CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28197 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Da C.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA], dal Prof. Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] sul consumo di gasolio- Agevolazione-punto 11 Tabella A del TUA-rinuncia al ricorso- estinzione marcomiccines@[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL];simoneginanneschi@pec.o rdineavvocatifirenze.it; -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 388/09/18 depositata in data 22 febbraio 2018, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -C.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, aveva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 434/01/2014 della Commissione Tributaria provinciale di Arezzo che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso il provvedimento n. 1587/2014 con il quale l’Ufficio delle Dogane aveva respinto una serie di istanze di rimborso della somma complessiva di euro 856.752,28 a titolo di di accise asseritamente versate in eccedenza sul gasolio utilizzato, negli anni 2010-2012, per la autoproduzione di energia elettrica, sul presupposto dell'indebita applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata ai sensi del punto 11 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA); -la CTR, in punto di diritto , ha osservato che:1) dalla verifica condotta dall’Ufficio delle Dogane erano emersi elementi gravi, precisi e concordanti sia dell’assenza del requisito dell’autoproduzione e produzione di energia, sia - comunque - del mancato accollo da parte di C.M.E. delcosto dell’accisa sul gasolio utilizzato per produrre energia elettrica con i gruppi elettrogeni dalla stessa noleggiati a terzi e, dunque, della mancanza del presupposto del rimborso richiesto; 2) in particolare, era fondata la contestazione dell’assenza del requisito di autoproduzione o produzione di energia elettrica atteso che dall’esame dei contratti stipulati dalla stessa C.M.E. era emerso che la società noleggiava i propri gruppi elettrogeni ai clienti a volte fornendo il gasolio fatturato insieme al noleggio a carico del committente senza che fosse dimostrato se nel costo del gasolio fosse stata scorporata l’accisa poi chiesta a rimborso, spesso senza il gasolio che veniva acquistato direttamente dal committente al quale veniva rilasciata la fattura e il DAS; pertanto, le modalità di produzione e utilizzazione dell’energia elettrica non potevano essere riconducibili né all’autoproduzione per diretta utilizzazione (ossia consumo interno) dell’energia stessa per l’attività di impresa svolta né alla produzione, difettando un contratto di committenza di un servizio di produzione di energia elettrica (tale non essendo il noleggio del gruppo elettrogeno che lasciava in capo al noleggiante i rischi dell’uso del macchinario dovendo quest’ultimo solo garantireil funzionamento dell’impianto) 2) quanto al profilo del contestato mancato accollo da parte di CME del costo dell’accisa sul gasolio fornito e dunque dell’assenza del presupposto al rimborso dell’accisa, a fronte di elementi presuntivi forniti dall’Ufficio circa l’avvenuta traslazione del tributo sui clienti (dichiarazioni del legale rappresentante della stessa in ordine alla ricomprensione nella fattura per il servizio reso al locatario anche del costo relativo al gasolio consumato nel periodo del noleggio; previsione nei contratti di noleggio stipulati, nel periodo 1/1/2009- 5/5/2014, con la McDonal’s Development, di un prezzo al litro superiore al prezzo medio del gasolio per autotrazione; mancata produzione da parte della società dei DAS relativi alla fornitura di gasolio) la società contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione atta a comprovare “di avere sostenuto effettivamente il costo del gasolio senza che esso [fosse]stato trasferito ai propri clienti o [fosse] stato da questi ultimi direttamente corrisposto”; 3) infondata era la doglianza sollevata nelle controdeduzioni dalla società contribuente circa la violazione del principio di affidamento (per avere quest’ultima conseguito licenze di esercizio come autoproduttore di energia elettrica e avendo ottenuto pacificamente i rimborsi in passato) atteso che la contestazione atteneva alla sussistenza dei presupposti legittimanti il rimborso di imposta oltre che delle precondizioni e/o requisiti per accedere al rimborso stesso; -l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso; -parte ricorrente ha depositato memoria; Considerato che -con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in combinato con gli artt. 116 c.p.c. e 19 del d.l. n. 688 del 1982, nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 332 del 2002, 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, per avere la CTR ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di rimborso in questione desumendo - in violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, nonché delle regole in tema di prudente apprezzamento delle prove e di valutazione di quelle presuntive –la mancata prova del pagamento dell'accisa da parte della contribuente da elementi presuntivi (quali la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società circa la ricomprensione nella fattura per il servizio reso ai clienti noleggianti i gruppi elettrogeni della società anche del costo relativo al gasolio consumato nel detto periodo descritto con la dizione “pronto per l’uso” oppure “compreso ore moto”; l’applicazione nei contratti di noleggio intercorsi con la McDonald’s Development, di un prezzo al litro di gasolio superiore rispetto a quello medio praticato alla pompa nel medesimo periodo; la mancata produzione dei DAS relativi alla fornitura di gasolio) privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non essendo la presenza del prezzo del gasolio- comunque sempr e concorrenziale - nella determinazione del corrispettivo complessivo del servizio offerto da CME di per sé sintomatica della presunta traslazione dell’accisa in capo alle committenti della società, né essendo possibile attraverso i DAS (peraltro, nella specie, esibiti all’Ufficio delle Dogane) riferire la singola partita di gasolio ad una determinata officina elettrica mobile, dovendosi dare esclusiva rilevanza al consumo di energia direttamente testimoniato dal contatore sigillato del gruppo elettrogeno; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett.b) e 53, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 504/95 (TUA) in combinato disposto con il punto 11 della Tabella A del predetto decreto nonché dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto ai cui agli artt.1362 e segg. c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di rimborso in questione in quanto “anche la contestazione sull’assenzadel requisito di autoproduzione o produzione di energia ” era stata fondatamente sollevata dall’Ufficio delle Dogane sul presupposto che le modalità di produzione e utilizzazione dell’energia elettrica non fossero riconducibili né all’autoproduzione per diretta utilizzazione (ossia consumo interno) dell’energia stessa per l’attività di impresa svolta né alla produzione, difettando un contratto di committenza di un servizio di produzione di energia elettrica (tale non essendo il noleggio del gruppo elettrogeno che lasciava in capo al noleggiante i rischi dell’uso del macchinario dovendo quest’ultimo solo garantire il funzionamento dell’impianto); in particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello: 1) avrebbe, in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., qualificato i contratti stipulati dalla C.M.E. con i committenti come contratti di noleggio dei gruppi elettrogeni mobili della stessa contribuente in luogo che, alla luce delle clausole negoziali, come appalti di servizi (inclusivi dell’assistenza tecnica, manutenzione, dotazione di attrezzatura varia, presenza di proprio personale etc.) con assunzione del rischio imprenditoriale da parte della contribuente medesima; b) avrebbe erroneamente negato in capo alla C.M.E.la qualifica di autoproduttore o quantomeno di produttore di energia, quale presupposto per il riconoscimento dell’agevolazione in questione, ancorché, a prescindere dalla fattispecie negoziale nella quale fosse sussumibile l’attività della società, l’utilizzo dell’energia elettrica per usi propri si ravvisasse anche da parte del soggetto impiegante l’energia elettrica per realizzare finalità proprie dell’oggetto sociale o dell’attività dell’impresa e la CME fosse titolare di attive licenze di esercizio trasformate da autoproduttore a produttore di energia elettrica; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatti controversi e decisivi tra le parti avendo la CTR ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di rimborso in oggetto trascurando di considerare fatti dedotti e documentati dalla società nei gradi di merito (quali la titolarità di licenze fiscali di esercizio di gruppi elettrogeni, dotati di contatori regolarmente sigillati, la stipula di contratti di appalto di servizi, la esibizione in corso di verifica di documenti di acquisto del gasolio, la corretta quantificazione, sulla base dei consumi di energia rilevati dai contatori e della relativa “conversione” in gasolio utilizzato, dell’accisa sulla fonte energetica chiesta a rimborso; il regolare assolvimento dell’accisa sulla produzione di energia elettrica; l’assenza di richieste di rimborso da parte dei clienti della contribuente) dai quali potersi desumere la sussistenza di tutti i requisiti idonei ad inquadrare l’attività di CME nell’autoproduzione o, quantomeno, nella produzione di energia elettrica nonché dei presupposti legittimanti la pretesa restitutoria; - con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212/00 per avere la CTR ritenuto erroneamente non violato il principio del legittimo affidamento in quanto la contestazione in questione atteneva alla sussistenza dei presupposti legittimanti il rimborso di imposta oltre che delle precondizioni/requisiti per potere accedere al rimborso stesso sebbene l’Ufficio-con un comportamento positivo- avesse riconosciuto, per ben dieci anni e nel contesto di specifici controlli, la sussistenza di tutti i requisiti che la normativa e la prassi amministrativa prevedevano ai fini dell’erogazione dei rimborsi medesimi ingenerando nella contribuente un legittimo affidamento; -in prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato rinuncia agli atti dello stesso che risulta regolarmente notificata alla controparte; -la rinuncia -alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte - produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese (da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020; Cass. sez. 5, n. 36915 del 2022). - sussistono giusti motivi - in considerazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18863/2020; Cass. n. 19456/20; Cass. n. 18863 del 2020) formatasi sulla nozione di autoproduttore di energia elettrica da fonti rinnovabili (dedotta con il secondo motivo di ricorso) successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contrib