CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n.2526/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4791 /2022 depositata il 16 giugno 2022 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del17 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno la cartella esattoriale notificatale dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione all’esito di controllo automatizzato eseguito dal competente ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi della contribuente relativa all’anno d’imposta 2015. 1.1Con l’atto esattivo in questione era stato intimato alla predetta società il pagamento di tributi da essa dichiarat i ma non versat i all’erario con riferimento al periodo d’imposta innanzi indicato. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] adìta, con sentenza n. 164/2020 del 17 febbraio 2020, respingeva il ricorso del contribuente. 1.3 La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4791/2022 del 16 giugno 2022, rigettava l’appello proposto dalla parte privata soccombente. 1.4Rilevava il giudice regionale, per quanto in questa sede ancora interessa: - che, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione controllata, non era necessario che l’emissione della cartella di pagamento fosse preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o di una comunicazione di irregolarità; - che il preteso vizio di notificazione dell’atto esattivo, proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’ADER non risultante dai pubblici registri, doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente tempestivamente impugnato la cartella ed ampiamente esplicato il proprio diritto di difesa nell’àmbito del giudizio tributario. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36-bisdel D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.. 2.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto che l’impugnata cartella di pagamento fosse stata legittimamente emessa in sèguito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente. 2.1.2 Viene obiettato, al riguardo, che nel caso in esame difettavano le condizioni richieste dalla legge per la diretta iscrizione a ruolo dell’imposta o maggiore imposta dovuta, con la conseguenza che l’Agente della riscossione, e ancor prima l’Ente impositore, avrebbero dovuto precedentemente emettere e notificare un apposito atto di controllo o rettifica . 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) del medesimo codice, dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 6, commi 5 e 7, della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 462 del 1997. 2.2.1 Si imputa alla Commissione regionale di aver apoditticamente affermato che l’emissione della cartella di pagamento derivava da un controllo cartolare effettuato dall’Ufficio, e dalla conseguente liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, senza motivare le ragioni fattuali e giuridiche del proprio convincimento, omettendo oltretutto di esaminare il fatto decisivo che la contribuente avesse contestato le circostanze dedotte e che il riscossore non avesse, a fronte, fornito riscontro probatorio processuale alcuno . 2.3 Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonchè dell’art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, e delle norme del codice di amministrazione digitale (cd. cad). 2.3.1 Si assume che il procedimento notificatorioutilizzato nel caso di specie dall’agente della riscossione andrebbe ritenuto giuridicamente inesistente, poiché inficiato dalla violazione di legge ed esorbitante dallo schema normativo di cui alle norme che regolano la notifica a mezzo pec ; e ciò in quanto la notificazione a mezzo pec, per essere valida, può e deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi . 3. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ha resistito all’avversa impugnazione con controricorso depositato telematicamente. 4. Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritualmente comunicata ai difensori delle parti. 4.1 A sèguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. 4.2 È stata, quindi, fissata per la trattazione del ricorso l’odierna adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., in prossimità della quale l’impugnante ha depositato memoria illustrativa. 5. Va, anzitutto, rilevata l’ammissibilità del controricorso proposto dall’ADER, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2023, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, avvenuta l’11 gennaio 2023. 5.1 Giova, in proposito, evidenziare che al presente giudizio di cassazione, introdotto con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023, è applicabile il nuovo testo dell’art. 370, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 27, lettera f), n. 1) del D. Lgs. n. 149 del 2022, in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 5, del medesimo decreto. 5.2 Orbene, la norma novellata non prevede più la notifica del controricorso, ma solamente il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7170/2024). 5.3 Nessun dubbio può, quindi, sussistere sull’ammissibilità dell’atto difensivo in questione. 6. Tanto premesso, la proposta di definizione del giudizioformulata dal Consigliere delegato è del seguente tenore: Rilevato che: - il primo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 36 bis del Dpr n. 602/1973, anche con riferimento all’art. 2697 cc»; - secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che la cartella «fosse stata validamente emessa in sèguito a controllo automatizzato della dichiarazione e consueta liquidazione delle somme dovute dal contribuente, mancando, in specie, le condizioni previste dalle citate norme, tali da rendere legittimo l’utilizzo dello strumento cartolare»; - il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 e 5, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cpc, anche con riferimento agli artt. 36 bis Dpr 602/1973 e 6, commi 5 e 7, dello statuto del contribuente e 2, comma 2, del d. lgs. n. 462 del 1997»; - la ricorrente assume che la CTR avrebbe «statuito, con tono apodittico, che la cartella di pagamento derivasse da controllo cartolare e liquidazione della imposta o maggiore imposta dovuta dal contribuente, senza motivare le ragioni fattuali e giuridiche di tale convincimento, ovvero le fonti probatorie poste a base della decisione»; - i due motivi, suscettibili di scrutinio congiunto per la loro connessione, non sono fondati; - la pretesa erariale trae pacificamente origine dal rilievo dell’esistenza di ritenute operate dal contribuente e non versate, donde l’iscrizione a ruolo di importi corrispondenti in esito a controllo automatizzato; - la tesi della ricorrente, che pretenderebbe far sussistere nella specie un obbligo dell’Amministrazione di procedere a preventiva comunicazione dell’accertamento operato, contrasta con il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, nella fattispecie che qui occupa, «la notifica della cartella di pagamento a sèguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. ”avviso bonario“, nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr. ex multis Cass. n. 28952/2020; Cass. n. 33344/2019; Cass. n. 14949/2018); - di tanto, peraltro, ha dato espressamente conto la sentenza impugnata, osservando che «l’Agenzia si è limitata a rilevare il mancato pagamento di quanto dichiarato», senza svolgere alcuna attività interpretativa e senza che sussistessero incertezze sugli aspetti determinanti del credito, con successivo ed esplicito richiamo alla giurisprudenza di questa Corte poc’anzi menzionata; - con il terzo motivo, la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 26 d.p.r. n. 602/1973 e 60 d.p.r. n. 600/73 nonché dell’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 e norme del codice di amministrazione digitale (c.d. cad)», dolendosi del fatto che i giudici di appello non abbiano rilevato la nullità della notificazione della cartella, in quanto eseguita a mezzo p.e.c. da un indirizzo del notificante non risultante da pubblici elenchi; -anche tale motivo è infondato; -sul punto, infatti, va data continuità al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, laddove l’agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica; -viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (così, fra le altre, Cass. n. 982/2023); Ritenuta, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso; P.Q.M. propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.». 6.1 [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta che precede e ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere respinto. 6.2 A diverso esito non inducono le deduzioni svolte dalla ricorrente tanto nell’istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, primo periodo, c.p.c. quanto nella successiva memoria illustrativa di cui all’art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, del medesimo codice. 6.3 Nei menzionati scritti difensivi la [OSCURATO:SOCIETA]. è tornata a ribadire: Più nello specifico, il contribuente negava di aver esposto in dichiarazione le somme richieste dall’Erario e che dunque la procedura cartolare adottata fosse da ritenersi illegittima, precisando che non fosse in contestazione, tanto, il principio di diritto consolidato di Questa Corte secondo cui «la notifica della cartella di pagamento a sèguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. ”avviso bonario“ D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione (…)» … quanto, piuttosto, la questione, diversa, attinente alla illegittimità del procedimento cartolare adottato dalla Riscossione, ed alla possibilità, da parte del Giudice di merito, di poter assumere o meno un atto di fede in ordine alle causali oggetto di contestazione contenute nella cartella di pagamento, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, il tutto, in violazione dei princìpi più volte ribaditi da Questa Corte e dal Giudice delle Leggi che impongono all’Amministrazione finanziaria, e per essa, al riscossore, di comprovare, ai sensi dell’art. 2697 cc, i presupposti della pretesa impositiva, circostanza ancor più gravosa, alla luce dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 7 D. Lgs. n. 546/1992 con il quale il legislatore ha avuto il merito di introdurre nel processo tributario una ”regola autoctona“, imputando esplicitamente a carico dell’Amministrazione procedente un onere della prova ”rafforzato“ delle proprie pretese, obbligandola a dimostrare in giudizio ”in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale“, le ragioni di fatto e di diritto che hanno legittimato l’emissione dell’atto impositivo o sanzionatorio e che, qualora tale prova mancasse (come avvenuto in fattispecie), ovvero fosse contraddittoria o insufficiente, il giudice deve annullare l’atto impugnato . 6.4 Le surriportate argomentazioni appaiono prive di pregio, avendo la CTR accertato in fatto, con giudizio di merito insindacabile nella presente sede di legittimità, che la cartella esattoriale di cui trattasi recava l’intimazione di pagamento di imposte dichiarate dalla stessa contribuente ma da questa non versate. 6.5 In un simile contesto, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dall’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’ art. 36 - bisdel D.P.R. n. 600 del 1973 , per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente provareil fatto impedivo dell’obbligazione tributaria; e ciò sia nell’ipotesi in cui egli «ritratti» la propria dichiarazione, sia in quella, più radicale, in cui neghi «tout court» di aver esposto in essa i dati sui quali l’atto esattivo si fonda, essendo tale circostanza agevolmente dimostrabile mediante l’ostensione in giudizio della dichiarazione medesima (cfr. Cass. n. 5917/2024, Cass. n. 18998/2021, Cass. n. 23239/2020, Cass. n. 5728/2018). 6.6 Alla stregua della suenunciata regula iuris, incombeva, quindi, sull’odierna ricorrente l’onere di provare che la somma pretesa nei suoi confronti dall’[OSCURATO:PERSONA] non corrispondesse a quella risultante dalla dichiarazione dei redditi oggetto di controllo automatizzato; ma di tanto essa nemmeno allega di essersi fatta carico. 6.7 Quanto, poi, alla prospettata violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (rectius : dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale di rifermento per il processo tributario), è appena il caso di notare come la motivazione dell’impugnata sentenza, oltre ad essere riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento contenente il provvedimento giurisdizionale, risulti perfettamente intelligibile e non appaia affetta da manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà, collocandosi, quindi, ben al di sopra del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, la cui inosservanza costituisce il limite entro il quale è tuttora consentito, sul punto, il sindacato di legittimità, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. 7. In definitiva, il ricorso è privo di fondamento. 8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 9. Poichè il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi del comma 1 dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati -giusta quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr.Cass. Sez. Un. n. 27433/2023)-i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.. 9.1 La ricorrente deve essere, pertanto, condannata al pagamento: (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b)di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della cassa delle ammende. 9.2 Per la quantificazione degli importi di cui sopra si rimanda al dispositivo. 10. Stante l’esito dell’impugnazione, viene infine resa nei riguardi della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito, nonchè a pagare alla stessa Agenzia l’ulteriore somma di 2.000 euro ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna, altresì, la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di