Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 36790/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 25/9/2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54-1161 cod. nav., e li condannava alla pena di 400,00 euro di ammenda ciascuno.

2. Rilevato che le imputate hanno proposto comune atto di appello, poi convertito in ricorso per cassazione.

3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché presentata da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; tale iscrizione, infatti, risulta avvenuta il 19/4/2024, mentre l'appello era stato depositato il 29/1/2019.

3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta, per l'appunto, quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 25/9/2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54-1161 cod. nav., e li condannava alla pena di 400,00 euro di ammenda ciascuno. 2. Rilevato che le imputate hanno proposto comune atto di appello, poi convertito in ricorso per cassazione. 3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché presentata da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; tale iscrizione, infatti, risulta avvenuta il 19/4/2024, mentre l'appello era stato depositato il 29/1/2019. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta, per l'appunto, quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13
Sentenza Cassazione n. 36790/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris