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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 novembre 2020

Cassazione n. 36449/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1322-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P01 1INO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 17380/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, con le conseguenze di legge. ----------- Ric. 2021 n. 01322 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che:

1. Con ricorso per regolamento necessario di competenza, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 17.380 del 16 novembre 2020 con cui dichiarava l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, e revocava il decreto ingiuntivo opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA];

2. Che tale sentenza è stata emessa nel corso del giudizio di opposizione, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo azionato dalla locatrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento di canoni di locazione; che la conduttrice [OSCURATO:SOCIETA], alla quale è stata ritualmente notificata l'istanza di regolamento di competenza si è costituita depositando la memoria ex articolo 47, co. 5, c.p.c.

Considerato che:

3. Ti Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento.

4. Il regolamento è inammissibile perché tardivo in quanto 1=i~ è stato notificato in data 4 gennaio 2021 e quindi oltre la scadenza del termine di 30 giorni.

Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 16 novembre 2020, con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. e dell'articolo 429 c.p.c., trattandosi di rito locatizio.

Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 ed esonera la cancelleria dall'onere della comunicazione giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti.

Pertanto non è prevista alcuna ulteriore comunicazione del medesimo provvedimento ad opera del cancelliere atteso che essa contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto foglio a parte (cfr. n. 16304/2007).

Poiché, nel caso all'esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. deve ritenersi che il predetto termine sia cominciato a decorrere dalla stessa udienza, ovvero dal 16 novembre 2020 (Cass., ord., 24/07/2007, n. 16304; Cass., ord., 23/10/2014, n. 22525; Class., ord., 22/01/2018, n. 1471).

Quanto appena rilevato assorbe ogni ulteriore questione.

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1322-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P01 1INO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 17380/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, con le conseguenze di legge. ----------- Ric. 2021 n. 01322 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che: 1. Con ricorso per regolamento necessario di competenza, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 17.380 del 16 novembre 2020 con cui dichiarava l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, e revocava il decreto ingiuntivo opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]; 2. Che tale sentenza è stata emessa nel corso del giudizio di opposizione, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo azionato dalla locatrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento di canoni di locazione; che la conduttrice [OSCURATO:SOCIETA], alla quale è stata ritualmente notificata l'istanza di regolamento di competenza si è costituita depositando la memoria ex articolo 47, co. 5, c.p.c. Considerato che: 3. Ti Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento. 4. Il regolamento è inammissibile perché tardivo in quanto 1=i~ è stato notificato in data 4 gennaio 2021 e quindi oltre la scadenza del termine di 30 giorni. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 16 novembre 2020, con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. e dell'articolo 429 c.p.c., trattandosi di rito locatizio. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 ed esonera la cancelleria dall'onere della comunicazione giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti. Pertanto non è prevista alcuna ulteriore comunicazione del medesimo provvedimento ad opera del cancelliere atteso che essa contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto foglio a parte (cfr. n. 16304/2007). Poiché, nel caso all'esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. deve ritenersi che il predetto termine sia cominciato a decorrere dalla stessa udienza, ovvero dal 16 novembre 2020 (Cass., ord., 24/07/2007, n. 16304; Cass., ord., 23/10/2014, n. 22525; Class., ord., 22/01/2018, n. 1471). Quanto appena rilevato assorbe ogni ulteriore questione. 5. Le spese seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data
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