicata specificamente ad esplicitare a quali principi in punto di prova intendesse attenersi, come delineati in plurime decisioni di legittimità. In ogni caso, come si può riscontrare, il giudice di secondo grado ha formato il suo convincimento, in base ad una globale quanto estesa e capillare valutazione di tutte le risultanze processuali a disposizione (cfr. pagg. 12-18 della sua sentenza), senza addossare impropriamente alcun onere probatorio a carico dell'opponente. Una cosa, infatti, è sostenere che l'onere della prova in subjecta materia incomba sull'opponente all'ordinanza-ingiunzione (il che mai ha sostenuto il giudice di secondo grado), e altra cosa è giungere alla conclusione che l'opponente non abbia indotto una prova idonea a contrastare quella che si ritiene sia stata fornita dall'amministrazione. 12. Parimenti difetta di specificità, oltre che di chiarezza, il quinto motivo di ricorso, nella cui rubrica si accenna ad un omesso esame "circa il collegamento societario", non meglio precisato, ma rappresentato come unico "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", laddove nello sviluppo di tale mezzo, dopo aver riferito ampia parte della motivazione della Corte distrettuale, si pone in dubbio una serie di aspetti (diversi dal cennato "collegamento societario") (cfr. pagg. 45-47 del ricorso), strettamente legati all'accertamento fattuale e probatorio senz'altro ed estesamente compiuto dai giudici di merito. Ivi, tra l'altro, si asserisce che "La sentenza d'appello ha omesso di considerare la differenza tra le due modalità di prestazione del servizio nell'ambito del cali center, outbound e inbound, nel senso che quella outbound e senz'altro compatibile con la tipologia del contratto "a progetto"; mentre la Corte d'appello ha ben tenuto conto di tale distinzione, come non ha mancato di considerare, da un lato, che la già richiamata circolare ministeriale n. 17/2006 non aveva "valore vincolante per l'autorità giudiziale", e, "dall'altro, che nel caso di specie, pur trattandosi di attività out-bound, le modalità di svolgimento della prestazione erano prestabilite e conformate, il che esclude nei fatti e per le ragioni sopra esposte qualsiasi autonomia dell'operatore" (cfr. pag. 17 della sua sentenza). 13. Nello svolgimento dell'ultimo motivo si legge che: "La sentenza ricorsa è da censurare anche laddove, dopo aver sostenuto l'illegittimità dei contratti in esame sotto l'aspetto formale, ha affermato che Orbene, nel caso di specie l'ITL non contesta la validità dei contratti a progetto sottoscritti tra le parti sotto il profilo formale, ma ritiene che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non sarebbero, poi, state rispettose delle pattuizioni intercorse, svolgendosi il rapporto nelle modalità proprie del lavoro subordinato (cfr. sentenza d'Appello, pag. 9)". Osserva, allora, il Collegio che lo sviluppo di tale censura neppure contiene l'indicazione del punto (rectius, fatto) decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, ai fini di cui al mezzo ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. Asserisce, piuttosto, il ricorrente che: "Sul punto la motivazione della sentenza di secondo grado è gravata da una tale illogicità da risultare assente" (vizio in ipotesi ora deducibile ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.). In ogni caso, da una parte, come già constatato, non è affatto vero che la Corte di merito avrebbe "sostenuto l'illegittimità dei contratti in esame", e, dall'altra, secondo quanto pure rilevato in precedenza, il passo motivazionale di cui qui si duole specificamente il ricorrente, era proprio quello volto semplicemente a delimitare quale fosse il thema decidendum del giudizio d'opposizione in relazione alle contestazioni di natura amministrativa mosse all'incolpato. 14. Il ricorso, perciò, dev'essere dichiarato inammissibile. 15. Come anticipato, il controricorso dell'amministrazione intimata deve reputarsi tardivo per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 370, comma primo, primo periodo, cod. proc.civ. In particolare, tenendo conto che il ricorso per cassazione è stato notificato il 5.12.2018, il termine di venti giorni per il suo deposito andava a scadere in data 27.12.2018 (in quanto il 25 ed il 26 dicembre erano festivi), sicché il termine di venti giorni per la notificazione del controricorso è elasso il 16.1.2019, laddove l'atto risulta essere stato spedito per la notificazione il 28.1.2019. 16. Pertanto, nulla dev'essere disposto circa le spese nel rapporto processuale tra il ricorrente e le altre parti (l'INPS è rimasto mero intimato, che non ha svolto alcuna attività difensiva). Nondimeno il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 31539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris