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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05842/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26478/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare, con apposita perizia, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente e la sua destinazione alla finalità di spaccio, è manifestamente infondato , dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato escludendo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, data la presenza del test cromatico e di sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare la destinazione illecita della sostanza (si vedano pp. 1-2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso riguardante l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato la gravità del fatto, i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente nonché l'assenza di alcun indice di resipiscenza (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26478/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare, con apposita perizia, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente e la sua destinazione alla finalità di spaccio, è manifestamente infondato , dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato escludendo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, data la presenza del test cromatico e di sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare la destinazione illecita della sostanza (si vedano pp. 1-2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso riguardante l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato la gravità del fatto, i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente nonché l'assenza di alcun indice di resipiscenza (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 05842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris