Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 03111/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16722 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procurat r ice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata e sul successivo ricorso, sempre iscritto al n. 16722 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti incidentali contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata avverso la sentenza n.1856/2020 depositat a il 15 dicembre 2020 del la Corte di appello di Palermo.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. il T ribunale di Palermo ha pronunciato su due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dalladebitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita,e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il decreto è stato emesso su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa.

L’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. ha disposto il pagamento della somma di euro 1.439.254,15 ed è stata impugnata dagli originari ingiuntie da [OSCURATO:PERSONA].

2. ─ La Corte di app ello di Palermo ha respinto il gravame della società [OSCURATO:PERSONA] e accolto quello dei Conigliaro , rigettando le domande proposte nei confronti dei medesimi; ha quindi statuito sulle spese, liquidandoquelle spettanti per i due gradi del giudizio agli appellanti Sez.

I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 vittoriosi in complessivi euro 20.400,00.

3. —Hannoproposto ricorso per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di avente causa della società [OSCURATO:PERSONA], sia, con una distinta impugnazione, Gabriele e [OSCURATO:PERSONA].

R esiste con due distinti controricorsiDuepuntozero [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nella posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA].

Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il ricorrente principale oppone la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c..

Deduce che nell’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] questi ultimi avevano fatto valere l’inesistenza del credito azionato in via esecutiva da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativ a: la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto prendere atto dell’accoglimento del la detta opposizione,in quanto con l’azione successivamente proposta (quella decisa con la sentenza in questa sede impugnata) [OSCURATO:PERSONA] aveva «proposto la medesima domanda di pagamento del medesimo mutuo già avanzata con il precedente giudizio, violando il vincolo del giudicato».

2. ― Il motivo è infondato.

Viene in questione la sentenza con cui è statadecisa l’opposizione a precettoproposta dai menzionati Capizzi e Alfano, che rivestivano la qualità di terzi proprietari di immobili ipotecati a garanzia del debito per il rimborso delmutuo contratto da [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa dell’odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] appello, nellapronuncia in questa sede impugnata, ha rilevato che nel la sentenza con cui è stato definito il giudizio di opposizione a precetto era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei richiamati opponenti, onde nessuna statuizioneera stata adottat a « sul contenuto e sugli effettidel contratto in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Sez.

I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 La ricognizione della pronuncia resa dal Tribunale di Palermo nel menzionato giudizio di opposizione — pronuncia integralmente trascritta all’interno del ricorso per cassazione — conferma quanto affermato dall a Corte di app e llo .

La decisione di accoglimento dell’opposizione non è fondata sull’insussistenza del creditovantato da [OSCURATO:PERSONA], ma sul rilievo per cui il contratto notarile di mutuo condizionatoin forza del quale era minacciata l’azione espropriativa non integrava un valido titolo esecutivo; nellapronuncia del T ribunale è infatti evocata Cass. 18 gennaio 1983, n. 477, secondo cui«il contratto condizionato di finanziamento, non documentando l'esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse (se e nella misura della relativa erogazione), sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore (ex art. 1938 c.c.) dello stesso».

Èevidente, dunque, che il detto accertamento ha spiegato la sua incidenza limitatamente all’azione esecutiva che [OSCURATO:PERSONA] intendeva intraprendere, ma non poteva di certo privare la stessa della facoltà di munirsi di un diverso titolo, questa volta giudiziale: quello che la società in liquidazione coatta amministrativa si è ripromessa di ottenere con la pro po s izione del ricorso peringiunzione da cui ha preso le mosse il giudizio approdato avanti a questa Corte.Il dato della mancata prova del credito, che il primo ricorrente tanto enfatizza, è riferito, nella sentenza del Tribunale, a quanto documentato dal titolo esecutivo: e non poteva essere altrimenti, visto che la contestazione del diritto di agire in via esecutiva, in cui si concreta l’opposizione esecutiva, aveva ad oggetto quanto il titolo stesso — quel titolo da cui doveva trarre innesco la procedura esecutiva —era in grado di co mprovare per dar ragione della pretesa azionata.

3. —Il ricorso principale è dunque respinto.

Sez.

I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026

4. — Col secondo ricorso , da qualificarsi incidentale, Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132, n. 4, c.p.c. in relazioneall’art. 111 Cost.

Lamentano che la liquidazione delle spese operatain loro favore dalla Corte di appello si collochere bbe al di sotto dei limiti tariffari.

5. —Il motivo appare fondato.

Tenuto conto del valore della causa, che risulta essere pari a euro 2.043.234,15(cfr. sentenza impugnata, pag. 3: la somma corrisponde a quanto intimato da [OSCURATO:PERSONA] col decreto ingiuntivo opposto), la liquidazione della Corte di appello, pur tenendo conto dell’assenza della fase decisoria del procedimento di primo grado, definito con ordinanza ex art. 186-quaterc.p.c., si colloca al di sotto dei limiti di tariffa.

Questa deroga ai minimi tariffari risulta essere priva di motivazione.

Ora, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere al di sotto o salire al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 18 novembre 2021, n. 35270; Cass. 14 maggio 2018, n. 11601).

La pronuncia, sul punto,va quindi cassata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito.La quantificazione va operata sulla base del minimo,per essere stata la controversia risolta sul tema della prescrizione, disattesigli altri motivi di opposizione; va esclusa la liquidazione per la fase decisionale di primo grado , ess endo stata adottata l’ordinanza ex 186-quaterc.p.c.senza pervenire alla pronuncia di sentenza; reputa inoltre il Collegio che,non essendovi evidenza della trattazione di questioni riferite singolarmente all ’ una o all’altra delle parti patrocinate aventi la stessa posizione processuale, la maggiorazioneprevista dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, possa essere discrezionalmente esclusa , secondo quanto detta norma consente.

Le spese vannoliquidate come segue: euro 16.464 ,00 per Sez.

I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 compensi, oltre esborsi e accessori, quanto al primo grado ; e uro 18.084,00, oltre esborsi e accessori,per l’appello; il tutto oltre spese ed accessori, con distrazione.

6. —Le spese di legittimità relative al primo ricorso gravano s ul ricorrente; quelle relative al secondo, liquidate avendo riguardo al differenziale tra l’importo liquidato dalla Corte territoriale e quello quantificato da questa S.C., sono a caricodella controricorrente.

Opera, al riguardo, il criterio della soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il primo ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto;accoglie il secondo ricorso e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, i n favore del difensore distrattario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di merito , che liquida , per il giudizio di primo grado,in euro 16.464 ,00 per compensi , oltre esborsi, come liquidati dalla Corte di appello, e accessori di leggee, per l’appello, in euro 18.084,00per compensi, oltre esborsi, come liquidati dalla Corte di appello, e accessori di legge; condanna la detta controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16722 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procurat r ice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata e sul successivo ricorso, sempre iscritto al n. 16722 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti incidentali contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata avverso la sentenza n.1856/2020 depositat a il 15 dicembre 2020 del la Corte di appello di Palermo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. il T ribunale di Palermo ha pronunciato su due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dalladebitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita,e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il decreto è stato emesso su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa. L’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. ha disposto il pagamento della somma di euro 1.439.254,15 ed è stata impugnata dagli originari ingiuntie da [OSCURATO:PERSONA]. 2. ─ La Corte di app ello di Palermo ha respinto il gravame della società [OSCURATO:PERSONA] e accolto quello dei Conigliaro , rigettando le domande proposte nei confronti dei medesimi; ha quindi statuito sulle spese, liquidandoquelle spettanti per i due gradi del giudizio agli appellanti Sez. I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 vittoriosi in complessivi euro 20.400,00. 3. —Hannoproposto ricorso per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di avente causa della società [OSCURATO:PERSONA], sia, con una distinta impugnazione, Gabriele e [OSCURATO:PERSONA]. R esiste con due distinti controricorsiDuepuntozero [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nella posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]. Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente principale oppone la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Deduce che nell’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] questi ultimi avevano fatto valere l’inesistenza del credito azionato in via esecutiva da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativ a: la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto prendere atto dell’accoglimento del la detta opposizione,in quanto con l’azione successivamente proposta (quella decisa con la sentenza in questa sede impugnata) [OSCURATO:PERSONA] aveva «proposto la medesima domanda di pagamento del medesimo mutuo già avanzata con il precedente giudizio, violando il vincolo del giudicato». 2. ― Il motivo è infondato. Viene in questione la sentenza con cui è statadecisa l’opposizione a precettoproposta dai menzionati Capizzi e Alfano, che rivestivano la qualità di terzi proprietari di immobili ipotecati a garanzia del debito per il rimborso delmutuo contratto da [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa dell’odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] appello, nellapronuncia in questa sede impugnata, ha rilevato che nel la sentenza con cui è stato definito il giudizio di opposizione a precetto era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei richiamati opponenti, onde nessuna statuizioneera stata adottat a « sul contenuto e sugli effettidel contratto in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Sez. I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 La ricognizione della pronuncia resa dal Tribunale di Palermo nel menzionato giudizio di opposizione — pronuncia integralmente trascritta all’interno del ricorso per cassazione — conferma quanto affermato dall a Corte di app e llo . La decisione di accoglimento dell’opposizione non è fondata sull’insussistenza del creditovantato da [OSCURATO:PERSONA], ma sul rilievo per cui il contratto notarile di mutuo condizionatoin forza del quale era minacciata l’azione espropriativa non integrava un valido titolo esecutivo; nellapronuncia del T ribunale è infatti evocata Cass. 18 gennaio 1983, n. 477, secondo cui«il contratto condizionato di finanziamento, non documentando l'esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse (se e nella misura della relativa erogazione), sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore (ex art. 1938 c.c.) dello stesso». Èevidente, dunque, che il detto accertamento ha spiegato la sua incidenza limitatamente all’azione esecutiva che [OSCURATO:PERSONA] intendeva intraprendere, ma non poteva di certo privare la stessa della facoltà di munirsi di un diverso titolo, questa volta giudiziale: quello che la società in liquidazione coatta amministrativa si è ripromessa di ottenere con la pro po s izione del ricorso peringiunzione da cui ha preso le mosse il giudizio approdato avanti a questa Corte.Il dato della mancata prova del credito, che il primo ricorrente tanto enfatizza, è riferito, nella sentenza del Tribunale, a quanto documentato dal titolo esecutivo: e non poteva essere altrimenti, visto che la contestazione del diritto di agire in via esecutiva, in cui si concreta l’opposizione esecutiva, aveva ad oggetto quanto il titolo stesso — quel titolo da cui doveva trarre innesco la procedura esecutiva —era in grado di co mprovare per dar ragione della pretesa azionata. 3. —Il ricorso principale è dunque respinto. Sez. I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 4. — Col secondo ricorso , da qualificarsi incidentale, Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132, n. 4, c.p.c. in relazioneall’art. 111 Cost. Lamentano che la liquidazione delle spese operatain loro favore dalla Corte di appello si collochere bbe al di sotto dei limiti tariffari. 5. —Il motivo appare fondato. Tenuto conto del valore della causa, che risulta essere pari a euro 2.043.234,15(cfr. sentenza impugnata, pag. 3: la somma corrisponde a quanto intimato da [OSCURATO:PERSONA] col decreto ingiuntivo opposto), la liquidazione della Corte di appello, pur tenendo conto dell’assenza della fase decisoria del procedimento di primo grado, definito con ordinanza ex art. 186-quaterc.p.c., si colloca al di sotto dei limiti di tariffa. Questa deroga ai minimi tariffari risulta essere priva di motivazione. Ora, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere al di sotto o salire al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 18 novembre 2021, n. 35270; Cass. 14 maggio 2018, n. 11601). La pronuncia, sul punto,va quindi cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito.La quantificazione va operata sulla base del minimo,per essere stata la controversia risolta sul tema della prescrizione, disattesigli altri motivi di opposizione; va esclusa la liquidazione per la fase decisionale di primo grado , ess endo stata adottata l’ordinanza ex 186-quaterc.p.c.senza pervenire alla pronuncia di sentenza; reputa inoltre il Collegio che,non essendovi evidenza della trattazione di questioni riferite singolarmente all ’ una o all’altra delle parti patrocinate aventi la stessa posizione processuale, la maggiorazioneprevista dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, possa essere discrezionalmente esclusa , secondo quanto detta norma consente. Le spese vannoliquidate come segue: euro 16.464 ,00 per Sez. I–RG 16722/2021 camera di consiglio14.1.2026 compensi, oltre esborsi e accessori, quanto al primo grado ; e uro 18.084,00, oltre esborsi e accessori,per l’appello; il tutto oltre spese ed accessori, con distrazione. 6. —Le spese di legittimità relative al primo ricorso gravano s ul ricorrente; quelle relative al secondo, liquidate avendo riguardo al differenziale tra l’importo liquidato dalla Corte territoriale e quello quantificato da questa S.C., sono a caricodella controricorrente. Opera, al riguardo, il criterio della soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il primo ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto;accoglie il secondo ricorso e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, i n favore del difensore distrattario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di merito , che liquida , per il giudizio di primo grado,in euro 16.464 ,00 per compensi , oltre esborsi, come liquidati dalla Corte di appello, e accessori di leggee, per l’appello, in euro 18.084,00per compensi, oltre esborsi, come liquidati dalla Corte di appello, e accessori di legge; condanna la detta controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di
Decreto Cassazione n. 03111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris