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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18891/2025

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Livorno in data 30.5.2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo A) in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per non aver commesso il fatto confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, [OSCURATO:PERSONA] e Radiomobile, compendiata nell'informativa di P.G. del 9 febbraio 2017.

Nell'ambito di una diversa attività investigativa, dalle dichiarazioni del detenuto [OSCURATO:PERSONA] emergeva che nel giugno 2016, nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], veniva introdotta sostanza stupefacente del tipo hashish o marijuana, poi spacciata ai detenuti per il tramite anche di un agente della Polizia penitenziaria.

Posta sotto intercettazione l'utenza del sospettato e poi dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], che originariamente ivi detenuto aveva ottenuto di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, dalle intercettazioni emergeva la gestione di un'attività illecita tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], entrambi in regime di detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA], in cui gli stessi facevano riferimento all'investimento di consistenti somme di denaro nella compravendita di beni indicati con linguaggio criptico come "macchine" o "motorini" di cui peraltro non risultavano fare commercio.

Acquisiti i tabulati telefonici relativi alle due utenze ed effettuati gli accertamenti mediante i circuiti telematici Sisal, si riscontrava che i versamenti venivano effettuati mediante ricariche postpay dai prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non essendo gli stessi in condizione di muoversi), ed in particolare dal fratello [OSCURATO:PERSONA], emergendo un consistente flusso di denaro (pari a circa euro 20.000,00 in due mesi) versato dai Nacca in favore di quattro carte postpay, tre delle quali intestate a persone dimoranti nel napoletano ed una quarta a [OSCURATO:PERSONA], che al tempo risultava sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Genova, ma che in passato era stato ristretto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'attività di intercettazione, incrociata con i dati delle ricariche induceva quindi ad ipotizzare che i due fratelli Nacca, benché si trovassero in detenzione domiciliare, gestissero un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio elbano che svolgevano grazie ai rifornimenti provenienti da Genova e da Napoli.

Tale ipotesi trovava conferma in quanto accertato il 7.12.2016 in quanto veniva intercettata una telefonata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] che preannunciava il suo arrivo sull'isola D'Elba.

Effettuato un servizio di osservazione in pari data si procedeva al controllo dell'Orrù appena sbarcato mentre si incontrava con tale [OSCURATO:PERSONA].

La perquisizione permetteva di rinvenire in suo possesso circa 5kg di sostanza stupefacente di tipo hashish costituita da 50 panetti da 100 gr. circa custoditi all'interno del suo zaino.

Una volta arrestato l'Orrù, nel periodo di permanenza in caserma, si constatava che sulla sua utenza pervenivano numerose chiamate sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA].

La perquisizione poco dopo svolta presso [OSCURATO:PERSONA] consentiva di accertare i suoi contatti con il Raso ed i suoi tentativi di contatto con l'Orrù.

Quest'ultimo in sede di interrogatorio aveva ammesso il trasporto di stupefacente da Genova ma non aveva menzionato né il mittente né i destinatari.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di tale compendio probatorio, costituito dalle intercettazioni, dai tabulati e dal servizio di osservazione svolto dalla P.G. oltre che dall'esito dell'arresto e della perquisizione di Orrù, riteneva fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del reato di cui al capo A) in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale riteneva fossero coinvolti i fratelli Nacca ed il Raso.

Non riteneva invece sufficientemente provata la sussistenza degli altri episodi contestati al capo A) né della fattispecie di cui al capo B), in quanto l'esborso di denaro verso i soggetti campani non risultava univocamente connesso all'acquisto di stupefacente.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Gip escludeva per tutti gli imputati la contestata recidiva ma riteneva insussistenti i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Il giudice d'appello riteneva meritevole di accoglimento solo l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non risultando la prova certa del suo coinvolgimento nell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto.

Riteneva invece infondati gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando il medesimo motivo.

Con detto motivo invocano la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

Rilevano che alla data di celebrazione dell'udienza in appello risultava maturato il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 in relazione alla fattispecie contestata consumata in data 7 dicembre 2016.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Ed invero, dall'esame dell'incarto processuale, risulta che il giudizio di appello, originariamente fissato per la data del 12.2.2024, veniva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A detta udienza il processo veniva nuovamente rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento dell'imputato, con sospensione di giorni 60 a decorrere dalla data di cessazione dell'impedimento.

Ne deriva, pertanto, che alla data di discussione del giudizio di appello, ovvero il 16.7.2024, il termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) con la predetta sospensione non era ancora maturato.

3. In conclusione, i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Livorno in data 30.5.2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo A) in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per non aver commesso il fatto confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, [OSCURATO:PERSONA] e Radiomobile, compendiata nell'informativa di P.G. del 9 febbraio 2017. Nell'ambito di una diversa attività investigativa, dalle dichiarazioni del detenuto [OSCURATO:PERSONA] emergeva che nel giugno 2016, nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], veniva introdotta sostanza stupefacente del tipo hashish o marijuana, poi spacciata ai detenuti per il tramite anche di un agente della Polizia penitenziaria. Posta sotto intercettazione l'utenza del sospettato e poi dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], che originariamente ivi detenuto aveva ottenuto di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, dalle intercettazioni emergeva la gestione di un'attività illecita tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], entrambi in regime di detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA], in cui gli stessi facevano riferimento all'investimento di consistenti somme di denaro nella compravendita di beni indicati con linguaggio criptico come "macchine" o "motorini" di cui peraltro non risultavano fare commercio. Acquisiti i tabulati telefonici relativi alle due utenze ed effettuati gli accertamenti mediante i circuiti telematici Sisal, si riscontrava che i versamenti venivano effettuati mediante ricariche postpay dai prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non essendo gli stessi in condizione di muoversi), ed in particolare dal fratello [OSCURATO:PERSONA], emergendo un consistente flusso di denaro (pari a circa euro 20.000,00 in due mesi) versato dai Nacca in favore di quattro carte postpay, tre delle quali intestate a persone dimoranti nel napoletano ed una quarta a [OSCURATO:PERSONA], che al tempo risultava sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Genova, ma che in passato era stato ristretto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'attività di intercettazione, incrociata con i dati delle ricariche induceva quindi ad ipotizzare che i due fratelli Nacca, benché si trovassero in detenzione domiciliare, gestissero un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio elbano che svolgevano grazie ai rifornimenti provenienti da Genova e da Napoli. Tale ipotesi trovava conferma in quanto accertato il 7.12.2016 in quanto veniva intercettata una telefonata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] che preannunciava il suo arrivo sull'isola D'Elba. Effettuato un servizio di osservazione in pari data si procedeva al controllo dell'Orrù appena sbarcato mentre si incontrava con tale [OSCURATO:PERSONA]. La perquisizione permetteva di rinvenire in suo possesso circa 5kg di sostanza stupefacente di tipo hashish costituita da 50 panetti da 100 gr. circa custoditi all'interno del suo zaino. Una volta arrestato l'Orrù, nel periodo di permanenza in caserma, si constatava che sulla sua utenza pervenivano numerose chiamate sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]. La perquisizione poco dopo svolta presso [OSCURATO:PERSONA] consentiva di accertare i suoi contatti con il Raso ed i suoi tentativi di contatto con l'Orrù. Quest'ultimo in sede di interrogatorio aveva ammesso il trasporto di stupefacente da Genova ma non aveva menzionato né il mittente né i destinatari. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di tale compendio probatorio, costituito dalle intercettazioni, dai tabulati e dal servizio di osservazione svolto dalla P.G. oltre che dall'esito dell'arresto e della perquisizione di Orrù, riteneva fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del reato di cui al capo A) in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale riteneva fossero coinvolti i fratelli Nacca ed il Raso. Non riteneva invece sufficientemente provata la sussistenza degli altri episodi contestati al capo A) né della fattispecie di cui al capo B), in quanto l'esborso di denaro verso i soggetti campani non risultava univocamente connesso all'acquisto di stupefacente. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Gip escludeva per tutti gli imputati la contestata recidiva ma riteneva insussistenti i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Il giudice d'appello riteneva meritevole di accoglimento solo l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non risultando la prova certa del suo coinvolgimento nell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto. Riteneva invece infondati gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando il medesimo motivo. Con detto motivo invocano la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Rilevano che alla data di celebrazione dell'udienza in appello risultava maturato il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 in relazione alla fattispecie contestata consumata in data 7 dicembre 2016. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. Ed invero, dall'esame dell'incarto processuale, risulta che il giudizio di appello, originariamente fissato per la data del 12.2.2024, veniva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A detta udienza il processo veniva nuovamente rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento dell'imputato, con sospensione di giorni 60 a decorrere dalla data di cessazione dell'impedimento. Ne deriva, pertanto, che alla data di discussione del giudizio di appello, ovvero il 16.7.2024, il termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) con la predetta sospensione non era ancora maturato. 3. In conclusione, i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della C
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