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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37532/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo attraverso cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta, peraltro, manifestamente infondato e generico nella parte in cui non tiene conto della rilevata abitualità della condotta resa palese dal riferimento ai plurimi precedenti penali in materia di violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione, circostanza determinante ed assorbente che ha fatto escludere - essendo le ipotesi di reato in questione plurime e della stessa indole rispetto a quella di evasione per cui si procede - la occasionalità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo attraverso cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta, peraltro, manifestamente infondato e generico nella parte in cui non tiene conto della rilevata abitualità della condotta resa palese dal riferimento ai plurimi precedenti penali in materia di violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione, circostanza determinante ed assorbente che ha fatto escludere - essendo le ipotesi di reato in questione plurime e della stessa indole rispetto a quella di evasione per cui si procede - la occasionalità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris