CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1985
Cassazione n. 21677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1968 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia resa il 3.10.2018 dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, loro rispettivamente ascritto, e, conseguentemente erano stati condannati, il primo, ritenuta e applicata la recidiva contestata, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e il secondo, esclusa la ricorrenza della contestata recidiva, a quella di anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, formulando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cpp in relazione alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste; violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione". 2.2. Con il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva; violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione" 2.3. Con il terzo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per carenza della motivazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. E in vero, la difesa dei ricorrenti, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, con il primo motivo, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, le censure contenute nel primo motivo di ricorso, comune ai due ricorrenti, sono volte, nella sostanza a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] perché afferente all'esclusione della contestata recidiva la cui ricorrenza è sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). 3. Infine, inammissibili sono il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità agli imputati delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dei predetti e in mancanza di elementi valutabili in loro favore. Trattasi di argomentare assolutamente adeguato e congruo che le censure difensive non riescono a disarticolare. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila, ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e