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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 38945/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla penale responsabilità della ricorrente per il delitto di coltivazione illecita, nel riprodurre deduzioni vagliate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito non illogicamente valorizzato sia la collocazione della coltivazione, sia il numero di piantine, elementi che, valutati anche alla luce delle testimonianze valorizzate, hanno consentito di escludere l'ipotesi di una piantagione domestica e rudimentale, finalizzata alla produzione di sostanza destinata al mero uso personale; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod pen., la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del merito, in assenza di profili di illogicità o arbitrarietà della valutazione della Corte, che ha dato conto delle modalità della condotta, della non esiguità del pericolo, della negativa personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P esid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla penale responsabilità della ricorrente per il delitto di coltivazione illecita, nel riprodurre deduzioni vagliate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito non illogicamente valorizzato sia la collocazione della coltivazione, sia il numero di piantine, elementi che, valutati anche alla luce delle testimonianze valorizzate, hanno consentito di escludere l'ipotesi di una piantagione domestica e rudimentale, finalizzata alla produzione di sostanza destinata al mero uso personale; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod pen., la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del merito, in assenza di profili di illogicità o arbitrarietà della valutazione della Corte, che ha dato conto delle modalità della condotta, della non esiguità del pericolo, della negativa personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P esid
Sentenza Cassazione n. 38945/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris