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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19592/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha subordinato lasospensione condizionale della pena all’espletamento di attività socialmente utileRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Cagliari,all’esito di giudizio di applicazione pena su richiesta delle parti, ha applicato adAlessandro Tulifero la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 120 di multa, per ilreato di furto aggravato, con sospensione condizionale della pena, subordinata allaprestazione di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di ottomesi.2.

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo chela disposizione di cui all’art. 165 cod. pen. (anche nell’interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità) stabilisce che la prestazione di attività non retribuitain favore della collettività non possa avere una durata superiore a quella della penasospesa (nella specie pari a mesi quattro) e chiede pertanto l’annullamento dellasentenza impugnata in relazione a tale punto della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Preliminarmente occorre soffermarsi sull’ammissibilità del ricorso ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, come noto, limita fortemente lapossibilità di sollecitare il controllo di legittimità sulle sentenze di applicazionepena, a quelle sole decisioni che contrastino «con la volontà espressa dalle parti oche costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecitooggetto di cognizione» (secondo quanto indicato nella sentenza Sez.

U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).La disposizione citata, in particolare, prevede che il pubblico ministero el'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 5352del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 – 01), nel soffermarsi sull’ampiezzadella categoria di “pena illegale”, hanno posto in evidenza che le questioni attinentiall'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sonoestranee a detta nozione.Si è osservato, in proposito, che la sospensione condizionale della pena, findalla sua introduzione, si è qualificata come una «misura, in senso lato, alternativaalla detenzione, rispondente alla ratio di sottrarre alla privazione della libertà ealla restrizione in carcere chi non avesse ancora conosciuto l'esperienza detentiva,orientata a ridurre il fenomeno della detenzione breve».Da tale ricostruzione discende che la sospensione condizionale della pena nonpossa essere ricondotta alla nozione di "pena" rilevante ai fini della verifica dellasua "legalità", in quanto essa implica la già avvenuta determinazione della penacon una sentenza di condanna, cioè la traduzione della pretesa punitiva, dellapunibilità astratta, e si configura come una "astensione a tempo" dall'esecuzionedella pena (sul punto, anche Corte cost., ord. n. 296 del 2005).Né i diversi obblighi o prescrizioni ai quali il condannato può essereassoggettato per fruire della sospensione condizionale della pena ne mutano lanatura ed il carattere, giacché questa, pur in presenza della imposizione di dettiobblighi, mantiene il suo carattere esterno alla pena e «non consente neppure, diassimilare tali obblighi alle pene, il cui elenco è tassativamente indicato dall'art.17 cod. pen. e il cui contenuto è, altrettanto tassativamente, disciplinato nei capiII e III del titolo II del libro I del codice penale».Sulla base dei principi affermati dalla citata sentenza, pertanto, l’erroneapattuizione sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena o sullecondizioni legittimanti la stessa non dà vita ad una “pena illegale”, tale dalegittimare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena.Diverso è tuttavia il caso in cui la natura e l’entità degli obblighi cuisubordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena nonabbiano costituito oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti ma siano stati, intutto o in parte, frutto di un’attività di integrazione unilaterale posta in essere dalgiudice.In tali ipotesi, laddove il giudice subordini la sospensione condizionale dellapena al rispetto di condizioni non previste o eccedenti la durata fissata dallegislatore, pur non ponendosi a rigore un problema di illegalità della pena (nelsenso sopra chiarito), il ricorso per cassazione diviene comunque possibile laddovesia ravvisabile un difetto di correlazione tra la richiesta avanzata dalle parti e lasentenza emessa.3.

Venendo al caso in esame, deve rilevarsi che l’odierno ricorrente ed ilPubblico ministero avevano concordato la pena da applicarsi all’esito delprocedimento (pari a quattro mesi di reclusione), il riconoscimento dellasospensione condizionale, nonché la subordinazione del beneficio alla prestazionedi attività non retribuita in favore della collettività per una durata non specificata.L’art. 165, comma 1 cod. pen. prevede che sospensione condizionale dellapena possa essere subordinata, laddove il condannato non si opponga, allaprestazione di attività non retribuita a favore della collettività «per un tempodeterminato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo lemodalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».Le Sezioni Unite di questa Corte, tra l’altro, hanno stabilito che al limitecontemplato dalla citata disposizione normativa, deve aggiungersi in ogni casoquello invalicabile di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bisdisp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez.U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01).L’accordo, intervenuto tra le parti, sulla possibilità che la sospensionecondizionale della pena venisse subordinata alla prestazione di attività nonretribuita in favore della collettività da parte dell’imputato, non consentiva dunqueal giudice di determinare la durata di tale attività in misura eccedente rispetto ailimiti massimi previsti normativamente (sui quali, evidentemente, si era formatoun accordo implicito tra le parti), di talché, limitatamente a questa parte, lastatuizione è andata oltre l’oggetto dell’accordo concluso tra le parti.L’errore rilevato può essere emendato in questa sede, ai sensi dell’art. 620,comma 1, lett. l) cod. proc. pen., con l’eliminazione della quantità di prestazionedi attività non retribuita eccedente quella della pena sospesa (mesi quattro),costituente il limite invalicabile, da parte del giudice, relativo all’imposizioneimpartita.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata degliobblighi ai quali è stata subordinata la sospensione condizionale della pena,rideterminandola in mesi quattro.Così deciso, in data 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha subordinato lasospensione condizionale della pena all’espletamento di attività socialmente utileRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Cagliari,all’esito di giudizio di applicazione pena su richiesta delle parti, ha applicato adAlessandro Tulifero la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 120 di multa, per ilreato di furto aggravato, con sospensione condizionale della pena, subordinata allaprestazione di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di ottomesi.2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo chela disposizione di cui all’art. 165 cod. pen. (anche nell’interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità) stabilisce che la prestazione di attività non retribuitain favore della collettività non possa avere una durata superiore a quella della penasospesa (nella specie pari a mesi quattro) e chiede pertanto l’annullamento dellasentenza impugnata in relazione a tale punto della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Preliminarmente occorre soffermarsi sull’ammissibilità del ricorso ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, come noto, limita fortemente lapossibilità di sollecitare il controllo di legittimità sulle sentenze di applicazionepena, a quelle sole decisioni che contrastino «con la volontà espressa dalle parti oche costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecitooggetto di cognizione» (secondo quanto indicato nella sentenza Sez. U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).La disposizione citata, in particolare, prevede che il pubblico ministero el'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5352del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 – 01), nel soffermarsi sull’ampiezzadella categoria di “pena illegale”, hanno posto in evidenza che le questioni attinentiall'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sonoestranee a detta nozione.Si è osservato, in proposito, che la sospensione condizionale della pena, findalla sua introduzione, si è qualificata come una «misura, in senso lato, alternativaalla detenzione, rispondente alla ratio di sottrarre alla privazione della libertà ealla restrizione in carcere chi non avesse ancora conosciuto l'esperienza detentiva,orientata a ridurre il fenomeno della detenzione breve».Da tale ricostruzione discende che la sospensione condizionale della pena nonpossa essere ricondotta alla nozione di "pena" rilevante ai fini della verifica dellasua "legalità", in quanto essa implica la già avvenuta determinazione della penacon una sentenza di condanna, cioè la traduzione della pretesa punitiva, dellapunibilità astratta, e si configura come una "astensione a tempo" dall'esecuzionedella pena (sul punto, anche Corte cost., ord. n. 296 del 2005).Né i diversi obblighi o prescrizioni ai quali il condannato può essereassoggettato per fruire della sospensione condizionale della pena ne mutano lanatura ed il carattere, giacché questa, pur in presenza della imposizione di dettiobblighi, mantiene il suo carattere esterno alla pena e «non consente neppure, diassimilare tali obblighi alle pene, il cui elenco è tassativamente indicato dall'art.17 cod. pen. e il cui contenuto è, altrettanto tassativamente, disciplinato nei capiII e III del titolo II del libro I del codice penale».Sulla base dei principi affermati dalla citata sentenza, pertanto, l’erroneapattuizione sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena o sullecondizioni legittimanti la stessa non dà vita ad una “pena illegale”, tale dalegittimare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena.Diverso è tuttavia il caso in cui la natura e l’entità degli obblighi cuisubordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena nonabbiano costituito oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti ma siano stati, intutto o in parte, frutto di un’attività di integrazione unilaterale posta in essere dalgiudice.In tali ipotesi, laddove il giudice subordini la sospensione condizionale dellapena al rispetto di condizioni non previste o eccedenti la durata fissata dallegislatore, pur non ponendosi a rigore un problema di illegalità della pena (nelsenso sopra chiarito), il ricorso per cassazione diviene comunque possibile laddovesia ravvisabile un difetto di correlazione tra la richiesta avanzata dalle parti e lasentenza emessa.3. Venendo al caso in esame, deve rilevarsi che l’odierno ricorrente ed ilPubblico ministero avevano concordato la pena da applicarsi all’esito delprocedimento (pari a quattro mesi di reclusione), il riconoscimento dellasospensione condizionale, nonché la subordinazione del beneficio alla prestazionedi attività non retribuita in favore della collettività per una durata non specificata.L’art. 165, comma 1 cod. pen. prevede che sospensione condizionale dellapena possa essere subordinata, laddove il condannato non si opponga, allaprestazione di attività non retribuita a favore della collettività «per un tempodeterminato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo lemodalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».Le Sezioni Unite di questa Corte, tra l’altro, hanno stabilito che al limitecontemplato dalla citata disposizione normativa, deve aggiungersi in ogni casoquello invalicabile di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bisdisp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez.U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01).L’accordo, intervenuto tra le parti, sulla possibilità che la sospensionecondizionale della pena venisse subordinata alla prestazione di attività nonretribuita in favore della collettività da parte dell’imputato, non consentiva dunqueal giudice di determinare la durata di tale attività in misura eccedente rispetto ailimiti massimi previsti normativamente (sui quali, evidentemente, si era formatoun accordo implicito tra le parti), di talché, limitatamente a questa parte, lastatuizione è andata oltre l’oggetto dell’accordo concluso tra le parti.L’errore rilevato può essere emendato in questa sede, ai sensi dell’art. 620,comma 1, lett. l) cod. proc. pen., con l’eliminazione della quantità di prestazionedi attività non retribuita eccedente quella della pena sospesa (mesi quattro),costituente il limite invalicabile, da parte del giudice, relativo all’imposizioneimpartita. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata degliobblighi ai quali è stata subordinata la sospensione condizionale della pena,rideterminandola in mesi quattro.Così deciso, in data 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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