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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 19342/2026

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e e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza n. 153/2021 della Corte d’Appello di Cagliari,depositata il 16-4-2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, la qualeha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per lecontroricorrenti.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e ancorainteressa in relazione ai motivi di ricorso proposti, con sentenza n.1376/2018 il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande proposte daMarcellina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], aventi a oggetto, in via principale, la dichiarazioneche l’atto pubblico di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cessione della quota del 70%della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte di [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente marito e padre delle attrici, a favore di Pasqualedi donazione, nullo per difetto di forma, in quanto l’atto pubblico erastato redatto senza la presenza di testimoni; nonché la riduzione delladonazione dissimulata e l’inclusione delle quote della società nelpatrimonio ereditario di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai finidel calcolo della quota spettante alle attrici.

Le attrici avevano dedottoche [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era proprietaria di terreno in Alghero del valoredi euro 3.696.850,00, secondo la perizia da loro depositata, e ilcontratto aveva leso la quota di riserva spettante alle legittimarie,perché il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non era composto da altri cespitirilevanti.Il Tribunale ha escluso che la cessione della quota societaria fossesimulata in ragione del mancato pagamento del prezzo, in quantonell’atto pubblico era stata attestata l’avvenuta precedente consegnadell’assegno bancario e la quietanza del cedente faceva prova fino aquerela di falso; il mancato incasso dell’assegno non comportava lasimulazione, ma era stato plausibilmente causato da quanto allegatoda [OSCURATO:PERSONA], in ordine al fatto che, al momento della cessione,era ancora pendente il contenzioso tra i coniugi per il riconoscimento afavore della moglie della metà delle quote sociali.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Marina ElviraMaria Ferraro hanno proposto appello, che la Corte d’appello diCagliari-sezione distaccata di Sassari ha accolto con sentenza n.153/2021 depositata il 16-4-2021, dichiarando la simulazione dell’attodi cessione di quote e la nullità dell’atto di donazione dissimulato.La sentenza ha dichiarato che le attrici appellanti, in quantolegittimarie che agivano per la tutela della quota di riserva, erano terzequanto alla prova della simulazione dell’atto tra il padre e il figlio; hadichiarato che risultava che il prezzo stabilito contrattualmente in euro200.000,00 non era stato pagato, perché l’assegno consegnato alcedente non era mai stato messo all’incasso e la circostanza era stataconfermata dal convenuto, che nel corso del giudizio aveva dichiaratodi essere disponibile al pagamento della quota spettante allelegittimarie relativamente alla somma di cui all’assegno; ha aggiuntoche alla quietanza contenuta nel rogito non poteva attribuirsi valorevincolante nei confronti del legittimario e che, considerato che ilcontratto era stato stipulato tra padre e figlio e in assenza di prova delpagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto dissimulassedonazione; ha aggiunto che l’atto di donazione erano nullo per ilmancato intervento dei testimoni e, di conseguenza, la quota socialeoggetto di cessione era inclusa nel patrimonio ereditario al fine dellaformazione delle quote.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato asei motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge efalsa applicazione degli artt. 1414 – 1417 – 2697 – 2722 – 2726 e2729, nonché artt. 553 -556 e segg. del c. civile, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3”; sostiene che la sentenza abbia ritenuto che la provadella simulazione non soggiacesse a limiti sulla base del presuppostoerrato che le attrici avessero esercitato l’azione di riduzione; evidenziache l’esercizio dell’azione di riduzione impone l’identificazione delpatrimonio ereditario e la quantificazione della quota di legittima, chele attrici non avevano eseguito; aggiunge che non era stato allegatoneppure alcun elemento di prova di lesione della legittima, né era statoprovato che il patrimonio del de cuius fosse stato esaurito dalledonazioni.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione di legge per nullità processuale in relazione agli artt. 132c.p.c. e 2697 – 2722 – 2726 – 2729 c.c. in relazione art. 360 co. 1 n.4”; sostiene la nullità della sentenza, per avere ritenuto che ilconvenuto avesse pacificamente riconosciuto la qualità di legittimarielese in capo alle attrici, in quanto il convenuto aveva sempre negatoche sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domande;ulteriormente evidenzia che, per ammettere la prova della simulazionesenza limiti, era necessario che le attrici proponessero una contestualedomanda di riduzione e che, in mancanza, l’unica prova ammissibiledella simulazione era la prova scritta, che non era stata fornita; deducela totale assenza di valutazione, nell’attività decisoria della Corted’appello, di tutte le allegazioni del convenuto appellato, inveceespressamente valutate dal Tribunale per rigettare la domanda, conpronuncia neppure oggetto di impugnazione e perciò passata ingiudicato.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/20263.

Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante lacontinuità di argomentazioni, sono inammissibili perché formulatigenericamente, senza il rispetto della previsione dell’art. 366, co. 1, n.6 cod. proc. civ., laddove evocano il passaggio in giudicato dellapronuncia di primo grado, senza altre specificazioni, e per il resto sonoinfondati.Si richiama e si intende dare continuità a quanto statuito già daCass.

Sez. 2, 13-11-2009 n. 24134, laddove ha evidenziato che l’eredelegittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di unavendita fatta dal de cuius, celante in realtà una donazione, assume laqualità di terzo rispetto ai contraenti -con conseguente ammissibilitàsenza limiti della prova testimoniale o presuntiva- quando agisca atutela del proprio diritto, che egli ha per legge, alla intangibilità dellariserva contro l’atto simulato; e cioè proponga in concreto, sullapremessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quotadi legittima, una domanda di riduzione, ma anche di nullità o diinefficacia della donazione dissimulata.

In tutti questi casi -sia, cioè,che la domanda di simulazione sia preordinata alla domanda diriduzione, sia nei casi in cui il negozio sia impugnato di simulazioneassoluta oppure, dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedottala nullità del negozio dissimulato- la lesione della quota di riservaassurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, econdiziona l’esercizio del diritto di reintegra.

Come pure evidenziato daCass. n. 24134/2009, in queste condizioni, soltanto in base a unaconsiderazione formale il legittimario potrebbe essere ritenuto, inquanto successore a titolo universale e continuatore della personalitàdel defunto, partecipe della simulazione stessa o legalmente tenuto asubirne gli effetti (e quindi assoggettato ai vincoli probatori delle parti),perché egli in realtà è la vittima designata delle alienazionisimulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la riserva.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026In tale caso, il legittimario si giova della maggiore libertà di prova, checome terzo gli compete, per tutto intero il beneficio che, in quanto siaanche erede legittimo, riceve dal recupero al patrimonio ereditario deibeni apparentemente fatti oggetto di disposizione, e non, invece,limitatamente all’effetto della reintegrazione della quota di riserva; ciòin quanto non può applicarsi, rispetto a un unico atto simulato, per unaparte una regola probatoria e per un’altra parte una regola diversa(nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 4-4-2013 n. 8215; Cass. Sez. 2, 13-6-2018 n. 15510).Di tali principi risulta avere fatto applicazione la sentenzaimpugnata, che pertanto resiste alle censure del ricorrente.

Infatti, èpacifico che le attrici hanno agito in qualità di legittimarie di Nicolaquanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 3), che esse hannoagito lamentando la lesione della loro quota di riserva, in quanto ilpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non era composto da altri cespiti rilevanti,oltre la quota della società oggetto della cessione.

Quindi, le attricihanno assolto al loro onere di allegazione, che non comprendeva anchequello di quantificare la lesione della quota di legittima; a quel punto,era il convenuto ad avere l’onere di allegare che il patrimonio relittoera sufficiente a soddisfare i diritti delle legittimarie, al fine dicontestare la qualità, in capo alle attrici, di terze rispetto al contrattosimulato.4.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione di norme degli artt. 1362 – 1363 e 1366 – 1367 e artt.533 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonchéviolazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4”; lamentache la sentenza abbia dichiarato che, in assenza di prova delpagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto fosse stato conclusoa titolo gratuito e che pertanto dissimulasse donazione.

Sostiene cheNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026la vendita era effettiva, in quanto era stato consegnato all’acquirentel’assegno, titolo cartolare esecutivo, e tale titolo era stato accettato,rilasciando formale quietanza; aggiunge che non ricorreva neppure ilvizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica, inquanto ricorreva piuttosto una donazione indiretta, che non richiedevarequisiti formali.

Lamenta che la sentenza non abbia considerato labuona fede dell’acquirente, che aveva offerto anche in giudizio ilpagamento dell’obbligazione cartolare, e solo per volontà del venditorel’assegno non era stato posto all’incasso.4.1.

Il motivo non può essere accolto.In primo luogo, non ha fondamento la tesi del ricorrente in ordineall’erroneità del ragionamento presuntivo eseguito dalla Corte d’appelloper giungere alla conclusione che il contratto di compravenditadissimulava donazione.

Infatti, la sentenza ha valorizzato non solo ildato che il prezzo indicato nel rogito non era stato pagato in quantol’assegno consegnato al cedente non era stato posto all’incasso; havalorizzato anche che il contratto di cessione era stato stipulato trapadre e figlio e perciò ha concluso che l’insieme degli elementi acquisitiinducesse a ritenere che l’atto era stato volontariamente posto inessere a titolo gratuito.

La pronuncia risulta rispettosa del principio, giàenunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale, in tema di prova perpresunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativaal versamento del prezzo, seppure contenuta nel rogito notarile, nonha valore vincolante nei confronti del legittimario che abbia propostoazione diretta a fare valere la simulazione dell’alienazione, perchéquesti è terzo rispetto ai soggetti contraenti; spetta al giudice di meritovalutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova perpresunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi aconsentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumqueaccidit e il relativo apprezzamento resta incensurabile in sede diNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilo logico egiuridico (Cass. Sez. 6-2, 14-11-2019 n. 29540; Cass. Sez. 1, 12-8-2025 n. 23121).Nella fattispecie non è ravvisabile alcun vizio nella motivazioneladdove ha ritenuto che la vendita dissimulasse donazione, a frontedella circostanza che nell’atto di cessione tra il padre e il figlio il padrecedente rilasciava quietanza in ordine al versamento del prezzo,nonché della circostanza della consegna di un assegno bancario che poiil padre non metteva neppure all’incasso.

Infatti, all’evidenza, la tesidel ricorrente secondo la quale la mancata messa all’incassodell’assegno era stata una scelta del cedente, successiva allastipulazione del contratto, e non elemento dimostrativo dell’accordosimulatorio, non si concilia con il dato di fatto che i contraenti avevanodichiarato nel rogito che il prezzo era già stato pagato nella stessa datadel rogito con l’assegno bancario del quale indicavano gli estremi;posto che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di contocorrente, l’effetto liberatorio si verifica soltanto nel momentodell’effettiva riscossione del titolo, salva diversa volontà delle parti(Cass. Sez. 2, 5-6-2018 n. 14372, per tutte), legittimamente la Corted’appello ha valutato anche la condotta di rilasciare quietanza senzaavere prima posto all’incasso l’assegno.

Non sono pertinenti neppure iriferimenti eseguiti dal ricorrente al principio di buona fede e diconservazione del contratto, perché si tratta di principi relativiall’interpretazione del contratto e quindi si pongono su un piano diversorispetto a quello dell’accertamento della simulazione.Accertato che la compravendita di quote dissimulava donazione,esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità delladonazione per il mancato rispetto del requisito di forma richiesta adsubstantiam, relativamente alla presenza dei testimoni allastipulazione dell’atto pubblico di donazione ex art. 48 legge 16 febbraioNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/20261913 n. 89 (Cass. Sez. 1, 15-1-1969 n. 60).

Infatti, non è neppurevero quanto deduce il ricorrente, in ordine al fatto che la sentenzaavrebbe dovuto ritenere l’esistenza di una valida donazione indiretta,per la quale non è richiesta la forma dell’atto pubblico: entrambi iprecedenti di Cass. n. 20888/2019 e n. 27050/2019 richiamati dalricorrente a sostegno della sua tesi si riferiscono, al di là delle modalitàdi massimazione di Cass. n. 20888/2019, a ipotesi di donazione didenaro finalizzate all’acquisto di partecipazioni societarie (già Cass.Sez. 2, 16-12-2024 n. 32661, non massimata, da pag. 7, haevidenziato come debba essere correttamente letto il precedente diCass. n. 20888/2019 cit.).

Diversamente rispetto a quei precedenti,nella fattispecie la donazione ha avuto a oggetto partecipazionisocietarie, in quanto trasferite dal cedente al cessionario a titologratuito e per spirito di liberalità, secondo l’accertamento in fattoeseguito dalla sentenza impugnata e che resiste in questa sede; con laconseguenza che l’atto era assoggettato ai requisiti di forma delladonazione.5.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione delle normeprocessuali, dei principi costituzionali e del giusto processo (artt. 115– 132 c.p.c.) nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c. nonché in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”; lamenta che lasentenza impugnata abbia deciso dando accesso e spazio solo allepresunzioni dedotte dalla parte appellante, mentre era tenuta acompiere un esame complessivo di tutte le risultanze istruttorie.Sostiene l’assoluta omissione di considerazione dell’offerta formale dipagamento dell’importo di cui all’assegno, formulata in limine litis ereiterata; sostiene altresì il giudicato esterno, nel frattempo formatosinel giudizio promosso dalla moglie nei confronti del marito Nicolacento della quota societaria.

Evidenzia come ben vi possano essereNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026vendite tra parenti, come il contenzioso sulla proprietà delle quotegiustificasse la scelta del venditore di attendere l’esito di quelcontenzioso per porre l’assegno all’incasso, come l’attività di porrel’assegno all’incasso fosse a totale carico del venditore; aggiunge cheerano state in mala fede le attrici, le quali avevano indicato un valoredel terreno di proprietà della società di euro 3.780.000,00, mentre ilconsulente nominato in giudizio aveva stimato il terreno in euro489.000,00.5.1.

Il motivo è infondato.Non ricorre nullità della sentenza per vizio della motivazione, inquanto è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attualeformulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost.e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; ilsindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullitàprocessuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oviziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass., Sez.

Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10-2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte).Nella fattispecie, come già evidenziato, la sentenza ha esaminatole risultanze di causa, sulla base delle quali è giunta alla conclusioneNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026che la vendita dissimulasse donazione, in termini concreti, logici ecoerenti.

Al fine del rispetto del minimo costituzionale, la sentenza nonaveva l'esigenza di confutare gli elementi sui quali insiste il ricorrente,neppure per il fatto che si trattava degli argomenti svolti dal convenuto,recepiti dal giudice di primo grado e ribaditi in appello dall’appellato;ciò in primo luogo perché, secondo le disposizioni attualmente vigenti,il vizio di motivazione è rilevante solo se risulta dal testo della sentenzaa prescindere dal confronto con le risultanze processuali e, si ripete, lamotivazione della sentenza impugnata è in sé concreta e compiuta,pienamente idonea a esplicitare il ragionamento svolto dalla Corted’appello per riformare la sentenza di primo grado.

Inoltre, già sullabase delle precedenti disposizioni, è stato elaborato il principio secondoil quale la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, n. 4cod. proc. civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonrichiedono che il giudice di merito dia conto di tutte le prove dedotte ocomunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti; è invecesufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa glielementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsiper implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppurenon espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 3, 28-10-2009n. 22801; Cass. Sez. 1, 13-1-2005 n. 520; Cass. Sez. 2, 9-5-2003 n.7058, per tutte).6.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo al mancatoesame del fatto storico dell’offerta di pagamento dell’importo portatodall’assegno bancario quietanzato dal venditore nel rogito.

Evidenziache l’acquirente aveva emesso e consegnato l’assegno al venditore eche il venditore non aveva posto l’assegno all’incasso per sua scelta, inNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026ragione del contrasto giudiziario con la moglie; aggiunge che l’attivitàdi riscossione del prezzo si poneva tra i normali obblighi derivanti dallavendita e non tra i requisiti di validità della vendita medesima; sostieneche non poteva essere ascritta all’acquirente alcuna responsabilità perquella scelta e che, deceduto il venditore, l’acquirente citato in giudiziodalle coeredi aveva immediatamente collaborato, offrendo ilpagamento del prezzo.6.1.

Il motivo è infondato.In primo luogo, non si verte neppure nell’ipotesi di omesso esame,perché la sentenza impugnata ha espressamente considerato il datoche il convenuto in giudizio aveva dichiarato di essere disponibile allacorresponsione alle attrici della quota a loro spettante relativamentealla somma riportata dall’assegno.

Da tale circostanza la sentenza hatratto la conferma che il prezzo non era stato in precedenza pagato enon può il ricorrente dolersi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. deldato che dal fatto esaminato siano state conseguenze diverse da quelleda lui sperate.Inoltre, all’evidenza, il comportamento dell’acquirente in corso diin causa, consistito nell’offerta di pagamento del prezzo indicatonell’atto simulato, non poteva neppure in astratto essere elementodecisivo al fine di escludere l’esistenza della simulazione; ciò in quantosi era trattato comunque di condotta posta in essere dopo ilperfezionamento di quel contratto, e perciò inidonea a fare venire menola simulazione già posta in essere e legittimamente accertata dallaCorte d’appello sulla base della prova presuntiva.7.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce ex art. 360, co. 1, n. 4cod. proc. civ. la violazione del giudicato nonché assenza dimotivazione, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovutorilevare la carenza di interesse all’appello delle attrici; ciò per ilgiudicato formatosi sul punto della sentenza di primo grado, che avevaNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto determinante l’offerta di pagamento da parte del convenuto;evidenzia che sul punto la sentenza di primo grado non era stataimpugnata, con il relativo passaggio in giudicato che comportaval’inammissibilità dell’appello.

Aggiunge che era passato in giudicatoanche il dato del valore dell’immobile pari a euro 489.000,00, comeaccertato dal c.t.u. nominato in primo grado e ritenuto dal Tribunale, eche era passato in giudicato anche l’accertamento, eseguito dalTribunale, sull’esistenza di una donazione indiretta, per essere stato ilprezzo pattuito tra il padre e il figlio inferiore al valore venale dellaquota.7.1.

Il motivo, anche a prescindere dalla disamina dei profili diinammissibilità riferiti alle modalità di formulazione, non rispettosedell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ. per la mancanza di precisoriferimento al contenuto dell’appello richiamato, è manifestamenteinfondato.Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, a pag. 6,senza che alcuna deduzione del ricorrente sia di segno diverso, leappellanti avevano proposto appello deducendo l’erronea valutazionedelle risultanze probatorie e la violazione degli artt. 1417 e 2729 cod.civ., laddove il Tribunale non aveva riconosciuto la natura fittiziadell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in realtà dissimulava un atto didonazione dal padre al figlio.

Deve escludersi che, a fronte di questocontenuto dell’appello, potessero essere passate in giudicato le singoleargomentazioni con le quali il Tribunale, sulla base del presuppostoerroneo che la quietanza contenuta nel rogito facesse fede fino aquerela di falso, aveva escluso la simulazione della compravendita.Basti richiamare il principio secondo il quale la nozione di parte dellasentenza, alla quale fa riferimento l’art. 329 co. 2 cod. proc. civ. dettatoin materia di acquiescenza implicita e alla quale si ricollega laformazione del giudicato interno, identifica soltanto le statuizioniNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026minime, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibilidi acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia;con la conseguenza che l’appello, motivato con riguardo anche a unosoltanto degli elementi di tale statuizione minima suscettibile digiudicato, apre il riesame dell’intera questione che essa identifica(Cass. Sez.

L, 4-2-2016 n. 2217; Cass. Sez. 2, 28-9-2012 n. 16583).8.

In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsied euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21-5-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza n. 153/2021 della Corte d’Appello di Cagliari,depositata il 16-4-2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, la qualeha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per lecontroricorrenti.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e ancorainteressa in relazione ai motivi di ricorso proposti, con sentenza n.1376/2018 il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande proposte daMarcellina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], aventi a oggetto, in via principale, la dichiarazioneche l’atto pubblico di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cessione della quota del 70%della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte di [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente marito e padre delle attrici, a favore di Pasqualedi donazione, nullo per difetto di forma, in quanto l’atto pubblico erastato redatto senza la presenza di testimoni; nonché la riduzione delladonazione dissimulata e l’inclusione delle quote della società nelpatrimonio ereditario di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai finidel calcolo della quota spettante alle attrici. Le attrici avevano dedottoche [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era proprietaria di terreno in Alghero del valoredi euro 3.696.850,00, secondo la perizia da loro depositata, e ilcontratto aveva leso la quota di riserva spettante alle legittimarie,perché il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non era composto da altri cespitirilevanti.Il Tribunale ha escluso che la cessione della quota societaria fossesimulata in ragione del mancato pagamento del prezzo, in quantonell’atto pubblico era stata attestata l’avvenuta precedente consegnadell’assegno bancario e la quietanza del cedente faceva prova fino aquerela di falso; il mancato incasso dell’assegno non comportava lasimulazione, ma era stato plausibilmente causato da quanto allegatoda [OSCURATO:PERSONA], in ordine al fatto che, al momento della cessione,era ancora pendente il contenzioso tra i coniugi per il riconoscimento afavore della moglie della metà delle quote sociali.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Marina ElviraMaria Ferraro hanno proposto appello, che la Corte d’appello diCagliari-sezione distaccata di Sassari ha accolto con sentenza n.153/2021 depositata il 16-4-2021, dichiarando la simulazione dell’attodi cessione di quote e la nullità dell’atto di donazione dissimulato.La sentenza ha dichiarato che le attrici appellanti, in quantolegittimarie che agivano per la tutela della quota di riserva, erano terzequanto alla prova della simulazione dell’atto tra il padre e il figlio; hadichiarato che risultava che il prezzo stabilito contrattualmente in euro200.000,00 non era stato pagato, perché l’assegno consegnato alcedente non era mai stato messo all’incasso e la circostanza era stataconfermata dal convenuto, che nel corso del giudizio aveva dichiaratodi essere disponibile al pagamento della quota spettante allelegittimarie relativamente alla somma di cui all’assegno; ha aggiuntoche alla quietanza contenuta nel rogito non poteva attribuirsi valorevincolante nei confronti del legittimario e che, considerato che ilcontratto era stato stipulato tra padre e figlio e in assenza di prova delpagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto dissimulassedonazione; ha aggiunto che l’atto di donazione erano nullo per ilmancato intervento dei testimoni e, di conseguenza, la quota socialeoggetto di cessione era inclusa nel patrimonio ereditario al fine dellaformazione delle quote.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato asei motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge efalsa applicazione degli artt. 1414 – 1417 – 2697 – 2722 – 2726 e2729, nonché artt. 553 -556 e segg. del c. civile, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3”; sostiene che la sentenza abbia ritenuto che la provadella simulazione non soggiacesse a limiti sulla base del presuppostoerrato che le attrici avessero esercitato l’azione di riduzione; evidenziache l’esercizio dell’azione di riduzione impone l’identificazione delpatrimonio ereditario e la quantificazione della quota di legittima, chele attrici non avevano eseguito; aggiunge che non era stato allegatoneppure alcun elemento di prova di lesione della legittima, né era statoprovato che il patrimonio del de cuius fosse stato esaurito dalledonazioni.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione di legge per nullità processuale in relazione agli artt. 132c.p.c. e 2697 – 2722 – 2726 – 2729 c.c. in relazione art. 360 co. 1 n.4”; sostiene la nullità della sentenza, per avere ritenuto che ilconvenuto avesse pacificamente riconosciuto la qualità di legittimarielese in capo alle attrici, in quanto il convenuto aveva sempre negatoche sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domande;ulteriormente evidenzia che, per ammettere la prova della simulazionesenza limiti, era necessario che le attrici proponessero una contestualedomanda di riduzione e che, in mancanza, l’unica prova ammissibiledella simulazione era la prova scritta, che non era stata fornita; deducela totale assenza di valutazione, nell’attività decisoria della Corted’appello, di tutte le allegazioni del convenuto appellato, inveceespressamente valutate dal Tribunale per rigettare la domanda, conpronuncia neppure oggetto di impugnazione e perciò passata ingiudicato.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/20263. Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante lacontinuità di argomentazioni, sono inammissibili perché formulatigenericamente, senza il rispetto della previsione dell’art. 366, co. 1, n.6 cod. proc. civ., laddove evocano il passaggio in giudicato dellapronuncia di primo grado, senza altre specificazioni, e per il resto sonoinfondati.Si richiama e si intende dare continuità a quanto statuito già daCass. Sez. 2, 13-11-2009 n. 24134, laddove ha evidenziato che l’eredelegittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di unavendita fatta dal de cuius, celante in realtà una donazione, assume laqualità di terzo rispetto ai contraenti -con conseguente ammissibilitàsenza limiti della prova testimoniale o presuntiva- quando agisca atutela del proprio diritto, che egli ha per legge, alla intangibilità dellariserva contro l’atto simulato; e cioè proponga in concreto, sullapremessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quotadi legittima, una domanda di riduzione, ma anche di nullità o diinefficacia della donazione dissimulata. In tutti questi casi -sia, cioè,che la domanda di simulazione sia preordinata alla domanda diriduzione, sia nei casi in cui il negozio sia impugnato di simulazioneassoluta oppure, dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedottala nullità del negozio dissimulato- la lesione della quota di riservaassurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, econdiziona l’esercizio del diritto di reintegra. Come pure evidenziato daCass. n. 24134/2009, in queste condizioni, soltanto in base a unaconsiderazione formale il legittimario potrebbe essere ritenuto, inquanto successore a titolo universale e continuatore della personalitàdel defunto, partecipe della simulazione stessa o legalmente tenuto asubirne gli effetti (e quindi assoggettato ai vincoli probatori delle parti),perché egli in realtà è la vittima designata delle alienazionisimulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la riserva.Numero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026In tale caso, il legittimario si giova della maggiore libertà di prova, checome terzo gli compete, per tutto intero il beneficio che, in quanto siaanche erede legittimo, riceve dal recupero al patrimonio ereditario deibeni apparentemente fatti oggetto di disposizione, e non, invece,limitatamente all’effetto della reintegrazione della quota di riserva; ciòin quanto non può applicarsi, rispetto a un unico atto simulato, per unaparte una regola probatoria e per un’altra parte una regola diversa(nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 4-4-2013 n. 8215; Cass. Sez. 2, 13-6-2018 n. 15510).Di tali principi risulta avere fatto applicazione la sentenzaimpugnata, che pertanto resiste alle censure del ricorrente. Infatti, èpacifico che le attrici hanno agito in qualità di legittimarie di Nicolaquanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 3), che esse hannoagito lamentando la lesione della loro quota di riserva, in quanto ilpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non era composto da altri cespiti rilevanti,oltre la quota della società oggetto della cessione. Quindi, le attricihanno assolto al loro onere di allegazione, che non comprendeva anchequello di quantificare la lesione della quota di legittima; a quel punto,era il convenuto ad avere l’onere di allegare che il patrimonio relittoera sufficiente a soddisfare i diritti delle legittimarie, al fine dicontestare la qualità, in capo alle attrici, di terze rispetto al contrattosimulato.4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione di norme degli artt. 1362 – 1363 e 1366 – 1367 e artt.533 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonchéviolazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4”; lamentache la sentenza abbia dichiarato che, in assenza di prova delpagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto fosse stato conclusoa titolo gratuito e che pertanto dissimulasse donazione. Sostiene cheNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026la vendita era effettiva, in quanto era stato consegnato all’acquirentel’assegno, titolo cartolare esecutivo, e tale titolo era stato accettato,rilasciando formale quietanza; aggiunge che non ricorreva neppure ilvizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica, inquanto ricorreva piuttosto una donazione indiretta, che non richiedevarequisiti formali. Lamenta che la sentenza non abbia considerato labuona fede dell’acquirente, che aveva offerto anche in giudizio ilpagamento dell’obbligazione cartolare, e solo per volontà del venditorel’assegno non era stato posto all’incasso.4.1. Il motivo non può essere accolto.In primo luogo, non ha fondamento la tesi del ricorrente in ordineall’erroneità del ragionamento presuntivo eseguito dalla Corte d’appelloper giungere alla conclusione che il contratto di compravenditadissimulava donazione. Infatti, la sentenza ha valorizzato non solo ildato che il prezzo indicato nel rogito non era stato pagato in quantol’assegno consegnato al cedente non era stato posto all’incasso; havalorizzato anche che il contratto di cessione era stato stipulato trapadre e figlio e perciò ha concluso che l’insieme degli elementi acquisitiinducesse a ritenere che l’atto era stato volontariamente posto inessere a titolo gratuito. La pronuncia risulta rispettosa del principio, giàenunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale, in tema di prova perpresunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativaal versamento del prezzo, seppure contenuta nel rogito notarile, nonha valore vincolante nei confronti del legittimario che abbia propostoazione diretta a fare valere la simulazione dell’alienazione, perchéquesti è terzo rispetto ai soggetti contraenti; spetta al giudice di meritovalutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova perpresunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi aconsentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumqueaccidit e il relativo apprezzamento resta incensurabile in sede diNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilo logico egiuridico (Cass. Sez. 6-2, 14-11-2019 n. 29540; Cass. Sez. 1, 12-8-2025 n. 23121).Nella fattispecie non è ravvisabile alcun vizio nella motivazioneladdove ha ritenuto che la vendita dissimulasse donazione, a frontedella circostanza che nell’atto di cessione tra il padre e il figlio il padrecedente rilasciava quietanza in ordine al versamento del prezzo,nonché della circostanza della consegna di un assegno bancario che poiil padre non metteva neppure all’incasso. Infatti, all’evidenza, la tesidel ricorrente secondo la quale la mancata messa all’incassodell’assegno era stata una scelta del cedente, successiva allastipulazione del contratto, e non elemento dimostrativo dell’accordosimulatorio, non si concilia con il dato di fatto che i contraenti avevanodichiarato nel rogito che il prezzo era già stato pagato nella stessa datadel rogito con l’assegno bancario del quale indicavano gli estremi;posto che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di contocorrente, l’effetto liberatorio si verifica soltanto nel momentodell’effettiva riscossione del titolo, salva diversa volontà delle parti(Cass. Sez. 2, 5-6-2018 n. 14372, per tutte), legittimamente la Corted’appello ha valutato anche la condotta di rilasciare quietanza senzaavere prima posto all’incasso l’assegno. Non sono pertinenti neppure iriferimenti eseguiti dal ricorrente al principio di buona fede e diconservazione del contratto, perché si tratta di principi relativiall’interpretazione del contratto e quindi si pongono su un piano diversorispetto a quello dell’accertamento della simulazione.Accertato che la compravendita di quote dissimulava donazione,esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità delladonazione per il mancato rispetto del requisito di forma richiesta adsubstantiam, relativamente alla presenza dei testimoni allastipulazione dell’atto pubblico di donazione ex art. 48 legge 16 febbraioNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/20261913 n. 89 (Cass. Sez. 1, 15-1-1969 n. 60). Infatti, non è neppurevero quanto deduce il ricorrente, in ordine al fatto che la sentenzaavrebbe dovuto ritenere l’esistenza di una valida donazione indiretta,per la quale non è richiesta la forma dell’atto pubblico: entrambi iprecedenti di Cass. n. 20888/2019 e n. 27050/2019 richiamati dalricorrente a sostegno della sua tesi si riferiscono, al di là delle modalitàdi massimazione di Cass. n. 20888/2019, a ipotesi di donazione didenaro finalizzate all’acquisto di partecipazioni societarie (già Cass.Sez. 2, 16-12-2024 n. 32661, non massimata, da pag. 7, haevidenziato come debba essere correttamente letto il precedente diCass. n. 20888/2019 cit.). Diversamente rispetto a quei precedenti,nella fattispecie la donazione ha avuto a oggetto partecipazionisocietarie, in quanto trasferite dal cedente al cessionario a titologratuito e per spirito di liberalità, secondo l’accertamento in fattoeseguito dalla sentenza impugnata e che resiste in questa sede; con laconseguenza che l’atto era assoggettato ai requisiti di forma delladonazione.5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione delle normeprocessuali, dei principi costituzionali e del giusto processo (artt. 115– 132 c.p.c.) nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c. nonché in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”; lamenta che lasentenza impugnata abbia deciso dando accesso e spazio solo allepresunzioni dedotte dalla parte appellante, mentre era tenuta acompiere un esame complessivo di tutte le risultanze istruttorie.Sostiene l’assoluta omissione di considerazione dell’offerta formale dipagamento dell’importo di cui all’assegno, formulata in limine litis ereiterata; sostiene altresì il giudicato esterno, nel frattempo formatosinel giudizio promosso dalla moglie nei confronti del marito Nicolacento della quota societaria. Evidenzia come ben vi possano essereNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026vendite tra parenti, come il contenzioso sulla proprietà delle quotegiustificasse la scelta del venditore di attendere l’esito di quelcontenzioso per porre l’assegno all’incasso, come l’attività di porrel’assegno all’incasso fosse a totale carico del venditore; aggiunge cheerano state in mala fede le attrici, le quali avevano indicato un valoredel terreno di proprietà della società di euro 3.780.000,00, mentre ilconsulente nominato in giudizio aveva stimato il terreno in euro489.000,00.5.1. Il motivo è infondato.Non ricorre nullità della sentenza per vizio della motivazione, inquanto è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attualeformulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost.e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; ilsindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullitàprocessuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oviziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10-2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte).Nella fattispecie, come già evidenziato, la sentenza ha esaminatole risultanze di causa, sulla base delle quali è giunta alla conclusioneNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026che la vendita dissimulasse donazione, in termini concreti, logici ecoerenti. Al fine del rispetto del minimo costituzionale, la sentenza nonaveva l'esigenza di confutare gli elementi sui quali insiste il ricorrente,neppure per il fatto che si trattava degli argomenti svolti dal convenuto,recepiti dal giudice di primo grado e ribaditi in appello dall’appellato;ciò in primo luogo perché, secondo le disposizioni attualmente vigenti,il vizio di motivazione è rilevante solo se risulta dal testo della sentenzaa prescindere dal confronto con le risultanze processuali e, si ripete, lamotivazione della sentenza impugnata è in sé concreta e compiuta,pienamente idonea a esplicitare il ragionamento svolto dalla Corted’appello per riformare la sentenza di primo grado. Inoltre, già sullabase delle precedenti disposizioni, è stato elaborato il principio secondoil quale la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, n. 4cod. proc. civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonrichiedono che il giudice di merito dia conto di tutte le prove dedotte ocomunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti; è invecesufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa glielementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsiper implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppurenon espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 3, 28-10-2009n. 22801; Cass. Sez. 1, 13-1-2005 n. 520; Cass. Sez. 2, 9-5-2003 n.7058, per tutte).6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo al mancatoesame del fatto storico dell’offerta di pagamento dell’importo portatodall’assegno bancario quietanzato dal venditore nel rogito. Evidenziache l’acquirente aveva emesso e consegnato l’assegno al venditore eche il venditore non aveva posto l’assegno all’incasso per sua scelta, inNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026ragione del contrasto giudiziario con la moglie; aggiunge che l’attivitàdi riscossione del prezzo si poneva tra i normali obblighi derivanti dallavendita e non tra i requisiti di validità della vendita medesima; sostieneche non poteva essere ascritta all’acquirente alcuna responsabilità perquella scelta e che, deceduto il venditore, l’acquirente citato in giudiziodalle coeredi aveva immediatamente collaborato, offrendo ilpagamento del prezzo.6.1. Il motivo è infondato.In primo luogo, non si verte neppure nell’ipotesi di omesso esame,perché la sentenza impugnata ha espressamente considerato il datoche il convenuto in giudizio aveva dichiarato di essere disponibile allacorresponsione alle attrici della quota a loro spettante relativamentealla somma riportata dall’assegno. Da tale circostanza la sentenza hatratto la conferma che il prezzo non era stato in precedenza pagato enon può il ricorrente dolersi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. deldato che dal fatto esaminato siano state conseguenze diverse da quelleda lui sperate.Inoltre, all’evidenza, il comportamento dell’acquirente in corso diin causa, consistito nell’offerta di pagamento del prezzo indicatonell’atto simulato, non poteva neppure in astratto essere elementodecisivo al fine di escludere l’esistenza della simulazione; ciò in quantosi era trattato comunque di condotta posta in essere dopo ilperfezionamento di quel contratto, e perciò inidonea a fare venire menola simulazione già posta in essere e legittimamente accertata dallaCorte d’appello sulla base della prova presuntiva.7. Con il sesto motivo il ricorrente deduce ex art. 360, co. 1, n. 4cod. proc. civ. la violazione del giudicato nonché assenza dimotivazione, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovutorilevare la carenza di interesse all’appello delle attrici; ciò per ilgiudicato formatosi sul punto della sentenza di primo grado, che avevaNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto determinante l’offerta di pagamento da parte del convenuto;evidenzia che sul punto la sentenza di primo grado non era stataimpugnata, con il relativo passaggio in giudicato che comportaval’inammissibilità dell’appello. Aggiunge che era passato in giudicatoanche il dato del valore dell’immobile pari a euro 489.000,00, comeaccertato dal c.t.u. nominato in primo grado e ritenuto dal Tribunale, eche era passato in giudicato anche l’accertamento, eseguito dalTribunale, sull’esistenza di una donazione indiretta, per essere stato ilprezzo pattuito tra il padre e il figlio inferiore al valore venale dellaquota.7.1. Il motivo, anche a prescindere dalla disamina dei profili diinammissibilità riferiti alle modalità di formulazione, non rispettosedell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ. per la mancanza di precisoriferimento al contenuto dell’appello richiamato, è manifestamenteinfondato.Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, a pag. 6,senza che alcuna deduzione del ricorrente sia di segno diverso, leappellanti avevano proposto appello deducendo l’erronea valutazionedelle risultanze probatorie e la violazione degli artt. 1417 e 2729 cod.civ., laddove il Tribunale non aveva riconosciuto la natura fittiziadell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in realtà dissimulava un atto didonazione dal padre al figlio. Deve escludersi che, a fronte di questocontenuto dell’appello, potessero essere passate in giudicato le singoleargomentazioni con le quali il Tribunale, sulla base del presuppostoerroneo che la quietanza contenuta nel rogito facesse fede fino aquerela di falso, aveva escluso la simulazione della compravendita.Basti richiamare il principio secondo il quale la nozione di parte dellasentenza, alla quale fa riferimento l’art. 329 co. 2 cod. proc. civ. dettatoin materia di acquiescenza implicita e alla quale si ricollega laformazione del giudicato interno, identifica soltanto le statuizioniNumero registro generale 13973/2021Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 19342/2026Data pubblicazione 11/06/2026minime, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibilidi acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia;con la conseguenza che l’appello, motivato con riguardo anche a unosoltanto degli elementi di tale statuizione minima suscettibile digiudicato, apre il riesame dell’intera questione che essa identifica(Cass. Sez. L, 4-2-2016 n. 2217; Cass. Sez. 2, 28-9-2012 n. 16583).8. In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsied euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21-5-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris