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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30143/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 02/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, in data 24/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di questi per i reati di usura (capi A, B e F).

Considerato che i motivi (tutti i motivi sono illustrati da una memoria) in punto di responsabilità non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, tra l'altro, la pag. 16 della sentenza impugnata sull'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Rilevato, inoltre, che gli stessi motivi sono anche manifestamente infondati in quanto il vizio della motivazione lamentato nella specie del cosiddetto travisamento della prova non è percepibile ictu ()culi né inerisce a elementi decisivi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01) e il percorso argomentativo appare conforme ai criteri dettati da questa Corte in materia di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01).

Ritenuto che il motivo in punto di trattamento sanzionatorio non è ammissibile in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01), non è consentito in sede di legittimità perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, la pag. 18 della sentenza impugnata sulla determinazione della pena).

Ritenuto altresì che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), come è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto preponderanti gli elementi della serialità delle condotte criminose e del ricorso, da parte dell'imputato, alle minacce.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 02/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, in data 24/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di questi per i reati di usura (capi A, B e F). Considerato che i motivi (tutti i motivi sono illustrati da una memoria) in punto di responsabilità non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, tra l'altro, la pag. 16 della sentenza impugnata sull'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale). Rilevato, inoltre, che gli stessi motivi sono anche manifestamente infondati in quanto il vizio della motivazione lamentato nella specie del cosiddetto travisamento della prova non è percepibile ictu ()culi né inerisce a elementi decisivi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01) e il percorso argomentativo appare conforme ai criteri dettati da questa Corte in materia di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01). Ritenuto che il motivo in punto di trattamento sanzionatorio non è ammissibile in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01), non è consentito in sede di legittimità perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, la pag. 18 della sentenza impugnata sulla determinazione della pena). Ritenuto altresì che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), come è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto preponderanti gli elementi della serialità delle condotte criminose e del ricorso, da parte dell'imputato, alle minacce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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