CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 18359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ordinato la trasmissione degli atti al competente Tribunale dì Brescia. A ragione della decisione il Giudice ha ritenuto che non poteva negarsi la qualifica di persona offesa dai reati contestati sub a), b) e c), il primo ascritto anche al ricorrente, al dott. [OSCURATO:PERSONA], magistrato appartenente al distretto di Corte di appello di Milano. Pertanto, ai sensi degli artt. 11 e 12 cod. proc. pen. andava dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato. Deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'operatività dell'art.11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente nel procedimento la qualità d'imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Nel caso di specie il dott. [OSCURATO:PERSONA] non era formalmente parte del processo e il Giudice per le indagini preliminari, travalicando i propri poteri, ha di fatto elevato, nei riguardi dell'imputato, un'ulteriore accusa allorquando ha evidenziato nel proprio provvedimento che la condotta calunniosa di cui al capo a) «aveva danneggiato, oltre all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] falsamente accusato di patrocinio infedele, anche il Pubblico Ministero dott [OSCURATO:PERSONA], titolare del procedimento [OSCURATO:PERSONA]». Sussiste l'abnormità dell'atto sotto il profilo dello sviamento di potestà. La sentenza, pur non formalmente impugnabile ex art. 568 c.p.p., comma 2, è pertanto ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento abnorme. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 24 ottobre 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve, invero, rilevarsi che con dichiarazione autenticata nella firma del difensore, pervenuta nella cancelleria di questa Corte in data 14 novembre 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Tale dichiarazione, ritualmente effettuata nelle forme e nei modi di legge, ai sensi dell'art 589 cod. proc. pen. e degli art. 581, 582 e 583 cod. proc. pen. dal primo richiamati, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., precludendo l'esame delle ragioni di doglianza nel merito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa al caso, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].ere este