CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29420/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, rideterminava, previa esclusione dell’aggravante della premeditazione, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni aggravate anche dal metodo mafioso in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché per avere portato fuori dalla loro abitazione le mazze da baseball utilizzate per cagionare tali lesioni, oltre al delitto di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], di danneggiamentodell’auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA] e dell’incendio dell’autovettura in uso ad [OSCURATO:PERSONA] anni quattro e mesi uno di reclusione. I fatti erano così ricostruiti dal giudice di primo grado. Nella mattinata del 13 luglio 2021 veniva segnalato l’incendio di un ciclomotore sulla via Casciaro del Comune di Castrovillari; contestualmente veniva segnalata la presenza di una persona ferita al centro DEA; il ferito - identificatocome [OSCURATO:PERSONA] - risultava essere anche l’utilizzatore del ciclomotore dato alle fiamme. Successivamente, nel corso della medesima mattinata, veniva segnalato un gruppo di ragazzi che stava danneggiando un veicolo; gli operanti, giunti sul posto, nei pressi di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] vistosamente danneggiata, intestata a [OSCURATO:PERSONA], individuavano un borsello abbandonato contenente i documenti di tale [OSCURATO:PERSONA] , marito della [OSCURATO:PERSONA], e delle tracce di liquido ematico. [OSCURATO:PERSONA], raggiunto in ospedale ove era andato a farsi medicare, affermava di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale. In ragione delle riprese dei sistemi di sorveglianza pubblici emergevanodegli elementi comuni ai due episodi, ovverossia la presenza in entrambe le occasioni di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore blu, appartenete ai soggetti che [OSCURATO:PERSONA] riferiva lo avessero fermato mentre era alla guida del ciclomotore e poi inseguirlo; la presenza di tre persone, una alla guida dell’auto e le altre due che inseguivano [OSCURATO:PERSONA] per colpirlo con delle mazze da baseball che, analogamente, venivano utilizzate per colpire l’auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA]. Identificata, quindi, la targa dell’autovettura presente in occasione di entrambi gli episodi criminosi, si risaliva all’intestatario, tale [OSCURATO:PERSONA] cl.98 che veniva identificato quale conducente, mentre i passeggeri erano identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. ’79 e [OSCURATO:PERSONA]. Veniva eseguita una perquisizione a casa di [OSCURATO:PERSONA] cl. 79 ove venivano rinvenute delle mazze da baseball, una tanica in plastica con residui di carburante, nonchè degli indumenti simili a quelli indossati dai soggetti ripresi dalle videocamere sul luogo dei fatti. A tali episodi ne venivaricollegato un terzo, avvenuto il 12 luglio in serata, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; anche dalle riprese di tale evento era possibile identificare con certezza un’auto [OSCURATO:PERSONA] 156 di colore blu, i tre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale aggressione era ripresa nella suainterezza dalle videocamere che mostravanoSolferino [OSCURATO:PERSONA] cl.’79 che , dopo essere giunto nella piazzaove già si trovava il [OSCURATO:PERSONA], prendeva dal bagagliaio una mazza da baseball, raggiungeva il nipote [OSCURATO:PERSONA] e il suo omonimo che era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; tutti e quattro, poi, raggiungevano [OSCURATO:PERSONA] che picchiavano con la mazza, calci e pugni. Quanto all’episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], una teste av eva visto un ’ auto b lu che si affiancava ad un motorino; due persone che ne scendevano armate di bastoni e una che recava unatanica, poco dopo il ciclomotore prendeva fuoco. Il conducente del ciclomotore, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], riferiva di essere stato tamponato da un ’ a u to, di essere caduto, di aver perso le scar p e e di essersi spaventato perché inseguito e quindi di aver chiesto soccorso al centro DEA dove, in effetti, era stato segnalato un soggetto vistosamente ferito e bisognoso di cure. Dalle riprese delle videocamere veniva identificate un’auto [OSCURATO:PERSONA],e tre persone a piedi che inseguivano un ciclomotore; uno che indossava maglietta bianca e pantaloncini, un altro che indossava maglietta bianca e pantaloni lunghi grigi e un terzo con jeans e maglietta nera. Due dei tre venivano ripresi mentre portavano le mazze da baseball, ovvero le recuperavanoda terra ove verosimilme nt e erano state lanciate. Circa i fatti in danno di [OSCURATO:PERSONA] le immagini estrapolate rendevano un quadro d ei fatti notevolmente diverso da quanto riferito dalla vittima , che affermava di aver avuto un incidente stradale, di cui n on ricorda va i dettagli , avendo sbattuto la testa. [OSCURATO:PERSONA] in uso ad [OSCURATO:PERSONA] veniva affiancata da un’[OSCURATO:PERSONA] di colore blu dalla quale scendevano due individui, uno con magliettabianca e un altro co n una magl i et t a scura che brandivano entrambi delle mazze da baseball con le quali colpivano l’auto per poi porsi all’inseguimentodel conducente. Circa la individuazione dei responsabili, quanto all’episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA] venia riconosciuto con certezza solo [OSCURATO:PERSONA] quale unodei passeggeri dell’[OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] cl. 98; quanto all’epi sodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], veniva individuata la medesima auto e ne scendevano due individui, abbigliati come due dei tre inseguitori di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della perquisizione eseguita a casa di [OSCURATO:PERSONA] cl. 79 veniva visto l’omonimo nipote che indossava ancora la medesima maglietta e gli stessi pantaloncini che recavano un numero sulla coscia e d erano per colore i dentici a quelli indos s ati dal conducentedell’[OSCURATO:PERSONA] effigiata in occasione di tutti i fatti delittuosi . In via conclusiva il giudice di primo grado ritenevariconducibili a [OSCURATO:PERSONA] cl. 98 e a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità e l’utilizzo dell’autovettura, la disponibilità delle mazze da baseball rinvenute nell’abitazione dello zio e degli indumenti identici a quelli indossati dagli aggressori che avevano agito fra il 12 e il13 luglio. La sentenza emessa dalla Corte di Appello condivideva la ricostruzione fattuale contenutanella sentenza di primo grado , supera ndo gli e leme nti di dubbio contenuti nei motivi di appello circa la responsabilità degli imputati e,in accoglimento di un unico motivo di appello, non riteneva sussistente l’aggravante della premeditazione, riducendo così lapena inflitta nel precedente grado di giudizio agli imputati. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA] cl. 98 e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e si articola su otto motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione con riguardo alla commissione dei reati sub 1), 2), 3) e 4). L’affermazione di responsabilità del ricorrente per tutti i fatti contestati discendeva, infatti, dalla presunzione circa la presenza dell’imputato a bordo di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, derivava dal riconoscimento effettuato attraverso un fotogramma da parte dell’operantePanunzio. Rimarcava il ricorrente di avere già eccepito in appello la inattendibilità di detto riconoscimento, stante la scarsa qualità delle immagini, ma la Corte, lungi dal valutaretale riportata criticità, riteneva il riconoscimento certo in ragione del f atto che certamente l a qualità delle immagini acquisite fosse migliore. Tale dato, in realtà, non emergerebbe da nessuno dei fotogrammi che rec a vano immaginivaghe di un volto e, dunque , anche il riconoscimento effettuato dal maresciallo Panunzio doveva ritenersi inattendibile perché operato su un mater i ale visivo d i scarsa qualità. Invero, anche a volere ammettere che l’imputato fosse stato a bordo dell’auto,il fatto che gli orari impressi sulle immagini non fossero stati verificati e che il luogo della ripresa non fosse né prossimo né contiguo a quello in cui e r a no avvenuti i fatti , fa di quel l a circostanza, cioè della presenza dell’imputato a bordo di quell’auto un aspetto del tutto inconferente ai fine di un’affermazione di responsabilità. Analogamente di scarsa conferenza la coincidenza fra il colore della ma g lietta indossata dal [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione e quella del soggetto ripreso nei fotogrammi. Conclusivamente, il ricorrente si doleva del fatto che l’affermazione di penale responsabilità riposasse su un merosospetto e non già su una pluralità di indizi, gravi , precisi e concordanti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., con conseguente violazione di legge per omessa declaratoria di improcedibilità. La doglianza riguarda l’aggravante contestata in relazione all’aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA]. Dalle immagini estrapolate, infatti, emergerebbe come [OSCURATO:PERSONA] venne attinto solo da colpi sferrati senza l’utilizzo di alcuno strumento atto ad offendere, ovvero arma. Per quanto riguarda l‘accenno all’uso di un gancio, lo stesso non potrebbe essere ritenuto integrare l’arma necessaria per contestare l’aggravante . L’assenza di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite faceva ritenere che la stessa dovesse considerarsi insussistente; pertanto, in difetto di entrambe le aggravanti il reato sarebbe procedibile a querela e , quindi , nel c oncreto , improcedibile per difetto della medesima. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen. con riguardo alle lesioni provocate ad [OSCURATO:PERSONA] e correlativa violazione di legge in punto alla procedibilità del reato. Le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA] non vennero provocate con alcuna arma, ma a seguito del tamponamento e il fatto che vi fossero più persone a bordo dell’auto non avrebbe influito sulla dinamica del fatto, non consentendo di integrare l’aggravante. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 339 cod. pen. contestato in relazione all’art. 610 cod. pen. e correlativo vizio di motivazione e violazione di legge per omessa dichiarazione di improcedibilità del reato di cui all’art. 610 cod. pen. Secondo il ricorrente l’impugnato provvedimentoavrebbe errato ne l ritener e integrata l’aggravante delle più persone riunite non contestata nel capo di imputazione, né mediante riferimento numerico alla norma, né nella descrizione della condotta; p ertanto, stante l’omessa motivazione sulla sussistenza dell’aggravanteed il fatto che il reato sia divenuto procedibile a querela, tale improcedibilità avrebbe dovuto essere rilevata. 2.5 Con il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante dell’uso delle armi in relazione all’aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e correlativa violazione di legge per omessa dichiarazione di improcedibilità del reato. In difetto di videoriprese dell’aggressione l’affermazione circa l’utilizzo delle armi discende da una deduzione fatta dalla Corte in ragione della gravità delle lesioni subite; anche con riferimento a questa contestazione l’aggravante della pluralità di persone è rimasta del tutto inesplorata. La conseguenza sul piano processuale è l’improcedibilità del reato per difetto di querela. 2.6 Con il sesto motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento all’aggravante di cui all’art.625 n. 7 cod. pen. come contestata con riferimento all’art. 635 cod. pen. e correlativa violazione di lege per omessa declaratoria di improcedibilità. La sussistenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede sussisterebbe, secondo l’impugnato provvedimento, poiché il danneggiamento principiato presente i l proprietario dell’auto è perdurato anche una volta che quest’ultimo era fuggito, lasciando l’auto alla mercèdegli aggressori. Secondo il ricorrente non vi sarebbe prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse fuggito, poiché non è provato, da un lato, che il soggetto che si allontanava dal luogo dell’aggressione fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], né vi è prova che non fosse semplicemente uscito dall’inquadratura. Indipendentemente dalla sussistenza dell’aggravante, rileva il ricorrente come il delitto di cui all’art. 635 cod. pen. anche laddove aggravato ex art. 625 n. 7 cod. pen. sia divenuto, a seguito del D.Lgs. 31/2024, procedibile a querela. 2.7 Con il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione all’aggravante del metodo mafioso contestata per tutti i reati. Mentre il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l’aggravante con riguardo al metodo mafioso, la Corte territoriale l’ha ritenuta integratanella sua differente qualificazione della finalità agevolativa. Secondo la Corte, stante la comune appartenenza di aggressori ed aggrediti ad un contesto di criminalità organizzata, gli scontri si sarebbero dovuti ricondurre ad un riequilibrio di poteri. Al contrario, secondo il ricorrente, la non esistenza di un gruppo mafioso che facesse capo alla famigliaSolferino o di cui la stessa facesse parte, l’inesistenza di condanne per art. 416 bis cod pen degli imputati escluderebbe la configurabilità dell’aggravantecome declinata dalla Corte territoriale. Secondo il ricorrente, non sussisterebbe detta aggravante nemmeno sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso, poiché si è di fronte ad una rissa da strada. 2.8 Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ciò che la Corte non ha valutato è l’incensuratezza dell’imputato, il suo profilo personologico e il differente profilo partecipativo. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl.’98 è a firma [OSCURATO:PERSONA]Agostino e si articola su nove motivi di doglianza. 3.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dellaresponsabilitàdell’imputato in relazione ai capi da 1) a 6). Le argomentazioni spese dal giudice di primo grado e poi dalla Corte territoriale per sostenere la penale responsabilitàdell’imputato, enucleate nel la proprietà del l ’auto ut i lizzata dagli aggressori ovvero nella corrispondenza fra gli indumenti indossati dall’aggressore e quelli indossati dall’imputato al momento della perquisizione, non superavano le critiche avanzate all’impianto motivazionale di merito dal ricorrente che rilevava come non fosse mai stato ripreso il viso del conducente dell’auto e, come di fatto, non vi fosse alcun certo riconoscimento del ricorrente; il pantaloncino sequestrato recava un numero «20» mentre quello indossato da uno degli aggressori uno «0»; le dichiarazioni del teste Forciniti che aveva dichiarato come l’auto in questione fosse una sorta di auto di famiglia, lasciata a disposizione, con le chiavi attaccate. Anche il profilo personologico dell’imputato, privo di precedenti, poco si attaglia al ruolo di conducente dell’auto. Secondo il ricorrente la Corte territoriale sarebbe pervenuta ad una declaratoria di penale responsabilità sulla scorta di mere deduzioni. 3.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto al riconoscimento delle aggravanti dell’uso delle armi ovvero del numero delle persone in relazione al capo 1) di imputazione. Le lesioni riportate dall’[OSCURATO:PERSONA], infatti, per espressa affermazione dei giudici di merito, erano la conseguenza delle cadute dal motorino, pertanto sarebbe errato il riconoscimento dell’aggravante dell’uso delle armi. Analogamente risulta illogico e contraddittorio il riconoscimento dell’aggravante del numero delle persone, posto che le lesioni erano state cagionate da tamponamento e dalla caduta durante la fuga: la compresenza degli aggressori a bordo dell’auto non ha avuto alcuna influenza sulla causazione delle lesioni. 3.3 Con il terzo motivo di ricorsolamenta violazione di lege e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite in relazione al capo 2) di imputazione. Il ricorrente fa presente che la specifica contestazione dell’aggravante non solo non era stata mossa dall’ufficio di procura ma, in ogni caso, non poteva ritenersi sussistente, poiché la pluralità delle persone non era stata percepita al momento della commissione del reato, poichè i correi erano dentro l’autovettura , quando la vittima venne tamponata e costretta ad interrompere la marcia e a darsi alla fuga. 3.4 Con il quarto motivo contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il fatto di cui al capo 3). Le dichiarazioni della unica teste oculare Zangaro non erano conclusive, poichè ella aveva espressamente escluso di avere visto chicchessia appiccare il fuoco al motociclo, limitandosi ad affermare che il veicolo aveva preso fuoco non appena i due soggetti scesi dall’auto, che si erano avvicinati al medesimo, erano poi rientrati nell’auto; la teste aveva aggiunto che uno dei due recava una tanica del tipo di quelle utilizzate per la benzina. La teste aveva individuato l’auto di una [OSCURATO:PERSONA] 164 e non 156, ma data la distanza non aveva potuto identificare gli autori, pur potendo vedere distintamente la tanica di benzina: questa affermazione contenuta nellasentenza impugnata si appalesava, secondo il ricorrente, all’evidenza contraddittoria. 3.5 Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti dell’uso delle armi e del numero delle persone in relaziona al fatto contestato al capo 4). L’aggravante veniva ritenuta integrata in quanto erano presenti i bastoni, ma tale conclusione non era corretta, perchè prescindeva dall’effettivo utilizzo delle armi, in difetto, poi di una ricostruzione certa della dinamica dell’aggressione perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto illogicoè, poi, il volere derivare la certezza dell’utilizzo dei bastoni dalla gravità delle lesioniriportate dalla vittima. Quanto alla ulteriore aggravante delle più persone riunite, la Corte di appello non spendeva parola a sostegno e il Tribunale si limitava ad un generico richiamo alla imputazione. 3.6 Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede del bene danneggiato. Tale aggravante avrebbe mantenuto la procedibilità di ufficio del reato, secondo entrambi i giudici di merito. A seguito però dell’ entrata in vigore del D. Lgs 31/2024 , anche tale ipotesi di danneggiamento aggravato dall’ esposizione a pubblica fede del bene è divenuta procedibile a querela; decorso inutilmente il termine per la presentazione della medesima a seguito della novella legislativa,il reato è rimasto privo della condizione di procedibilità. 3.7 Con il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle aggravanti del fatto commesso con armi e in più persone riunite in relazione al capo 7). Si tratta dell’aggressione a [OSCURATO:PERSONA]; dalle riprese emergerebbe che la vittima non venne attinta dalla mazza da baseball che era semplicemente presente in loco e che era stata lanciata in direzionedi altro soggetto; quanto al ganci o da traino l o st e sso venn e utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] cl. 79 e proveniva dall’auto del [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di un gancio da traino, il medesimo non potevaconsiderarsi oggetto atto a offendere e dunque nessun porto ingiustificato era stato commesso con riguardo al medesimo. Quanto, poi, all’aggravante delle più persone riunite, ancora una volta sul punto la motivazione è del tutto omessa e, stante l’entità delle lesioni si deve ritenere che l’insussistenza delle aggravanti consegni il reato all’area della procedibilità a querela, dovendosi concludere per l’insussistenza della condizione di procedibilità. 3.8 Con l’ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen. Rileva il ricorrente come del tutto illogicamente la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente l’aggravante sotto il profilo della agevolazione mafiosa, non contestata e nemmeno ritenuta dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto sussistente l’aggravante ma sotto il profilo del metodo mafioso. Secondo la Corte gli episodi contestati si collocherebbero in un contesto di scontri fra diverse fazioni criminali; ciò però non consentirebbe di concludere per la sussistenza dell’aggravante, in quanto non sussiste una cosca [OSCURATO:PERSONA] né un gruppo criminoso cui appartenesse il ricorrente ed inoltre agli imputati non è contestato il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. Non sarebbe configurabile, poi, la suddetta aggravante nemmeno sotto il profilo del metodo criminoso, poichè le modalità utilizzate più che appartenere ad un certo agire malavitoso, sono più tipiche di una rissa da strada. Né è stata accertata la sussistenza di un diffuso alone di intimidazione tale da rendere più facile laperpetrazione dei reati, posto che qualche testimone ha fornito una congrua collaborazione al fine di ricostruire gli accadimenti. 3.9 Con il nono motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, riconoscibili in ragione della incensuratezza, del dato personologico e del differentecontributo partecipativo dato al reato rispetto ai correi. 4. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. 5. In data 6 giugno 2025 venivano depositate le note di replica nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] e una memoria di replica nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini che seguono. E’ necessario in via preliminare tracciare i confini del sindacato di legittimità inerenti il vizio di motivazione, declinati nelle seguenti massime cui si intende dare continuità : in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione. (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01) In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale. (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01) Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - Nel caso concretocon le censure inerenti il vizio di motivazione i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica nei termini sopra accennati - unici vizi della motivazione rilevabili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - bensìuna decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla partecipazione all'aggressione, alla materiale disponibilità delle armi ed al riconoscimento degli autori. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Circo, Rv. 278047 – 01) 2.1 Il primo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. L’impugnata sentenza alla pag. 11 ha ribadito gli elementi di prova e indiziari in base ai quali è pervenuta alla declaratoria di penale responsabilità del ricorrente, riconosciuto da un teste, operante, nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza; analogamente è stato sottolineato come il medesimo al momento controllo da parte degli operanti presso la casa dello zio, indossasse una maglietta identica a quelle che indossava nellevideoriprese. La Corte territoriale ha poi ampiamenteaffrontato la testimonianza a discarico di Forciniti per rilevarne la non decisività al fine di un alibi. Partitamente le sentenze di merito hanno evidenziato- quanto all’aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] - chele riprese immortalavano l’imputato che usciva e si dirigeva verso [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] che al primo si accompagnava; poi iniziava a percuotere [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] cl. 98. Quanto all’aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA], elemento fondamen tale per l a ricostruzione della identità dei colpevoli sono ritenute le dichiarazionidell’operante Panunzio che riconosceva senza ombradi dubbio, come uno dei partecipanti al commando, [OSCURATO:PERSONA],che indossava una maglietta assimilabile a quell a indoss ata da uno degli inseguitori di [OSCURATO:PERSONA]; analogamente quanto all’episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], uno dei due aggressori, scesidall’[OSCURATO:PERSONA], con maglietta bianca, era assimilabile ad u no dei due inseguitori di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori elementi indiziari utili a completare il quadro della responsabilità del ricorrente sono ritenuti la presenzain occasione di tutti e tre gli episodi criminosi della medesima autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] cl. 98 che la utilizzava insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA],la identità degli indumenti indossati dagli inseguitori armati di bastone e quelli nel possesso degli imputati, nonchè il rinvenimento a casa dello zio [OSCURATO:PERSONA] cl. 79 delle mazze da baseball con tracce di vetro e della tanica con tracce di benzina. Non da ultimo le sentenzeevidenziavano i legami familiari fra i soggetti, il fatto che certamente avessero partecipato ad unodegli episodi e che gli altri siano avvenuti con l e medesime modalità, con le medesime armi, con l’utilizzo della medesima auto e che i soggettiraffigurati indossassero il medesimo abbigliamento di coloro che erano stati visti inseguire sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, sottolineando che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ribadendo la impossibilità per il giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio, si deve concludere che nessun vizio di motivazione, nell’accezione ritenuta rilevante dai costanti insegnamenti di qu e sta Corte appare inficiare l’impugnata sentenza che, al contrario di quanto opinato nei ricorsi, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di aporie e di contraddittorietà. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Le aggravanti contestate in relazione al capo 7) sono state correttamente ritenute sussistenti. Al capo 7) è contestato al ricorrente l’aver cagionato lesioni a [OSCURATO:PERSONA] aggravate dall’uso delle armi, essendo stato colpito con un gancio di ferro e da più persone riunite. Secondo la ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito – e non contestata dal ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] veniva colpito con calci e pugni e poi con un gancio in ferro sottratto al [OSCURATO:PERSONA] stesso; i giudici di merito non affermano che egli venne colpito con bastoni o mazze, bensì che [OSCURATO:PERSONA] venne colpito con il bastone; il fatto che il gancio, reperito fortunosamente, sia stato utilizzato per colpire [OSCURATO:PERSONA], circostanza appunto incontestata, integra certamente l’aggravante in oggetto; poiché ilgancio traino è stato utilizzato in quelle circostanze di tempo e luogo con finalità offensive. Tale conclusione è in linea con l’orientamento di legittimità cuiquesto Collegio aderisce, secondo cui il merorinvenimento di un oggetto atto ad offendere, utilizzato - senza soluzione di continuità - a fini offensivi, non integri alcuna delle condotte alle quali l'art. 4 I. 100/1975 assegna rilevanza penale, ma concorre a segnare il disvalore del reato cui accede, rimanendo assorbita nell'aggravante che quell'uso prevede (Sez. 4, n. 822del 27/08/1996, Palumbo, Rv. 205926). Più di recente è stato ribadito in questi termini il medesimo principio, secondo il quale in tema di reati concernenti le armi, non sussiste il porto abusivo di strumento atto ad offendere nel caso in cui l'agente abbia reperito l'oggetto sulla pubblica via e lo abbia utilizzato, senza soluzione di continuità, per l'offesa alla persona, restando tale condotta assorbita nella circostanza aggravante prevista per l'uso dello strumento medesimo : si trattava di lesioni aggravate perchè commesse mediante un relitto ferroso reperito in strada ed immediatamente utilizzato per ledere. (Sez. 5, n. 47773 del 24/10/2022, Zarrillo, Rv. 283955 - 01). Quanto all’aggravante della pluralità degli agenti, come correttamente ricordato dal ricorrente, in tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicchè, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione. (Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Pg, Rv. 283575 - 01) A tal proposito, il giudice di prime cure afferma esplicitamente che la vittima venne colpita da più persone riunite «[OSCURATO:PERSONA] veniva raggiunto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 79 i quali iniziavano a percuoterlo» e in ragione di ciò giunge alla conclusione della sussistenza dell’aggravante, posto che è accertata sia la pluralità delle persone, sia l’esplicito contributo causale di ciascuno dei partecipanti alle lesioni, posto che tutti ebbero a colpire la vittima. 2.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il fatto di cui al capo 1) riguarda le lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestate come aggravate dall’uso delle armi, da più persone riunite, nonché ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod. pen. In tema di lesioni personali, quando la vittima sia stata ferita nel corso di una aggressione caratterizzata da più colpi, sferrati in parte a mani nude ed in parte con l'uso di un'arma impropria, il reato si considera comunque aggravato ai sensi dell'art. 585 cod. pen., senza che rilevi l'eventuale specifica dipendenza della lesione da uno dei colpi portati senza l'arma, atteso che l'azione, se continua e rivolta all'offesa dello stesso bene, va considerata unica ed interamente attuata mediante l'uso dei mezzi impiegati. (Sez. 6, n. 46498 del 16/09/2004, P.g. in proc. Ianniciello ed altri, Rv. 231375 - 01) L’azione aggressiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi unitaria e, dunque, realizzata -come ricostruito nelle sentenze di merito - con l’iniziale tamponamento del motociclo su cui circolava l’[OSCURATO:PERSONA], che cadeva a terra; l’azione lesiva continuava con l’inseguimento della vittima da partedegli aggressori armati di bastoni che venivano anche scagliati nella sua direzione. In ragione del principio espresso da questa Corte nella massima che precede , la circostanza che l’azione sia unitaria e che sia stata attuata ut i lizza ndo i b a stoni, indipendentemente dal fatto che le lesioni riportate dalla vittima siano state procurate proprio con i bastoni, consente di valutarecomunque la condotta come aggravata. Il maggiore disvalore della condotta sussiste per il solo fatto che siano state impiegate, nell’azione lesiva unica, le armi, indipendentemente dal fatto che le medesime siano state utilizzate al fine di cagionare direttamente le lesioni. Circa il carattere unitario dell’azione lesiva, così si è espressa in motivazione la sentenza citata «l'azione va considerata unica quando gli atti di cui si compone sono contestuali, legati dall'unicità di scopo dell'agente e rivolti all'offesa dello stesso bene. Quando ricorre siffatta situazione, in un'aggressione fisica ai danni della vittima che ha riportato lesioni personali, non è possibile distinguere tra lesioni cagionate da calci, da pugni, da testate o da manganellate, trattandosi di atti dell'unica azione che ha cagionato le ferite.» Quanto, poi, all’aggravate delle più personeriunite, la ritenuta sussistenza da parte dei giudici di merito emerge chiaramente dalla ricostruzione della dinamica del fatto : la vittima veniva speronata dall’auto a bordo della quale viaggiavano tutti gli assalitori, che poi lo inseguivano lanciando nella sua direzione i bastoni di cui erano armati. E’ evidente che anche sotto questo profilo la motivazione dell’impugnata sentenza non mostra alcun profilo di contraddittorietà o inadeguatezza. 2.4 Il quarto motivo di ricorso è infondato. Il reato contestato al capo 2) è la violenza privata consumata indanno dell’[OSCURATO:PERSONA] che venivatamponato mentre viaggiava sul suo ciclomotore , venendo così costretto ad interrompere la marcia. Sebbene non vi sia esplicitorichiamo alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite,i giudici di merito la hanno ritenuta sussistente, come emerge dalla sentenza di primo grado che, alla pag. 24, vi fa esplicito riferimento per confermare laprocedibilità ex officio dell’azione penale rispetto a tale reato. Tale operazione ermeneutica si appalesa del tutto corretta, in ragione del principio espresso da questa Corte, secondo il quale il principio della contestazione dell'accusa, risalente a quelli del contraddittorio e dell'esclusiva titolarità dell'azione penale in capo al pubblico ministero, impone che l'imputazione sia chiara e precisa e non offra elementi di dubbio; pur ammettendosi la contestazione implicita, non è consentito al giudice, al fine di individuare una aggravante o la continuazione, estrapolarla "ad nutum" e integrarla con atti diversi da quelli funzionali allo scopo, quali sono il decreto di citazione, l'interrogatorio, l'ordinanza di custodia cautelare (Sez. 5, n. 10518 del 21/04/1999, Camilleri, Rv. 214401 - 01). Nel caso in esamel ‘ aggravante in oggetto emerge dalla descrizione della condotta come contenuta nel capo di imputazione sub 2) e come anchedescritta nel capo sub 1), che ricomprende, a livello meramente descrittivo, anche il reato di cui al capo 2); come visto al capo 1) detta aggravante è esplicitamente constata. Dunque, il giudice di merito, lungi dall’estrapolare ad nutum , ovvero anche a sorpresa , una aggravante non contestata, la ha ricavata in qu a nto suss is t e nt e n e lla descriz i one naturalistica della condotta, pur in difetto di esplicito riferimento numerico alla stessa. 2.5 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta l’insussistenzadell’aggravante dell’uso delle armi nell’azione in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 4). Ancora una volta la censura parrebbe appuntarsi sulla illogicità o contraddittorietà della motivazione, pur contestando, in realtà,il risultato del procedimento motivazionale che non viene condiviso e che si vorrebbe sostituire con altro. La sentenza di primo grado affronta la ricostruzionedell’azione lesiva alle pagg 9 e 10 in ragione delle immagini dellevideocamere che sorreggono un’aggressione alla persona e alla vetturaa colpi di mazza, anche se le immagini non hanno immortalato l’a gg ressione fisica; è però assolutamente condivisibile il ragionamento logico fatto nel provvedimento di merito circa lasussistenza dell’aggravante per l’azione lesiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], visto che nel corso dellamedesima, almeno per la parte filmata , gli a g gressor i avev a no b randito le mazze che avevano anche utilizzato per danneggiare l’autovettura. Richiamando, dunque, ancora una volta il principio espresso con Sez. 6, n. 46498 del 16/09/2004, P.g. in proc. Ianniciello ed altri, Rv. 231375 – 01, dovendosi ritenere l’unitarietà dell’azione lesiva, non scorporabile i segmenti distinti, emerge la correttezza della conclusione cui sono giunti i giudici del merito. 2.6 Il sesto motivo è fondato. Il delitto di cui al capo 5), cioè il danneggiamento della vettura in uso ad [OSCURATO:PERSONA], come aggravato dallaesposizione alla pubblicafede della autovettura è divenuto procedibile di ufficio a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dalla L. 31/2024 : pacificamente la querela non venne presentata nei termini. Il sostituto procuratore generale, nelle sue conclusioni, sottolinea come,pur essendo mutato il regime della procedibilità del fatto come aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen., la procedibilità ex officio delmedesimo è mantenuta in ragione della entrata in vigore della L. 60/2022 che ha reso procedibile di ufficio i fatti aggravanti ex. art. 416 bis 1 cod. pen., originariamente procedibili e querela. Tale conclusionenon è condivisibile, p oichè si p o ne in contrasto con i pri ncipio espresso dalla seguente massima di questa corte, cui si intende dare continuitàsecondo cui, i n tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La, Rv. 287440 - 01). Come ricordato in motivazione, la giurisprudenza di questa Corte hada tempo affermato la natura mista, sostanziale e processuale, della querela (v., ad es., Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01; su un piano generale, v., di recente, Corte cost., sent. n. 151 del 2023), traendone la coerente conseguenza che, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lqs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormenteall'intervenuta modifica. Valendo, dunque, il principio dell’applicazione del regime più favorevole al reo ex art. 2 comma 4 cod. pen., ovvero quello della procedibilità a querela, i rilievi critici del ricorrente sono sotto questo profilo corretti, non potendosi applicare -come suggerisce il procuratore generale - retroattivamente il regime deteriore introdotto dalla L. 60/2023, che consentirebbe di ritenere procedibile d’ufficio il reato in oggetto. Le superiori considerazioni comportano l’annullamento senza rinvio in parte qua dell’impugnatasentenza con elisione della pena inflitta per detto reato, improcedibile per difetto di querela, nella misura di un mese di reclusione per ciascuno degli imputati. 2.7 Il settimo motivo di ricorso è infondato. L’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen. è contestata con riferimento ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 7). La lettura della contestazione di cui ai citati capi consente di affermare che l’aggravante mafiosa è stata esplicitata sia sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso, sia sotto il profilo della finalità agevolatoria “con metodo mafioso…oltre che per incrementare il prestigio criminale su territorio”. La contestazione in forma alternativa di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive. In tal caso, la condanna per uno solo dei profili integranti l'aggravante in questione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza. (Sez. 5, n. 18635 del 14/02/2017, Barra, Rv. 270019 - A fronte di tale tracciato accusatorio, il giudice di primo grado alle pagg. 26 e segg della motivazione ha ritenuto sussistente detta aggravante sotto entrambi i profili, evidenziando sia le caratteristiche dell’azione,definita plateale e sfrontata, sia l’aspetto agevolativo della consorteria, collocando le condotte all’interno di una contrapposizione fra gruppi rivali al fine di assicurarsi il controllo del territorio; ha altresì richiamatoi legami dei soggetti coinvolti con la criminalità organizzata. Ulteriore elemento che evidenziava era la palese intimidazione esercitata con tale condotta sulle vittime che o negavano di essere state aggredite, ovvero affermavano di non ricordare né le modalità dell’aggressione, né l’identità degli aggressori. Nel medesimo solco tracciato dal Tribunale di Castrovillari si è posta la impugnata sentenza della Corte territoriale che ha ribadito la sussistenza dell’aggravante sotto entrambi gli aspetti;tale sentenza sottolinea, poi, che l’aggravante è stata ritenuta sussistente in via definitiva per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] cl. 79. Le conclusioni cui sono pervenuti in manierasostanzialmente sovrapponibile entrambi i giudicidi merito si pongono nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità circa la definizione della consistenza della aggravante in oggetto, nellasua duplice declinazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio di tale aggravante è quella dicontrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità, l’ atteggiamento di coloro che, facciano o meno parte di un'associazione di stampo mafioso, si comportino, comunque, "da mafiosi". Dunque, la circostanza in parola si caratterizza per il fatto che le modalità esecutive del reato devono «evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), capace di determinare «una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01). Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi. (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02) Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marciano', Rv. 281027 - 01) La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01). Poste tali premesse,nessun vizio motivazionale o violazione di legge è rinvenibile nella motivazione della sentenza della Corte territoriale, che ha, come detto, agganciandosi alle argomentazioni del giudice di primo grado, individuato nell’agire degli imputati non solo le caratteristichetipiche della condotta mafiosa, ma anche la finalità di agevolare il gruppo criminale di riferimento, a discapito degli avversari, indipendentemente dalla sussistenza di una ben identificata compagine mafiosa di rifermento, ben potendo ipotizzarsi la volontà di affermarsi di un nuovo centro di potere criminale,facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], a discapito degli altri, pacificamente riconducibili al clan [OSCURATO:PERSONA]-Morfè. 2.8 L’ottavo motivo di ricorso è infondato. Lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata pedissequa valutazione degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della invocata concessione. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) È stato anche affermato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). La concedibilità delle attenuanti è stata motivata in ragione del tipo di movente delle loro azioni, del carattere violento degli imputati, per come evincibile dalle loro condotte, nonostante la giovane età, dalla assenza di segnali di resipiscenza :tali argomentazioni sono sufficienti ad ancorare un motivato rigetto; né, d’altra parte, a fronte di una motivazione completa e coerente, sul Tribunale incombeva alcunulteriore onere motivazionale, correlato specificamente alle argomentazioni difensive. 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. 98 è fondato limitatamente al sesto motivo che è sovrapponibile al sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la ragioni esposte al punto 2.6. 3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La declaratoria di penale responsabilità è fondata su una valutazione di congruit à , precisione e concordanza degli elementi indiziari in atti a carico dell’imputato, non scalfita dalle ragioni di gravame, superate dalle motivazioni dell’impugnata sentenza. Il ricorrente fa cenno al fatto che alla pag. 8 della sentenza di appello la Corte abbia affermato che alla guida dell’autovetturaci fosse [OSCURATO:PERSONA] cl. 79, affermazione che è -all’evidenza - frutto d i un l a m p a nte lapsu s , poiché, dal tenore com p l e ssivo della argomentazione, è ev i d en t e c h e si tratta va dell’omonim o più giovane. In ogni caso, a fronte della ricostruzione degli elementi di prova a carico dell’imputato, valutati anche sotto la lente delle osservazioni criticheprovenienti dalla difesa, il ricorso non è stato in grado di apportare alcun elemento di specificità tale da comprovare la sussistenza del lamentato vizio motivazionale. Non solo, come ricordano le sentenze di merito, l’imputato egli era l’intestatario e l’utilizzatore dell’auto utilizzata dal commando in tutti e tre gli episodi eveniva riconosci uto in occasione dell’aggressione a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,il cond u cente de l l’auto nel mome n to in cui veniva ripreso indos s ava dei calzoncini recanti una cifra identica a quellaposta sui calzoncini dell’imputato al momento dellaperquisizione effettuata a casa dello zio omonimo; a tali argomentazioni la impugnata sentenza aggiunge che gli episodi criminosi contestati sono riferibili al medesimo gruppo di soggetti. 3.2. Il secondo motivo è infondato per le ragioni esposte al superiore punto 2.3. 3.3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni esposte al punto 2.4 3.4 Il quarto motivo è infondato. Le doglianze del ricorrente investono la apoditticità della motivazione circa la ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della teste Zangaro, nonché la contraddittorietà della medesima motivazione. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01) In relazione alle dichiarazioni testimoniali della Zangaro nessun travisamento della prova si è verificato, poichè la Corte territoriale non ha affermato che la donna avesse visto appiccare il fuoco; anzi ha ribadito in motivazione che tale dato non è stato riferito; la teste ha però riferito che non appena i due soggetti che aveva visto vicino al motociclo erano risaliti in auto, il mezzo si era infiammato e che uno dei due aveva con sé una tanica di plastica. Nessunacontraddittorietà si appalesa nell’impianto arg o me n tativo cont e sta t o, posto che la Corte ha semplicemente accorpato gli elementi indiziari a sua disposizione, interpretandoli univocamente al fine di dedurre dai medesimi il dato non conos c iut o , ovverossia che il fuoco sia stato appiccato dai due individui scesi dall’ [OSCURATO:PERSONA] intestata all’imputato. La circostanza che la teste abbia visto la tanica, ma non l ’innesco del fuoco , viene del tutto plausibilmente e coerentemente spiegata nella sentenza impugnata in ragione della distanza rispetto al motociclo e non vi è contraddizione rispetto al fatto che invece altri particolari ben più visibilisi a no stati percepiti . 3.5 Il quinto motivo è infondato per le ragioni esposte al punto 2.5 3.6 Il sesto motivo di ricorso è fondato per le ragioni di cui al superiore 2.6 3.7 Il settimo motivo è fondato per le ragioni di cui al superiore 2.2 3.8 L’ottavo motivo è infondato per le ragioni di cui al punto 2.7 3.9 Il nono motivo è infondato. Lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata valutazione delle argomentazioni difensive offerte sul punto; anche per quanto riguarda la disamina di tale motivo si rimanda a quanto osservato al superiore punto 2.8, stante l’unitarietà della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato rispetto ad entrambi gli imputati e l’identità delle critiche mosse alla medesima. 4.Quanto al contenuto della memoria e della nota di replica si deve sottolineare che entrambe sono state depositate tardivamente, senza il risp e tto dei cinq u e giorni liberi dall’udienza come richiesto dall’art. 611 cod. proc. pen.; come è stato affermato in un recente arresto di questa Corte, cui si intende dare continuità, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono t