CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 42044/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.-k_.(ce0 4 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17080-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 2696/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio l'ing.[OSCURATO:PERSONA], direttore della Regione [OSCURATO:PERSONA], e chiesto la condanna del medesimo al pagamento di compensi professionali per l'attività difensiva svolta a favore del convenuto nel procedimento contabile per danno erariale avanti alla Procura Regionale della Corte dei Conti e conclusosi con l'archiviazione; -la richiesta del compenso era parametrata al valore indicato nell'invito a dedurre inviato dalla Procura generale al Mannocchi nel febbraio 2007, ove veniva prospettato un danno erariale subito dalla Regione per affidamenti illegittimi dell'importo di C 70.836.321,15; -costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione [OSCURATO:PERSONA] al fine di esserne manlevato e garantito; -si costituivano i terzi chiamati; -l'adito tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento di euro 301.986,40, con esclusione della respondabilità dei terzi chiamati in giudizio con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite a favire dei chiamati in causa e compensazione tra le parti principali; Ric. 2017 n. 17080 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- -proposto gravame da parte del soccombente Mannocchi, la corte d'appello ha riformato la sentenza di prime determinando in euro 6.769,12 oltre Iva e CPA l'importo dovuto dal Mannocchi agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Manni e ha accolto la domanda di garanzia avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannandola a tenere indene il Mannocchi da quanto tenuto a pagare a favore dei legali; -la corte territoriale ha ritenuto che i fatti rilevanti andassero ricostruiti secondo un'interpretazione restrittiva del principio di non contestazione, con conseguente fondatezza della censura in merito all'omessa valutazione dell'attività effettivamente svolta dai due legali nel giudizio contabile; -la corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha poi ritenuto operante la polizza assicurativa; -la corte territoriale ha, invece, respinto la censura sulla sussistenza dell'obbligo di rimborso a carico della terza chiamata Regione [OSCURATO:PERSONA]; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai legali Ottolenghi e Manni con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., depositando quest'ultima anche memoria illustrativa; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Regione [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma -44 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 127 per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la c ausa trattata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e manni fosse di valore indeterminabile, anziché determinato, con riferimento ai criteri del codice di procedura civile; Ric. 2017 n. 17080 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 6 d.m. 8/4/2004, n.127 per avere la corte territoriale erroneamente applicato i valori massimi dello Scaglione di valore da euro 51.701,00 ad euro 103.600,00 della sezione III cause di primo grado davanti ad organi della giustizia amministrativa; -ciò posto osserva il collegio che per la rilevanza della questione oggetto di ricorso , in merito alla quale non risultano specifici precedent della Corte, appare opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 3 novembre 2021. I