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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12740/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 18 luglio 2024, il Tribunale di Ascoli PicenocondannavaXXXXXXXXXXXalla pena di quattro anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reatodi cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 3, comma 1, n. 8), e 4, n. 1), l. n. 75 del 1958, per aversfruttato la prostituzione di due cittadine cinesi, XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, chefaceva alloggiare presso distinte stanze all ’ interno dell ’XXXXXXXXXXXXX diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, costringendole con minaccia e violenza al meretricioper poi appropriarsi del corrispettivo ricevuto per le loro prestazioni sessuali (capo a),nonché del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 337 cod. pen., perché, introdottosi nella stanzad’albergo di XXXXXXXXXXXXX e vistosi davanti i carabinieri in borghese, tentava la fuga eopponeva resistenza agli operanti, spintonando e colpendo i carabinieri che con difficoltàriuscivano a fermarlo e ad ammanettarlo (capo b), e del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis cod. pen. perché costringeva con minaccia XXXXXXXXXXX a consumare con lui rapportisessuali completi (capo c).

Il Tribunale applicava le pene accessorie ed emetteva lestatuizioni civili.Con sentenza in data 16 maggio 2025, la Corte di appello di Ancona confermava lasentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, XXXXXXXXXXX, tramite il suodifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi.2.1.

Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 441, comma 5, 495, commi 1 e 2, 603 cod. proc.pen., nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifestaillogicità della motivazione.In sintesi, la difesa lamenta la mancata assunzione di prove decisive a discarico, vale adire: a) perizia del suo apparato genitale, essendo affetto da vistosi eritemi che nonpotevano non essere percepiti dalla persona offesa e della cui presenza, invece, costei nullaha riferito; b) acquisizione della memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen. depositata daXXXXXXXXXXXXXXXXX, indagato nel procedimento connesso iscritto al n. 2339/2023R.G.N.R., per un asserito stupro di gruppo commesso unitamente all’odierno ricorrente, nellaquale era stato attestato che XXXXXXXXXXXXXXXXX aveva ottenuto, dietro pagamento,una spontanea prestazione sessuale dalla persona offesa; c) acquisizione di copia forensedelle chat “wechat” intercorse tra imputato e persona offesa e relative al periodo 10-19giugno 2023, dimostrative della attività di prostituta da sempre spontaneamente svolta dallapersona offesa.Sostiene che le acquisizioni istruttorie richieste erano determinanti al fine di accreditarela versione dei fatti resa dall’imputato e contesta la motivazione con cui la Corte ha rigettatole richieste.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 3, commi 1, n. 8, e 4, n. 1, l.n. 75 del 1958 e 609-bis cod. pen., nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per travisamento delle prove e manifesta illogicità della motivazione.Deduce la difesa che le prove di accusa si esauriscono nel narrato della persona offesacostituita parte civile, contestandone l’attendibilità.

In particolare, la difesa rileval’impossibilità che l’imputato possa aver minacciato i parenti della persona offesa, avendoquest’ultima ammesso, in sede di incidente probatorio, di essere senza fissa dimora e che isuoi figli non vivevano presso la residenza risultante dalla sua carta di identità, ed avendoaltresì la persona offesa riconosciuto di essersi ribellata alla minaccia del 17/06/2023,abbandonando la stanza e prendendone un’altra nel medesimo hotel.

Richiama ancora ladifesa le s.i.t. rese da XXXXXXXXXXXXXXXX, che ha riferito di essere stata chiamata il17/06/2023 dalla persona offesa per l’affitto di un appartamento, constatando chequest’ultima aveva con sé “molti contanti”.

Secondo la difesa è poi dirimente la circostanzache la persona offesa si fosse recata dai carabinieri l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per denunciare losmarrimento di una carta SIM e, successivamente, per riprendere il documento denunciatocome smarrito, sicchè la persona offesa avrebbe potuto, in detti frangenti, sporgeredenuncia per condotte pregiudizievoli subite.Sostiene, pertanto, la difesa che l’attività di prostituzione era stata spontaneamenteesercitata dalla persona offesa dal 10 al 18 giugno 2023, come emergeva dal narratodell’imputato, che aveva attendibilmente escluso qualsivoglia tipologia di violenza sessuale,esponendo che l’accordo con la persona offesa precedeva che lui l’avrebbe aiutata aprocurarsi dei clienti nella zona di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dietro unaricompensa di venti euro per cliente e di aver donne gratis, per cui la persona offesa loavrebbe ingiustamente accusato per non pagarlo e per gelosia della XXXXXXXXXXXXX,ribadendo che quest’ultima e la persona offesa erano totalmente libere, tanto che la mattinaandavano in spiaggia.2.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per vizio della motivazione.Deduce la difesa che in sede di appello aveva denunciato l’inconcludenza dei dativalorizzati dal giudice di primo grado, atteso che gli accertamenti sui due telefoni cellulari inuso all’imputato erano perfettamente compatibili con il fatto che l’uomo si fosse solo prestatoa coadiuvare la donna nell’attività di prostituzione, tanto che XXXXXXXXXXXXX avevasmentito di essere stata indotta alla prostituzione dall’imputato e che era la stessa personaoffesa a contattare i clienti con il suo telefono, mentre privo di valenza probatoria era ilrinvenimento dei 34 preservativi non usati e del documento di identità della persona offesa,infine non erano state prese in considerazione le s.i.t. di XXXXXXXXXXXXXXXX.Contesta l’assenza di motivazione, nella sentenza impugnata, rispetto agli assuntidifensivi declinati dalla difesa nei primi quattro motivi dell’atto di appello, ribadendo che lapersona offesa svolgeva attività di prostituzione prima di spostarsi dal suo luogo diresidenza, sito in XXXXXXXXXXXXXX, e che le condotte minacciose addebitate all’imputatoerano impossibili da realizzare, perché la persona offesa, che non aveva una stabileabitazione, né era noto dove vivesse il figlio, era in grado di rivolgersi alle forze dell’ordine inogni momento nella settimana tra il 10 e il 19 giugno 2023, essendo irrilevante ilritrovamento dei 34 profilattici non usati e della carta di identità della persona offesa neibagni adiacenti alla reception dell’hotel.Per contro, la difesa ribadisce l’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato,secondo cui la persona offesa si era trasferita nelle Marche per svolgere un’attività diprostituzione su larga scala e che egli aveva agito sotto le direttive della donna, né lareazione dell’imputato al cospetto degli operanti, ricondotta nel reato di cui all’art. 337 cod.pen. per il quale è intervenuta condanna, può valere quale prova del delitto di sfruttamentoaggravato della prostituzione.2.4.

Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 337 cod., pen., nonché violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento delle prove e manifesta illogicità dellamotivazione.Deduce la difesa in proposito che l’aver l’imputato rivendicato di non aver presocoscienza del fatto che si trattasse di carabinieri è altamente verosimile, in ragione dellamancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, comprovata dall’assistenzadi un interprete durante lo svolgimento del rito abbreviato, nonché della concitazione delmomento e del fatto che, nel mondo della prostituzione, gravitano soggetti pericolosi.2.5.

Con un quinto motivo denuncia violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.,nonché vizio della motivazione.Sostiene la difesa la insussistenza del reato ex art. 609-bis cod. pen., individuato qualereato più grave per la determinazione della pena, e della circostanza aggravante ex art. 4, n.1, l. n. 75 del 1958, conseguentemente ribadendo la subordinata richiesta di una condannaper i soli reati ex art. 3, n. 8, l. n. 75 del 1958 e 337 cod. pen., avvinti dal vincolo dellacontinuazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.Lamenta, altresì, il mancato adempimento dell’obbligo di motivazione sulle circostanzedi cui all’art. 133 cod. pen., in particolare sullo sproporzionato aumento di pena a titolo dicontinuazione stabilito nella misura di mesi dodici per i reati satelliti ex artt. 3, commi 1, n. 8,e 4, n. 1, l. n. 75 del 1958 e 337 cod. pen.2.6.

Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 2, ecomma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Contesta la difesa la mancanza di motivazione sui vizi denunciati in appello riguardantil’indicazione dei risultati acquisiti, i criteri di valutazione della prova adottati, l’enunciazionedelle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie addotte dalladifesa.2.7.

Con un settimo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 538 e 539 cod.proc. pen., in relazione alle statuizioni civilistiche poste a carico dell’imputato, nonchémancanza di motivazione.Afferma la difesa che alla insussistenza dei delitti ascritti ai capi A e C conseguelogicamente l’esclusione di tutte le statuizioni civilistiche della sentenza.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente,con la quale si ribadisce la mancata assunzione di prove decisive a discarico, nonché iltravisamento delle prove e l’inattendibilità intrinseca del narrato della persona offesa,declinato nei primi quattro motivi dell’atto di appello, rispetto alle contrarie dichiarazionidell’imputato e delle dichiarazioni rese dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXX, non prese inconsiderazione, non essendosi la Corte di appello data carico di affrontare e dirimere i vizidenunciati nell’atto di appello, anche in relazione alla entità della pena comminata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale la difesa si duoledel mancato accoglimento del motivo di appello concernente la richiesta di rinnovazionedibattimentale, con l’acquisizione delle prove specificamente indicate.Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «nel giudizio abbreviatod'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazioneistruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensidell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non puòriconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piùampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n.5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A.,Rv. 270069).Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancataassunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richiestedalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimoprovvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinateprove in appello (cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745; Sez. 2, n.48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR.,Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).La sentenza impugnata indica specificamente le ragioni per le quali ritiene nonnecessaria l'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta, chiarendo che: a)quanto alla richiesta di perizia, le foto in atti depositate non davano contezza che si trattassedi scatti alla persona dell’imputato, né davano contezza della data in cui erano state scattate;b) quanto alla richiesta della memoria depositata in altro procedimento ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., nella quale si attestava di aver pattuito una prestazione sessuale apagamento con l’odierna persona offesa, senza la intermediazione dell’imputato, la Corte haosservato che la persona offesa non aveva mai riferito di essere stata privata di spazidecisionali autonomi dall’imputato, che, con la condotta minatoria riferita dalla denunciante,otteneva quel grado di asservimento funzionale allo sfruttamento del meretricio e alladestinazione finale dei ricavi; c) quanto alla esistenza, nella memoria del telefono cellularedell’imputato, di comunicazioni con la persona offesa tali da dimostrare che l’iniziativa diprostituirsi era stata della donna, la Corte aveva osservato come tale richiesta non era statamai avanzata durante la fase delle indagini preliminari, né contestata in sede di incidenteprobatorio, per cui la richiesta, oltre che rivelare una strategia attendista, rivestiva caratteremeramente esplorativo e congetturale.Orbene, le conclusioni della Corte di appello di respingere la richiesta di rinnovazioneistruttoria sono immuni da vizi, dal momento che la sentenza impugnata spiega, all'esito diuna valutazione completa del compendio istruttorio, sulla base di precisi elementi, ericorrendo a massime di esperienza del tutto accettabili, perché deve ritenersi accertato oltreogni ragionevole dubbio che l'attuale ricorrente abbia sfruttato la prostituzione della personaoffesa, e perché gli accertamenti istruttori richiesti, quale che ne sia l'esito, non avrebberopotuto in alcun modo infirmare il risultato probatorio raggiunto.Di conseguenza, non sono rilevabili, nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, lequali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinateprove in appello, con conseguente inammissibilità delle censure proposte avverso ladecisione di non procedere alla rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa.2.

Il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchéincentrati sulla manifesta illogicità della motivazione e sul travisamento delle proverelativamente al reato di cui al capo A della rubrica, sono manifestamente infondati, perchégenerici, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato.2.1.

Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad unac.d.

"doppia conforme".

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Quanto al travisamento della prova, esso e configurabile quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisivasolo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n.47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Inoltre, il vizio di travisamento della provapuò essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesiin cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui ilgiudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementiprobatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione operacomunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modoconforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplicetravisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenzada imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriotra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018,L. ed altro, Rv.272018).2.2.

Tanto premesso, consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse alragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifestecontraddizioni che ne inficino la tenuta logica, e dal denunciato travisamento, risolvendosi ledoglianze difensive nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, ilcui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello,ha richiamato la lunga e dettagliata deposizione della persona offesa, ampiamente ediffusamente riportata nella sentenza di primo grado, logicamente evidenziando che ilgiudizio di attendibilità della testimonianza resa da costei era stato formulato sulla base di uncompendio istruttorio costituito da numerosi ulteriori elementi probatori autonomi cheriscontravano le dichiarazioni della donna e che sorreggevano l’affermazione diresponsabilità dell’imputato: a) i dati tratti dal telefono cellulare nella disponibilità delricorrente comprovanti l’attività di sfruttamento della prostituzione della denunciante e diXXXXXXXXXXXXX; b) la circostanza che l’imputato aveva prenotato una stanza per lapersona offesa e personalmente provveduto al pagamento del soggiorno; c) uguale attivitàl’imputato aveva svolto per XXXXXXXXXXXXX; d) l’imputato era sopraggiunto all’internodella camera d’albergo occupata da XXXXXXXXXXXXX in presenza dei militari in borgheseche avevano trovato la donna in biancheria intima, tentando subito dopo di fuggire eopponendosi agli operanti; e) il rinvenimento sotto un cespuglio di un’aiuola nella parteposteriore dell’hotel di 34 preservativi sigillati, con ideogrammi verosimilmente cinesi,secondo le indicazioni datane dalla persona offesa; f) il rinvenimento nel bagno situato dietrola reception, ad opera di una inserviente addetta alle pulizie, della carta di identità dellapersona offesa.A fronte di tanto, le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui le dichiarazioniaccusatorie della persona offesa, da porsi in relazione agli ulteriori elementi di prova indicati,comprovavano che il ricorrente sfruttasse la prostituzione della denunciante e diXXXXXXXXXXXXX, costringendole al meretricio con minaccia e violenza ed appropriandosidel corrispettivo ricevuto per le prestazioni sessuali, sono del tutto logiche e aderenti allerisultanze probatorie acquisite, mentre i motivi di ricorso, come anticipato, sono generici,poiché non si confrontano adeguatamente con le ragioni poste a base delle conformipronunce di merito che si saldano in un unico corpo motivazionale, ragioni che prendono inspecifica considerazione gli elementi probatori sopra indicati.

Le argomentazioni che ilricorrente contrappone non incrinano la tenuta logica della specifica motivazione dellesentenze di merito, poiché si soffermano sulla inattendibilità di quanto riferito dalla personaoffesa, posto in contrapposizione alla versione offerta dall’imputato in sede di esame, inbase alla quale quest’ultimo avrebbe svolto una mera attività di supporto all’esercizio delmeretricio, libero e autonomo, delle donne, senza tuttavia attaccare adeguatamente gliulteriori elementi posti a base della affermazione di responsabilità, priva di vizi di manifestaillogicità, e senza disarticolarne lo sviluppo argomentativo, avendo i giudici di merito benspiegato che la denunciante, per timore di ritorsioni, aveva inizialmente assecondatol’imputato, per poi cercare di ribellarsi a partire dal 17/06/2023, prendendo una diversastanza all’interno dell’hotel, infine denunciando i fatti, a fronte dell’ennesimo diniego direstituzione dei documenti di identità.E’ insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).

Ai fini dellavalidità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta diindividuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresìnecessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado dispecificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con laconseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità delricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindionere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti -s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).3.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché aspecifico e nonconsentito in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze di fatto e riproduttivodi censure già adeguatamente valutate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudicedi merito.Le censure difensive, infatti, sono del tutto congetturali, a fronte delle evidenzeprobatorie messe in risalto nella sentenza impugnata che ricostruiscono l’episodio diresistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B, sottolineando come l’imputato avesseopposto resistenza agli operanti, ben consapevole della loro funzione, essendosi costoroqualificati come carabinieri e, nonostante ciò, l’uomo avesse più volte tentato di sottrarsi alcontrollo, dimenandosi e colpendo ripetutamente i militari.4.

Il quinto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile nellaparte in cui invoca un trattamento sanzionatorio parametrato al reato di cui all’art. 337 cod.pen. e ad un’attività di favoreggiamento della prostituzione ed è manifestamente infondatonella parte in cui si duole del trattamento sanzionatorio stabilito dai giudici di merito e degliaumenti di pena a titolo di continuazione.La sentenza impugnata è, infatti, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e daadeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, con cui il ricorrente omette un integraleconfronto, avendo la Corte di appello, contrariamente a quantorappresentato in ricorso, allapagina 12 della sentenza, chiarito, senza vizi logici, che la pena era stata determinata inmodo del tutto coerente ai criteri di giudizio previsti dall’art. 133 cod. pen., valutando laintensità del dolo, la spregevolezza dei motivi a delinquere, la gravità dei pregiudizi arrecatialle persone offese ed ai beni giuridici protetti dalle norme penali, così ritenendo correttol’operato del Tribunale che non si era assestato sul minimo edittale del più grave reato diviolenza sessuale.In tal modo, la Corte territoriale si è posta in sintonia con gli insegnamenti di questaCorte di cassazione, dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, inforza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013,Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini,non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo peraltro le Sezioniunite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine allaquantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869,in motivazione).6.

Dalla manifesta infondatezza dei precedenti motivi discende, a cascata,l’inammissibilità del settimo motivo che invoca l’esclusione delle statuizioni civili postulandol’accoglimento - non avvenuto - delle censure prospettanti la insussistenza dei reati di cui aicapi A e C.7.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione dellamanifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nellamisura di euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in casodi inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18 luglio 2024, il Tribunale di Ascoli PicenocondannavaXXXXXXXXXXXalla pena di quattro anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reatodi cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 3, comma 1, n. 8), e 4, n. 1), l. n. 75 del 1958, per aversfruttato la prostituzione di due cittadine cinesi, XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, chefaceva alloggiare presso distinte stanze all ’ interno dell ’XXXXXXXXXXXXX diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, costringendole con minaccia e violenza al meretricioper poi appropriarsi del corrispettivo ricevuto per le loro prestazioni sessuali (capo a),nonché del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 337 cod. pen., perché, introdottosi nella stanzad’albergo di XXXXXXXXXXXXX e vistosi davanti i carabinieri in borghese, tentava la fuga eopponeva resistenza agli operanti, spintonando e colpendo i carabinieri che con difficoltàriuscivano a fermarlo e ad ammanettarlo (capo b), e del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis cod. pen. perché costringeva con minaccia XXXXXXXXXXX a consumare con lui rapportisessuali completi (capo c). Il Tribunale applicava le pene accessorie ed emetteva lestatuizioni civili.Con sentenza in data 16 maggio 2025, la Corte di appello di Ancona confermava lasentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, XXXXXXXXXXX, tramite il suodifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi.2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 441, comma 5, 495, commi 1 e 2, 603 cod. proc.pen., nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifestaillogicità della motivazione.In sintesi, la difesa lamenta la mancata assunzione di prove decisive a discarico, vale adire: a) perizia del suo apparato genitale, essendo affetto da vistosi eritemi che nonpotevano non essere percepiti dalla persona offesa e della cui presenza, invece, costei nullaha riferito; b) acquisizione della memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen. depositata daXXXXXXXXXXXXXXXXX, indagato nel procedimento connesso iscritto al n. 2339/2023R.G.N.R., per un asserito stupro di gruppo commesso unitamente all’odierno ricorrente, nellaquale era stato attestato che XXXXXXXXXXXXXXXXX aveva ottenuto, dietro pagamento,una spontanea prestazione sessuale dalla persona offesa; c) acquisizione di copia forensedelle chat “wechat” intercorse tra imputato e persona offesa e relative al periodo 10-19giugno 2023, dimostrative della attività di prostituta da sempre spontaneamente svolta dallapersona offesa.Sostiene che le acquisizioni istruttorie richieste erano determinanti al fine di accreditarela versione dei fatti resa dall’imputato e contesta la motivazione con cui la Corte ha rigettatole richieste.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 3, commi 1, n. 8, e 4, n. 1, l.n. 75 del 1958 e 609-bis cod. pen., nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per travisamento delle prove e manifesta illogicità della motivazione.Deduce la difesa che le prove di accusa si esauriscono nel narrato della persona offesacostituita parte civile, contestandone l’attendibilità. In particolare, la difesa rileval’impossibilità che l’imputato possa aver minacciato i parenti della persona offesa, avendoquest’ultima ammesso, in sede di incidente probatorio, di essere senza fissa dimora e che isuoi figli non vivevano presso la residenza risultante dalla sua carta di identità, ed avendoaltresì la persona offesa riconosciuto di essersi ribellata alla minaccia del 17/06/2023,abbandonando la stanza e prendendone un’altra nel medesimo hotel. Richiama ancora ladifesa le s.i.t. rese da XXXXXXXXXXXXXXXX, che ha riferito di essere stata chiamata il17/06/2023 dalla persona offesa per l’affitto di un appartamento, constatando chequest’ultima aveva con sé “molti contanti”. Secondo la difesa è poi dirimente la circostanzache la persona offesa si fosse recata dai carabinieri l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per denunciare losmarrimento di una carta SIM e, successivamente, per riprendere il documento denunciatocome smarrito, sicchè la persona offesa avrebbe potuto, in detti frangenti, sporgeredenuncia per condotte pregiudizievoli subite.Sostiene, pertanto, la difesa che l’attività di prostituzione era stata spontaneamenteesercitata dalla persona offesa dal 10 al 18 giugno 2023, come emergeva dal narratodell’imputato, che aveva attendibilmente escluso qualsivoglia tipologia di violenza sessuale,esponendo che l’accordo con la persona offesa precedeva che lui l’avrebbe aiutata aprocurarsi dei clienti nella zona di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dietro unaricompensa di venti euro per cliente e di aver donne gratis, per cui la persona offesa loavrebbe ingiustamente accusato per non pagarlo e per gelosia della XXXXXXXXXXXXX,ribadendo che quest’ultima e la persona offesa erano totalmente libere, tanto che la mattinaandavano in spiaggia.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per vizio della motivazione.Deduce la difesa che in sede di appello aveva denunciato l’inconcludenza dei dativalorizzati dal giudice di primo grado, atteso che gli accertamenti sui due telefoni cellulari inuso all’imputato erano perfettamente compatibili con il fatto che l’uomo si fosse solo prestatoa coadiuvare la donna nell’attività di prostituzione, tanto che XXXXXXXXXXXXX avevasmentito di essere stata indotta alla prostituzione dall’imputato e che era la stessa personaoffesa a contattare i clienti con il suo telefono, mentre privo di valenza probatoria era ilrinvenimento dei 34 preservativi non usati e del documento di identità della persona offesa,infine non erano state prese in considerazione le s.i.t. di XXXXXXXXXXXXXXXX.Contesta l’assenza di motivazione, nella sentenza impugnata, rispetto agli assuntidifensivi declinati dalla difesa nei primi quattro motivi dell’atto di appello, ribadendo che lapersona offesa svolgeva attività di prostituzione prima di spostarsi dal suo luogo diresidenza, sito in XXXXXXXXXXXXXX, e che le condotte minacciose addebitate all’imputatoerano impossibili da realizzare, perché la persona offesa, che non aveva una stabileabitazione, né era noto dove vivesse il figlio, era in grado di rivolgersi alle forze dell’ordine inogni momento nella settimana tra il 10 e il 19 giugno 2023, essendo irrilevante ilritrovamento dei 34 profilattici non usati e della carta di identità della persona offesa neibagni adiacenti alla reception dell’hotel.Per contro, la difesa ribadisce l’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato,secondo cui la persona offesa si era trasferita nelle Marche per svolgere un’attività diprostituzione su larga scala e che egli aveva agito sotto le direttive della donna, né lareazione dell’imputato al cospetto degli operanti, ricondotta nel reato di cui all’art. 337 cod.pen. per il quale è intervenuta condanna, può valere quale prova del delitto di sfruttamentoaggravato della prostituzione.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 337 cod., pen., nonché violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento delle prove e manifesta illogicità dellamotivazione.Deduce la difesa in proposito che l’aver l’imputato rivendicato di non aver presocoscienza del fatto che si trattasse di carabinieri è altamente verosimile, in ragione dellamancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, comprovata dall’assistenzadi un interprete durante lo svolgimento del rito abbreviato, nonché della concitazione delmomento e del fatto che, nel mondo della prostituzione, gravitano soggetti pericolosi.2.5. Con un quinto motivo denuncia violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.,nonché vizio della motivazione.Sostiene la difesa la insussistenza del reato ex art. 609-bis cod. pen., individuato qualereato più grave per la determinazione della pena, e della circostanza aggravante ex art. 4, n.1, l. n. 75 del 1958, conseguentemente ribadendo la subordinata richiesta di una condannaper i soli reati ex art. 3, n. 8, l. n. 75 del 1958 e 337 cod. pen., avvinti dal vincolo dellacontinuazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.Lamenta, altresì, il mancato adempimento dell’obbligo di motivazione sulle circostanzedi cui all’art. 133 cod. pen., in particolare sullo sproporzionato aumento di pena a titolo dicontinuazione stabilito nella misura di mesi dodici per i reati satelliti ex artt. 3, commi 1, n. 8,e 4, n. 1, l. n. 75 del 1958 e 337 cod. pen.2.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 2, ecomma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Contesta la difesa la mancanza di motivazione sui vizi denunciati in appello riguardantil’indicazione dei risultati acquisiti, i criteri di valutazione della prova adottati, l’enunciazionedelle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie addotte dalladifesa.2.7. Con un settimo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 538 e 539 cod.proc. pen., in relazione alle statuizioni civilistiche poste a carico dell’imputato, nonchémancanza di motivazione.Afferma la difesa che alla insussistenza dei delitti ascritti ai capi A e C conseguelogicamente l’esclusione di tutte le statuizioni civilistiche della sentenza.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente,con la quale si ribadisce la mancata assunzione di prove decisive a discarico, nonché iltravisamento delle prove e l’inattendibilità intrinseca del narrato della persona offesa,declinato nei primi quattro motivi dell’atto di appello, rispetto alle contrarie dichiarazionidell’imputato e delle dichiarazioni rese dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXX, non prese inconsiderazione, non essendosi la Corte di appello data carico di affrontare e dirimere i vizidenunciati nell’atto di appello, anche in relazione alla entità della pena comminata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale la difesa si duoledel mancato accoglimento del motivo di appello concernente la richiesta di rinnovazionedibattimentale, con l’acquisizione delle prove specificamente indicate.Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «nel giudizio abbreviatod'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazioneistruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensidell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non puòriconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piùampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n.5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A.,Rv. 270069).Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancataassunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richiestedalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimoprovvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinateprove in appello (cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745; Sez. 2, n.48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR.,Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).La sentenza impugnata indica specificamente le ragioni per le quali ritiene nonnecessaria l'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta, chiarendo che: a)quanto alla richiesta di perizia, le foto in atti depositate non davano contezza che si trattassedi scatti alla persona dell’imputato, né davano contezza della data in cui erano state scattate;b) quanto alla richiesta della memoria depositata in altro procedimento ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., nella quale si attestava di aver pattuito una prestazione sessuale apagamento con l’odierna persona offesa, senza la intermediazione dell’imputato, la Corte haosservato che la persona offesa non aveva mai riferito di essere stata privata di spazidecisionali autonomi dall’imputato, che, con la condotta minatoria riferita dalla denunciante,otteneva quel grado di asservimento funzionale allo sfruttamento del meretricio e alladestinazione finale dei ricavi; c) quanto alla esistenza, nella memoria del telefono cellularedell’imputato, di comunicazioni con la persona offesa tali da dimostrare che l’iniziativa diprostituirsi era stata della donna, la Corte aveva osservato come tale richiesta non era statamai avanzata durante la fase delle indagini preliminari, né contestata in sede di incidenteprobatorio, per cui la richiesta, oltre che rivelare una strategia attendista, rivestiva caratteremeramente esplorativo e congetturale.Orbene, le conclusioni della Corte di appello di respingere la richiesta di rinnovazioneistruttoria sono immuni da vizi, dal momento che la sentenza impugnata spiega, all'esito diuna valutazione completa del compendio istruttorio, sulla base di precisi elementi, ericorrendo a massime di esperienza del tutto accettabili, perché deve ritenersi accertato oltreogni ragionevole dubbio che l'attuale ricorrente abbia sfruttato la prostituzione della personaoffesa, e perché gli accertamenti istruttori richiesti, quale che ne sia l'esito, non avrebberopotuto in alcun modo infirmare il risultato probatorio raggiunto.Di conseguenza, non sono rilevabili, nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, lequali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinateprove in appello, con conseguente inammissibilità delle censure proposte avverso ladecisione di non procedere alla rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa.2. Il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchéincentrati sulla manifesta illogicità della motivazione e sul travisamento delle proverelativamente al reato di cui al capo A della rubrica, sono manifestamente infondati, perchégenerici, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato.2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad unac.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Quanto al travisamento della prova, esso e configurabile quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisivasolo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n.47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della provapuò essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesiin cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui ilgiudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementiprobatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione operacomunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modoconforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplicetravisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenzada imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriotra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018,L. ed altro, Rv.272018).2.2. Tanto premesso, consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse alragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifestecontraddizioni che ne inficino la tenuta logica, e dal denunciato travisamento, risolvendosi ledoglianze difensive nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, ilcui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello,ha richiamato la lunga e dettagliata deposizione della persona offesa, ampiamente ediffusamente riportata nella sentenza di primo grado, logicamente evidenziando che ilgiudizio di attendibilità della testimonianza resa da costei era stato formulato sulla base di uncompendio istruttorio costituito da numerosi ulteriori elementi probatori autonomi cheriscontravano le dichiarazioni della donna e che sorreggevano l’affermazione diresponsabilità dell’imputato: a) i dati tratti dal telefono cellulare nella disponibilità delricorrente comprovanti l’attività di sfruttamento della prostituzione della denunciante e diXXXXXXXXXXXXX; b) la circostanza che l’imputato aveva prenotato una stanza per lapersona offesa e personalmente provveduto al pagamento del soggiorno; c) uguale attivitàl’imputato aveva svolto per XXXXXXXXXXXXX; d) l’imputato era sopraggiunto all’internodella camera d’albergo occupata da XXXXXXXXXXXXX in presenza dei militari in borgheseche avevano trovato la donna in biancheria intima, tentando subito dopo di fuggire eopponendosi agli operanti; e) il rinvenimento sotto un cespuglio di un’aiuola nella parteposteriore dell’hotel di 34 preservativi sigillati, con ideogrammi verosimilmente cinesi,secondo le indicazioni datane dalla persona offesa; f) il rinvenimento nel bagno situato dietrola reception, ad opera di una inserviente addetta alle pulizie, della carta di identità dellapersona offesa.A fronte di tanto, le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui le dichiarazioniaccusatorie della persona offesa, da porsi in relazione agli ulteriori elementi di prova indicati,comprovavano che il ricorrente sfruttasse la prostituzione della denunciante e diXXXXXXXXXXXXX, costringendole al meretricio con minaccia e violenza ed appropriandosidel corrispettivo ricevuto per le prestazioni sessuali, sono del tutto logiche e aderenti allerisultanze probatorie acquisite, mentre i motivi di ricorso, come anticipato, sono generici,poiché non si confrontano adeguatamente con le ragioni poste a base delle conformipronunce di merito che si saldano in un unico corpo motivazionale, ragioni che prendono inspecifica considerazione gli elementi probatori sopra indicati. Le argomentazioni che ilricorrente contrappone non incrinano la tenuta logica della specifica motivazione dellesentenze di merito, poiché si soffermano sulla inattendibilità di quanto riferito dalla personaoffesa, posto in contrapposizione alla versione offerta dall’imputato in sede di esame, inbase alla quale quest’ultimo avrebbe svolto una mera attività di supporto all’esercizio delmeretricio, libero e autonomo, delle donne, senza tuttavia attaccare adeguatamente gliulteriori elementi posti a base della affermazione di responsabilità, priva di vizi di manifestaillogicità, e senza disarticolarne lo sviluppo argomentativo, avendo i giudici di merito benspiegato che la denunciante, per timore di ritorsioni, aveva inizialmente assecondatol’imputato, per poi cercare di ribellarsi a partire dal 17/06/2023, prendendo una diversastanza all’interno dell’hotel, infine denunciando i fatti, a fronte dell’ennesimo diniego direstituzione dei documenti di identità.E’ insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini dellavalidità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta diindividuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresìnecessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado dispecificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con laconseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità delricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindionere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti -s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché aspecifico e nonconsentito in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze di fatto e riproduttivodi censure già adeguatamente valutate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudicedi merito.Le censure difensive, infatti, sono del tutto congetturali, a fronte delle evidenzeprobatorie messe in risalto nella sentenza impugnata che ricostruiscono l’episodio diresistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B, sottolineando come l’imputato avesseopposto resistenza agli operanti, ben consapevole della loro funzione, essendosi costoroqualificati come carabinieri e, nonostante ciò, l’uomo avesse più volte tentato di sottrarsi alcontrollo, dimenandosi e colpendo ripetutamente i militari.4. Il quinto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile nellaparte in cui invoca un trattamento sanzionatorio parametrato al reato di cui all’art. 337 cod.pen. e ad un’attività di favoreggiamento della prostituzione ed è manifestamente infondatonella parte in cui si duole del trattamento sanzionatorio stabilito dai giudici di merito e degliaumenti di pena a titolo di continuazione.La sentenza impugnata è, infatti, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e daadeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, con cui il ricorrente omette un integraleconfronto, avendo la Corte di appello, contrariamente a quantorappresentato in ricorso, allapagina 12 della sentenza, chiarito, senza vizi logici, che la pena era stata determinata inmodo del tutto coerente ai criteri di giudizio previsti dall’art. 133 cod. pen., valutando laintensità del dolo, la spregevolezza dei motivi a delinquere, la gravità dei pregiudizi arrecatialle persone offese ed ai beni giuridici protetti dalle norme penali, così ritenendo correttol’operato del Tribunale che non si era assestato sul minimo edittale del più grave reato diviolenza sessuale.In tal modo, la Corte territoriale si è posta in sintonia con gli insegnamenti di questaCorte di cassazione, dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, inforza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013,Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini,non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo peraltro le Sezioniunite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine allaquantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869,in motivazione).6. Dalla manifesta infondatezza dei precedenti motivi discende, a cascata,l’inammissibilità del settimo motivo che invoca l’esclusione delle statuizioni civili postulandol’accoglimento - non avvenuto - delle censure prospettanti la insussistenza dei reati di cui aicapi A e C.7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione dellamanifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nellamisura di euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in casodi inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12740/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris