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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14969/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.4.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e conseguente restituzione di tutto il materiale sequestrato ad eccezione dell'autocarro e per l'inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16.4.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di un autocarro intestato a [OSCURATO:PERSONA], nonché di documentazione contabile e timbri riferibili all'omonima ditta individuale, ritenendo a carico del titolare la configurabilità dei reati, in concorso con il padre e con il fratello, di cui all'art. 256, primo e terzo comma d.

Igs. 152/2006 per attività di gestione non autorizzata, consistente in raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non, e gestione di una discarica abusiva, ed ex art. 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto un ingente quantitativo di rame di provenienza delittuosa, custodita all'interno della suddetta discarica.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale contesta in primo luogo la configurabilità dei reati di cui all'incolpazione provvisoria: rileva al riguardo la difesa come nessun elemento emergesse quanto al delitto di ricettazione in ordine alla provenienza furtiva della merce, come, quanto alla contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 256 d.

Igs. 152/2006, non vi fosse nei confronti del ricorrente alcuna preclusione allo svolgimento dell'attività di intermediazione e di trasporto di rifiuti essendo costui regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori tenuto presso la Camera di Commercio di Catanzaro per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi in misura non superiore alle 3.000 tonnellate annue e non essendovi alcun collegamento tra i materiali rinvenuti nell'area asseritamente adibita a discarica e la titolarità dei medesimi, all'infuori del materiale fresato che avrebbe utilizzato per stabilizzare una porzione del terreno ove parcheggiare i propri mezzi, in capo a costui e come, con riferimento al reato di cui all'art. 256 terzo comma d.

Igs. 152/2006 non corrispondesse al vero la presenza nella medesima area di ingenti quantitativi di materiale.

Puntualizza, inoltre, di essere titolare di un'autonoma ditta avente sede in un indirizzo diverso dal terreno sequestrato e che il rinvenimento della documentazione contabile e dei timbri riferibili alla sua ditta, che nulla avevano a che fare con i rifiuti, era dovuto al fatto che non disponendo di un ufficio personale si appoggiava in quello del padre.

Osserva altresì che malgrado l'ampio lasso temporale trascorso dalla data di emissione del provvedimento cautelare nessun atto di indagine fosse stato compiuto dalla Procura, con indebita protrazione della condizione di indagato permanente del Delfino.

Il ricorrente lamenta, ancora, l'estraneità del proprio genitore ai reati in contestazione precisando come costui operi da oltre quarant'anni nel settore di rifiuti quale titolare di imprese regolarmente autorizzate.

Contesta, infine, la sussistenza del periculum in mora rilevando la mancanza assoluta di motivazione sul punto: precisa in ogni caso come l'autocarro fosse funzionale allo svolgimento della propria attività, senza che fosse ravvisabile alcun rischio di reiterazione del reato non essendo egli gravato da precedenti di sorta commessi con tale mezzo e come i formulari e i registri di carico e scarico fossero privi di valenza probatoria concernendo un'attività regolarmente autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVa invero rilevato che, così come formulate, le dispiegate censure tradiscono in buona parte la natura squisitamente motivazionale del vizio dedotto che, fuoriuscendo dal raggio della carenza argomentativa ed incentrandosi invece sulla confutazione degli elementi evidenziati a fondamento del fumus commissi delicti e del periculum, non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità.

Occorre al riguardo ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nella specie, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si viene, invece, a censurare appunto, né più né meno, la logicità e completezza di un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività ed esente da illogicità alcuna, di talché non potrebbe ce.A.guAg. 02- .4../~ek.0 ac..0 in nessun caso versarsifin ipotesi di motivazione apparente.

Il Tribunale reggino ha spiegato come dalle emergenze investigative sia risultato che l'autocarro, pacificamente nella titolarità del ricorrente, sia stato rinvenuto in un'area, nella proprietà formale del padre e a detta della difesa in comodato d'uso al fratello, adibita di fatto a discarica di rifiuti, rinvenimento che, stante il carico di materiale fresato indirizzato al ricorrente a bordo del mezzo,unitamente alla circostanza che il suddetto materiale sia stato visto dai verbalizzanti nel mentre veniva scaricato sul terreno, rende del tutto coerente la deduzione secondo cui l'odierno indagato, esercente in via professionale attività di intermediazione e commercio di rifiuti, sia coinvolto sia nell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti che di gestione di discarica non autorizzata, entrambi provvisoriamente contestati.

Nessuna evidenza contraria alla presenza sul terreno in questione, peraltro classificato come zona agricola, di ingenti quantitativi di rifiuti, ampiamente descritti dai verbalizzanti con la precisazione che fra essi vi erano anche materiali pericolosi, quali componenti di auto, bombole a gas, veicoli fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stata del resto fornita dalla difesa che si è limitata a contestare genericamente, senza neppure addurre un travisamento delle risultanze indiziarie, lo stoccaggio di tali beni.

Né vale a conferire alcuna autorizzazione all'indagato la sua iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non, dalla quale è espressamente esclusa la detenzione e conseguentemente la loro gestione.

Peraltro, singolare è la stessa ammissione del ricorrente di non avere un proprio ufficio appoggiandosi perciò presso quello del padre e di ricoverare regolarmente i propri mezzi di trasporto sul terreno in questione, dalla quale del tutto coerentemente viene dai giudici del riesame avvalorata la sua stabile frequentazione del luogo e da essa desunto sia il suo coinvolgimento nelle attività illecite contestate, sia l'utilizzo dell'autocarro ivi rinvenuto per l'espletamento della raccolta e del trasporto degli stessi rifiuti ammassati nell'area.

Nessun pregio rispetto alla tenuta del provvedimento impugnato riveste in ogni caso la mancanza di motivazione in ordine al reato di ricettazione dell'ingente quantitativo di rame indicato al capo 3) della contestazione provvisoria, essendo il sequestro del mezzo di trasporto ampiamente sorretto dal funnus dei reati di cui ai capi 1) e 2).

Se dunque il ricorso deve ritenersi inammissibile con riferimento all'autocarro attinto dalla misura cautelare sia in punto di fumus che di periculum trattandosi di bene che, in quanto utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti, è soggetto alla confisca obbligatoria ex art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'ordinanza impugnata presta, invece, apertamente il fianco alle censure difensive con riferimento agli altri beni sequestrati, costituiti da timbri, registri e formulari riferibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio di rifiuti regolarmente autorizzata, non essendo stata resa alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità con i reati in contestazione, né tantomeno sul pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dannose o di agevolazione di altri reati.

Limitatamente ad essi deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento in esame, unitamente al decreto di sequestro emesso dal Gip, ordinandosehe il dissequestro e la conseguente restituzione degli stessi all'avente diritto P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Palmi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente ai timbri e alla documentazione di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di compet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.4.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e conseguente restituzione di tutto il materiale sequestrato ad eccezione dell'autocarro e per l'inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16.4.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di un autocarro intestato a [OSCURATO:PERSONA], nonché di documentazione contabile e timbri riferibili all'omonima ditta individuale, ritenendo a carico del titolare la configurabilità dei reati, in concorso con il padre e con il fratello, di cui all'art. 256, primo e terzo comma d. Igs. 152/2006 per attività di gestione non autorizzata, consistente in raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non, e gestione di una discarica abusiva, ed ex art. 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto un ingente quantitativo di rame di provenienza delittuosa, custodita all'interno della suddetta discarica. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale contesta in primo luogo la configurabilità dei reati di cui all'incolpazione provvisoria: rileva al riguardo la difesa come nessun elemento emergesse quanto al delitto di ricettazione in ordine alla provenienza furtiva della merce, come, quanto alla contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 256 d. Igs. 152/2006, non vi fosse nei confronti del ricorrente alcuna preclusione allo svolgimento dell'attività di intermediazione e di trasporto di rifiuti essendo costui regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori tenuto presso la Camera di Commercio di Catanzaro per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi in misura non superiore alle 3.000 tonnellate annue e non essendovi alcun collegamento tra i materiali rinvenuti nell'area asseritamente adibita a discarica e la titolarità dei medesimi, all'infuori del materiale fresato che avrebbe utilizzato per stabilizzare una porzione del terreno ove parcheggiare i propri mezzi, in capo a costui e come, con riferimento al reato di cui all'art. 256 terzo comma d. Igs. 152/2006 non corrispondesse al vero la presenza nella medesima area di ingenti quantitativi di materiale. Puntualizza, inoltre, di essere titolare di un'autonoma ditta avente sede in un indirizzo diverso dal terreno sequestrato e che il rinvenimento della documentazione contabile e dei timbri riferibili alla sua ditta, che nulla avevano a che fare con i rifiuti, era dovuto al fatto che non disponendo di un ufficio personale si appoggiava in quello del padre. Osserva altresì che malgrado l'ampio lasso temporale trascorso dalla data di emissione del provvedimento cautelare nessun atto di indagine fosse stato compiuto dalla Procura, con indebita protrazione della condizione di indagato permanente del Delfino. Il ricorrente lamenta, ancora, l'estraneità del proprio genitore ai reati in contestazione precisando come costui operi da oltre quarant'anni nel settore di rifiuti quale titolare di imprese regolarmente autorizzate. Contesta, infine, la sussistenza del periculum in mora rilevando la mancanza assoluta di motivazione sul punto: precisa in ogni caso come l'autocarro fosse funzionale allo svolgimento della propria attività, senza che fosse ravvisabile alcun rischio di reiterazione del reato non essendo egli gravato da precedenti di sorta commessi con tale mezzo e come i formulari e i registri di carico e scarico fossero privi di valenza probatoria concernendo un'attività regolarmente autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVa invero rilevato che, così come formulate, le dispiegate censure tradiscono in buona parte la natura squisitamente motivazionale del vizio dedotto che, fuoriuscendo dal raggio della carenza argomentativa ed incentrandosi invece sulla confutazione degli elementi evidenziati a fondamento del fumus commissi delicti e del periculum, non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità. Occorre al riguardo ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si viene, invece, a censurare appunto, né più né meno, la logicità e completezza di un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività ed esente da illogicità alcuna, di talché non potrebbe ce.A.guAg. 02- .4../~ek.0 ac..0 in nessun caso versarsifin ipotesi di motivazione apparente. Il Tribunale reggino ha spiegato come dalle emergenze investigative sia risultato che l'autocarro, pacificamente nella titolarità del ricorrente, sia stato rinvenuto in un'area, nella proprietà formale del padre e a detta della difesa in comodato d'uso al fratello, adibita di fatto a discarica di rifiuti, rinvenimento che, stante il carico di materiale fresato indirizzato al ricorrente a bordo del mezzo,unitamente alla circostanza che il suddetto materiale sia stato visto dai verbalizzanti nel mentre veniva scaricato sul terreno, rende del tutto coerente la deduzione secondo cui l'odierno indagato, esercente in via professionale attività di intermediazione e commercio di rifiuti, sia coinvolto sia nell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti che di gestione di discarica non autorizzata, entrambi provvisoriamente contestati. Nessuna evidenza contraria alla presenza sul terreno in questione, peraltro classificato come zona agricola, di ingenti quantitativi di rifiuti, ampiamente descritti dai verbalizzanti con la precisazione che fra essi vi erano anche materiali pericolosi, quali componenti di auto, bombole a gas, veicoli fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stata del resto fornita dalla difesa che si è limitata a contestare genericamente, senza neppure addurre un travisamento delle risultanze indiziarie, lo stoccaggio di tali beni. Né vale a conferire alcuna autorizzazione all'indagato la sua iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non, dalla quale è espressamente esclusa la detenzione e conseguentemente la loro gestione. Peraltro, singolare è la stessa ammissione del ricorrente di non avere un proprio ufficio appoggiandosi perciò presso quello del padre e di ricoverare regolarmente i propri mezzi di trasporto sul terreno in questione, dalla quale del tutto coerentemente viene dai giudici del riesame avvalorata la sua stabile frequentazione del luogo e da essa desunto sia il suo coinvolgimento nelle attività illecite contestate, sia l'utilizzo dell'autocarro ivi rinvenuto per l'espletamento della raccolta e del trasporto degli stessi rifiuti ammassati nell'area. Nessun pregio rispetto alla tenuta del provvedimento impugnato riveste in ogni caso la mancanza di motivazione in ordine al reato di ricettazione dell'ingente quantitativo di rame indicato al capo 3) della contestazione provvisoria, essendo il sequestro del mezzo di trasporto ampiamente sorretto dal funnus dei reati di cui ai capi 1) e 2). Se dunque il ricorso deve ritenersi inammissibile con riferimento all'autocarro attinto dalla misura cautelare sia in punto di fumus che di periculum trattandosi di bene che, in quanto utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti, è soggetto alla confisca obbligatoria ex art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'ordinanza impugnata presta, invece, apertamente il fianco alle censure difensive con riferimento agli altri beni sequestrati, costituiti da timbri, registri e formulari riferibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio di rifiuti regolarmente autorizzata, non essendo stata resa alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità con i reati in contestazione, né tantomeno sul pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dannose o di agevolazione di altri reati. Limitatamente ad essi deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento in esame, unitamente al decreto di sequestro emesso dal Gip, ordinandosehe il dissequestro e la conseguente restituzione degli stessi all'avente diritto P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Palmi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente ai timbri e alla documentazione di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di compet
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