CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18604/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8278-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , nello studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] ZEBIOn. 43, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 5790/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.3.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 1174/2016, accoglieva la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione il Guerrera e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 5790/2019, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) violazionee falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, Cost.116 cpc, 1158 e 2697 cc,_in relazione all’ art, 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; violazione della regola probatoria del “al di la di ogni ragionevole dubbio” applicabile in tema di usucapione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato, nel caso di specie, i presupposti di fatto per il riconoscimento dell’usucapione, in difetto della prova rigorosa prevista per la configurazione della fattispecie acquisitiva; 2) mancata ammissione della consulenza tecnica e delle richieste ex artt. 210 e 118 e.p.e.; nullità della sentenza, in relazione agli artt. 132, n. 4, e 360, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; 3) violazione di legge per motivazione apparente, in relazione agli artt. 360, n. 4 e 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza per “error in procedendo”, ai sensi dell'art. 360 ¢.p.c., comma 1, n. 4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di accoglimento di domanda di usucapione e di inefficacia parziale di contratto di compravendita immobiliare. Primo e secondo motivo: inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché attingono, rispettivamente, la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta del giudice di merito di non ammettere le istanze istruttorie proposte dal ricorrente. Sul primo profilo, va ribadito che lavalutazione delle prove e la scelta, operata dal giudice di merito, degli elementi più idonei a sorreggere la motivazione, involgono accertamenti in punto di fatto riservati al giudice di merito, il quale non incontra “… altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Sul secondo profilo, va invece tenuto conto che la scelta dei mezzi di prova da ammettere costituisce prerogativa del giudice di merito, è oggetto di statuizione a carattere ordinatorio ex art. 356 c.p.c. (Cass. Sez.3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012 , Rv. 621707) e va condotta evidentemente ex ante, in relazione, cioè, all’inerenza della prova richiesta rispetto all’oggetto della domanda ed alla sua astratta rilevanza, e non ex post, ovverosia sulla base dell’esito concreto della prova stessa; quest’ultimo, infatti, è oggetto di apprezzamento sotto i profili dell’attendibilità del testimone e della decisività, in concreto, delle sue dichiarazioni (Cass. Sez.3, Sentenza n. 7763del 30/03/2010 , Rv. 612273). Terzo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché denuncia l’apparenza della motivazione, non configurabile, tuttavia, in quanto la Corte di Appello ha esaminato le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, dando atto delle ragioni per cui ha considerato scarsamente credibili talune dichiarazioni dei testi ed alcune circostanze di fatto (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza), rispetto ad altre. Sul punto, va ribadito che a tenore dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “…si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv.629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Nessuna delle ipotesi indicate dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel precedente appena richiamato, è configurabile nel caso di specie”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre di dover rigettare l’istanza di differimento dell’udienza proposta dalla parte ricorrente con la memoria illustrativa, al fine di consentire l’acquisizione dei fascicoli di ufficio del giudizio di merito, attesa la palese inammissibilità dei motividi ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto d al terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre