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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44272/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge ex art. 157 cod. pen., sostenendo che il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza di appello.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

All'imputata è stata correttamente contestata (in ragione delle condanne che risultano dal certificato penale)la recidiva reiterata infraquinquennale (recidiva ritenuta dai giudici di merito), sicché il termine prescrizionale, da indicarsi nella data del 14 giugno 2025, non era certamente decorso al momento della pronunzia della sentenza di appello.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge ex art. 157 cod. pen., sostenendo che il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza di appello. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. All'imputata è stata correttamente contestata (in ragione delle condanne che risultano dal certificato penale)la recidiva reiterata infraquinquennale (recidiva ritenuta dai giudici di merito), sicché il termine prescrizionale, da indicarsi nella data del 14 giugno 2025, non era certamente decorso al momento della pronunzia della sentenza di appello. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44272/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris