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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09000/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di estinzione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui all'art. 216 legge fallimentare, contestato in concorso con gli amministratori di diritto succedutisi nel tempo, D'Errico e Malgodi, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 30 ottobre 2004, proponeva ricorso per cassazione, col ministero del proprio difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 23 aprile 2018 , che, in parziale riforma della citata pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, aveva rideterminato la pena inflitta al predetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva - in quella di anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione (compresa la durata delle pene accessorie originariamente determinate in anni dieci).

2. All'uopo deduceva l' inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancata assunzione di una prova decisiva di cui i giudici dovevano tener conto.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamentava il vizio della motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, della sentenza in relazione al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, contestando in buona sostanza l'affermata amministrazione di fatto della società fallita da parte del Passaia che si era invece limitato a svolgere prestazione di consulenza, volta ad effettuare ricerche di mercato, legittimante la riscossione dei compensi che risultavano al medesimo corrisposti.

Con successiva memoria il ricorrente deduceva, con apposito nuovo motivo, la prescrizione del reato, sul presupposto che l'intervenuta valutazione in termini di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla recidiva avrebbe comportato la irrilevanza di questa ultima ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

2.1. La Corte di cassazione con sentenza n.7223/2021 annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto, e rinviava per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.

2.2. In particolare con tale decisione si osservava che rispetto al profilo delle pene accessorie, applicate ex lege per la durata di anni dieci - questione che poteva essere affrontata di ufficio essendo incidente sulla legalità della pena che riguarda anche le pene accessorie (Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione) - esso era stato oggetto di vaglio della Corte Costituziona che, con la sentenza n. 222 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha quindi determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione sì è basato su una norma dichiarata incostituzionale, di talché si imponeva l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

3. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena accessoria ex art.216

I. fall. nella misura di anni tre.

Al riguardo, ha ritenuto di determinarla nella durata sopra indicata in considerazione delle modalità dei fatti posti in essere dall' imputato pconcretizzatisi nella commissione di una bancarotta fraudolenta per distrazione mediante plurime fatturazioni di vendita e di prestazioni inesistenti, in favore di due distinte società (delle quali [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario e controllore) con la finalità di depauperare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. a scapito dei creditori sociali e, in particolare, per avere proceduto alla vendita di una autovettura, nonché per la gravità del pericolo cagionato ai creditori stante l'entità del depauperamento e l'intensità del dolo.

4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell' art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dei principi della legge ordinaria e di quelli costituzionali.

In particolare, il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale avrebbe trascurato l'irrevocabilità della pena principale ed il principio del favor rei, valorizzando invece l'opposta funzione special preventiva della pena accessoria contraddicendo, in tal modo, il giudicato formatosi sulla pena principale fissata nel minimo edittale.

L'osservanza della funzione special preventiva da parte della Corte di appello confligge, a parere del Passaia, con i principi costituzionali della ragionevole durata del processo e della funzione rieducativa della pena.

4.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione.

Egli, infatti, osserva che non vi sarebbe stata una adeguata motivazione circa il discostamento dal minimo edittale e rispetto ai criteri di cui all'art.132 e 133 cod. pen., tenuto conto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e che, a seguito della 1.241/2006, la pena accessoria doveva intendersi estinta per l'indulto.

4.3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per la declaratoria di estinzione della pena accessoria per l'indulto ed ha prodotto, al riguardo, l' ordinanza della Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 2 maggio 2022, con la quale, tra l'altro, è stata dichiarata condonata la pena di anni due di reclusione inflitta con la sentenza della medesima Corte di appello del 23 aprile 2018, divenuta irrevocabile sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è manifestamente infondato e , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, i due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), si pongono in contrasto con i principi fissati da questa Corte in materia.

2.1. Le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, sono inammissibili perché del tutto generiche, limitandosi nella sostanza ad una mera contestazione della mancata riduzione e dei presupposti di fatto.

Al contrario, la Corte di appello di Venezia, con motivazione e congrua e priva di vizi logici, ha indicato i parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenere adeguata la durata delle pene accessorie in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, in maniera coerente ai criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella successiva sentenza 'Suraci' delle Sezioni Unite.

Giova osservare, al riguardo, che, oltre alla rilevanza della distrazione accertata, viene in rilievo, nella fattispecie, il coinvolgimento dell'imputato nel meccanismo elaborato per la distrazione delle somme di denaro della fallita, mediante un sistema di plurime fatturazioni di vendita e di prestazioni inesistenti, nonché per la vendita di una autovettura Chrysler; circostanze che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, caratterizzate da una spiccata finalità special preventiva, assumono un significativo rilievo, trattandosi di un operatore imprenditoriale non coinvolto in maniera del tutto occasionale, bensì con più operazioni risultate inesistenti.

Premesso quanto sopra deve ricordarsi che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione (come avvenuto nel caso di specie), le pene accessorie fallimentari entro il limite della misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5 , Sentenza n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 - 02; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856).

2.2. Quanto poi alle censure riguardanti la mancata declaratoria di estinzione delle pene accessorie per effetto dell'indulto previsto dalla

I. n.241 del 2006 si osserva che esse sono inammissibili in quanto non proposte con l'originario ricorso in appello, ma soltanto con la memoria difensiva.

In ogni caso, va ricordato che tale provvedimento legislativo aveva previsto il condono per le sole pene detentive nella misura non superiore a tre anni e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive e che, di conseguenza, esso non si applica alle pene accessorie in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 174 cod. pen. 3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di estinzione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui all'art. 216 legge fallimentare, contestato in concorso con gli amministratori di diritto succedutisi nel tempo, D'Errico e Malgodi, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 30 ottobre 2004, proponeva ricorso per cassazione, col ministero del proprio difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 23 aprile 2018 , che, in parziale riforma della citata pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, aveva rideterminato la pena inflitta al predetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva - in quella di anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione (compresa la durata delle pene accessorie originariamente determinate in anni dieci). 2. All'uopo deduceva l' inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancata assunzione di una prova decisiva di cui i giudici dovevano tener conto. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamentava il vizio della motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, della sentenza in relazione al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, contestando in buona sostanza l'affermata amministrazione di fatto della società fallita da parte del Passaia che si era invece limitato a svolgere prestazione di consulenza, volta ad effettuare ricerche di mercato, legittimante la riscossione dei compensi che risultavano al medesimo corrisposti. Con successiva memoria il ricorrente deduceva, con apposito nuovo motivo, la prescrizione del reato, sul presupposto che l'intervenuta valutazione in termini di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla recidiva avrebbe comportato la irrilevanza di questa ultima ai fini del calcolo del termine di prescrizione. 2.1. La Corte di cassazione con sentenza n.7223/2021 annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto, e rinviava per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia. 2.2. In particolare con tale decisione si osservava che rispetto al profilo delle pene accessorie, applicate ex lege per la durata di anni dieci - questione che poteva essere affrontata di ufficio essendo incidente sulla legalità della pena che riguarda anche le pene accessorie (Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione) - esso era stato oggetto di vaglio della Corte Costituziona che, con la sentenza n. 222 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha quindi determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione sì è basato su una norma dichiarata incostituzionale, di talché si imponeva l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua. 3. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena accessoria ex art.216 I. fall. nella misura di anni tre. Al riguardo, ha ritenuto di determinarla nella durata sopra indicata in considerazione delle modalità dei fatti posti in essere dall' imputato pconcretizzatisi nella commissione di una bancarotta fraudolenta per distrazione mediante plurime fatturazioni di vendita e di prestazioni inesistenti, in favore di due distinte società (delle quali [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario e controllore) con la finalità di depauperare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. a scapito dei creditori sociali e, in particolare, per avere proceduto alla vendita di una autovettura, nonché per la gravità del pericolo cagionato ai creditori stante l'entità del depauperamento e l'intensità del dolo. 4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell' art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dei principi della legge ordinaria e di quelli costituzionali. In particolare, il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale avrebbe trascurato l'irrevocabilità della pena principale ed il principio del favor rei, valorizzando invece l'opposta funzione special preventiva della pena accessoria contraddicendo, in tal modo, il giudicato formatosi sulla pena principale fissata nel minimo edittale. L'osservanza della funzione special preventiva da parte della Corte di appello confligge, a parere del Passaia, con i principi costituzionali della ragionevole durata del processo e della funzione rieducativa della pena. 4.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione. Egli, infatti, osserva che non vi sarebbe stata una adeguata motivazione circa il discostamento dal minimo edittale e rispetto ai criteri di cui all'art.132 e 133 cod. pen., tenuto conto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e che, a seguito della 1.241/2006, la pena accessoria doveva intendersi estinta per l'indulto. 4.3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per la declaratoria di estinzione della pena accessoria per l'indulto ed ha prodotto, al riguardo, l' ordinanza della Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 2 maggio 2022, con la quale, tra l'altro, è stata dichiarata condonata la pena di anni due di reclusione inflitta con la sentenza della medesima Corte di appello del 23 aprile 2018, divenuta irrevocabile sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è manifestamente infondato e , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, i due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), si pongono in contrasto con i principi fissati da questa Corte in materia. 2.1. Le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, sono inammissibili perché del tutto generiche, limitandosi nella sostanza ad una mera contestazione della mancata riduzione e dei presupposti di fatto. Al contrario, la Corte di appello di Venezia, con motivazione e congrua e priva di vizi logici, ha indicato i parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenere adeguata la durata delle pene accessorie in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, in maniera coerente ai criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella successiva sentenza 'Suraci' delle Sezioni Unite. Giova osservare, al riguardo, che, oltre alla rilevanza della distrazione accertata, viene in rilievo, nella fattispecie, il coinvolgimento dell'imputato nel meccanismo elaborato per la distrazione delle somme di denaro della fallita, mediante un sistema di plurime fatturazioni di vendita e di prestazioni inesistenti, nonché per la vendita di una autovettura Chrysler; circostanze che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, caratterizzate da una spiccata finalità special preventiva, assumono un significativo rilievo, trattandosi di un operatore imprenditoriale non coinvolto in maniera del tutto occasionale, bensì con più operazioni risultate inesistenti. Premesso quanto sopra deve ricordarsi che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione (come avvenuto nel caso di specie), le pene accessorie fallimentari entro il limite della misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5 , Sentenza n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 - 02; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856). 2.2. Quanto poi alle censure riguardanti la mancata declaratoria di estinzione delle pene accessorie per effetto dell'indulto previsto dalla I. n.241 del 2006 si osserva che esse sono inammissibili in quanto non proposte con l'originario ricorso in appello, ma soltanto con la memoria difensiva. In ogni caso, va ricordato che tale provvedimento legislativo aveva previsto il condono per le sole pene detentive nella misura non superiore a tre anni e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive e che, di conseguenza, esso non si applica alle pene accessorie in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 174 cod. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle