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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 32427/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA], al termine del suo intervento, chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze il 25 maggio 2020 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione, alle pene accessorie ed alla confisca, per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante della S.C.A.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'anno 2013 (in Firenze, il 19 settembre 2014).

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce, deducendo il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi degli artt. 178, 179, 598 e 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello al difensore di fiducia.

L'avviso dell'udienza del 15 febbraio 2022 dinanzi alla Corte territoriale sarebbe stato notificato all'indirizzo PEC «[OSCURATO:EMAIL] », il cui titolare sarebbe l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto diverso dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, all'epoca domiciliato in Milano, titolare del distinto indirizzo PEC: avv.domenicochindamo©pec.giuffre.it.

Il difensore di fiducia dell'imputato, dunque, avrebbe avuto conoscenza della sentenza di appello soltanto in via incidentale, dopo il suo deposito.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, commesso in data 19 settembre 2014.

2.3. Con il terzo motivo, in via subordinata, si deduce la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2.4. Con il quarto motivo, in via ulteriormente subordinata, si deducono, l'illogicità e la contradditoria della motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

1.1. Risulta dagli atti che l'atto di appello è stato presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, in data 22 ottobre 2021, l'imputato ha nominato quale suo difensore, con revoca di ogni altra nomina, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio del suo difensore di fiducia in Milano, via G.B.

Pergolesi, n. 26.

Nell'atto di nomina l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le comunicazioni avrebbero potuto essere inviate all'indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL].

1.2. Ciononostante, il decreto di citazione per l'udienza del 15 febbraio 2022 è stato notificato, il 21 dicembre 2021, dalla cancelleria della Corte di appello a tale Avv. [OSCURATO:PERSONA] - sia in proprio, sia in qualità di difensore presso cui l'imputato è elettivamente domiciliato - al diverso indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] .

1.3. Nel verbale di rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2022, tenutasi senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, si dà atto del deposito di conclusioni scritte da parte del solo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e non anche del difensore dell'imputato.

Tale verbale è stato notificato, lo stesso 15 febbraio 2022, sempre all'indirizzo PEC errato ([OSCURATO:EMAIL]).

1.4. Il verbale dell'udienza di rinvio del 31 marzo 2022, anch'essa tenutasi con contraddittorio cartolare, è stato ugualmente notificato all'indirizzo PEC errato [OSCURATO:EMAIL].

In tale verbale si dà atto della presentazione di conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato; dall'analisi del fascicolo processuale, tuttavia, non risultano presenti tali conclusioni né di esse viene fatta menzione nella sentenza di appello.

In quest'ultima si afferma soltanto, in maniera errata, la conoscenza del processo da parte dell'imputato, «tenuto conto dell'esito delle notifiche, della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio» (pag. 9).

1.5. Dagli atti risulta, dunque, che è stata omessa sia la citazione dell'imputato, poiché il decreto di citazione a giudizio per l'appello è stato notificato presso il difensore, ma ad un indirizzo pec errato, che quella del difensore di fiducia, con conseguente nullità assoluta delle citazioni e degli atti successivi (per l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello cfr. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071-01).

L'avviso di fissazione dell'udienza di appello è stato effettivamente notificato ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia nominato.

1.6. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi motivi terzo e quarto, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per la celebrazione del processo.2.

È manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo.

Ed invero, se la data di commissione del reato è il 19 settembre 2014, al termine massimo di prescrizione devono essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione di cui si dà atto nella sentenza di primo grado: - all'udienza del 28 maggio 2018, il processo è stato rinviato su richiesta della difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguente sospensione dei termini di prescrizione per 6 mesi; - all'udienza del 18 febbraio 2019, il processo è stato rinviato su istanza della difesa dell'imputato alla successiva udienza del 3 giugno 2019, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per 105 giorni; - all'udienza del 3 giugno 2019 si è avuto un nuovo rinvio del processo su richiesta del difensore alla successiva udienza del 21 ottobre 2019, di talché, ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. i termini di prescrizione sono sospesi per ulteriori 140 giorni; - all'udienza del 21 ottobre 2019 il processo è stato rinviato per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], con rinvio all'udienza del 2 marzo 2020 e sospensione dei termini di prescrizione per 133 giorni; - da ultimo, a tale udienza il processo è stato rinviato all'udienza del 21 aprile 2020 per la pandemia, con conseguente applicazione della sospensione dei termini per 64 giorni di cui agli artt. 83, comma 4, di. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020.

2.3. Considerato il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., pari a 7 anni e 6 mesi per il delitto ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sommando i periodi di sospensione, risulta che la prescrizione del reato decorrerà il 5 dicembre 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA], al termine del suo intervento, chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze il 25 maggio 2020 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione, alle pene accessorie ed alla confisca, per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante della S.C.A.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'anno 2013 (in Firenze, il 19 settembre 2014). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce, deducendo il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi degli artt. 178, 179, 598 e 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello al difensore di fiducia. L'avviso dell'udienza del 15 febbraio 2022 dinanzi alla Corte territoriale sarebbe stato notificato all'indirizzo PEC «[OSCURATO:EMAIL] », il cui titolare sarebbe l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto diverso dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, all'epoca domiciliato in Milano, titolare del distinto indirizzo PEC: avv.domenicochindamo©pec.giuffre.it. Il difensore di fiducia dell'imputato, dunque, avrebbe avuto conoscenza della sentenza di appello soltanto in via incidentale, dopo il suo deposito. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, commesso in data 19 settembre 2014. 2.3. Con il terzo motivo, in via subordinata, si deduce la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.4. Con il quarto motivo, in via ulteriormente subordinata, si deducono, l'illogicità e la contradditoria della motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Risulta dagli atti che l'atto di appello è stato presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, in data 22 ottobre 2021, l'imputato ha nominato quale suo difensore, con revoca di ogni altra nomina, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio del suo difensore di fiducia in Milano, via G.B. Pergolesi, n. 26. Nell'atto di nomina l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le comunicazioni avrebbero potuto essere inviate all'indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. 1.2. Ciononostante, il decreto di citazione per l'udienza del 15 febbraio 2022 è stato notificato, il 21 dicembre 2021, dalla cancelleria della Corte di appello a tale Avv. [OSCURATO:PERSONA] - sia in proprio, sia in qualità di difensore presso cui l'imputato è elettivamente domiciliato - al diverso indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] . 1.3. Nel verbale di rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2022, tenutasi senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, si dà atto del deposito di conclusioni scritte da parte del solo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e non anche del difensore dell'imputato. Tale verbale è stato notificato, lo stesso 15 febbraio 2022, sempre all'indirizzo PEC errato ([OSCURATO:EMAIL]). 1.4. Il verbale dell'udienza di rinvio del 31 marzo 2022, anch'essa tenutasi con contraddittorio cartolare, è stato ugualmente notificato all'indirizzo PEC errato [OSCURATO:EMAIL]. In tale verbale si dà atto della presentazione di conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato; dall'analisi del fascicolo processuale, tuttavia, non risultano presenti tali conclusioni né di esse viene fatta menzione nella sentenza di appello. In quest'ultima si afferma soltanto, in maniera errata, la conoscenza del processo da parte dell'imputato, «tenuto conto dell'esito delle notifiche, della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio» (pag. 9). 1.5. Dagli atti risulta, dunque, che è stata omessa sia la citazione dell'imputato, poiché il decreto di citazione a giudizio per l'appello è stato notificato presso il difensore, ma ad un indirizzo pec errato, che quella del difensore di fiducia, con conseguente nullità assoluta delle citazioni e degli atti successivi (per l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello cfr. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071-01). L'avviso di fissazione dell'udienza di appello è stato effettivamente notificato ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia nominato. 1.6. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi motivi terzo e quarto, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per la celebrazione del processo.2. È manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo. Ed invero, se la data di commissione del reato è il 19 settembre 2014, al termine massimo di prescrizione devono essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione di cui si dà atto nella sentenza di primo grado: - all'udienza del 28 maggio 2018, il processo è stato rinviato su richiesta della difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguente sospensione dei termini di prescrizione per 6 mesi; - all'udienza del 18 febbraio 2019, il processo è stato rinviato su istanza della difesa dell'imputato alla successiva udienza del 3 giugno 2019, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per 105 giorni; - all'udienza del 3 giugno 2019 si è avuto un nuovo rinvio del processo su richiesta del difensore alla successiva udienza del 21 ottobre 2019, di talché, ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. i termini di prescrizione sono sospesi per ulteriori 140 giorni; - all'udienza del 21 ottobre 2019 il processo è stato rinviato per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], con rinvio all'udienza del 2 marzo 2020 e sospensione dei termini di prescrizione per 133 giorni; - da ultimo, a tale udienza il processo è stato rinviato all'udienza del 21 aprile 2020 per la pandemia, con conseguente applicazione della sospensione dei termini per 64 giorni di cui agli artt. 83, comma 4, di. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020. 2.3. Considerato il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., pari a 7 anni e 6 mesi per il delitto ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sommando i periodi di sospensione, risulta che la prescrizione del reato decorrerà il 5 dicembre 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetter
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