CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTAfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni: - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; - del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 24634 del 6 aprile 2018) limitatamente ai capi 1) e 4), in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11 giugno 2014 all'esito del giudizio abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Caltanisetta, assolveva Matteo ALLEGRO dal reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo 4) e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, dichiarava non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. (capo 1), rideterminando in tre anni e quattro mesi di reclusione la pena per i reati di cui ai capi 14), ritenuto più grave, 12), 5) e 3), sui quali si era formato il giudicato parziale a seguito dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la prima sentenza di appello pronunciata dalla Corte d'appello di Caltanissetta in data 3 novembre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ALLEGRO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla individuazione della pena base per il capo 14) in misura superiore al massimo edittale di quattro anni di reclusione, dovendosi applicare la pena prevista per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. che era vigente alla data del fatto (16 marzo 2011) e cioè in data anteriore all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché la mancata esplicitazione dei parametri in base ai quali si è addivenuti alla individuazione della pena in concreto irrogata; - la violazione del divieto di reformatio in peius, perché nella prima sentenza la Corte territoriale, per il reato di cui al capo 14) — in relazione al quale si è formato il giudicato parziale — aveva applicato, quale aumento per la continuazione, la pena di sei mesi di reclusione, sicché la rideternninazione in sei anni di reclusione si pone in palese violazione del suddetto divieto. 3. Il primo motivo di ricorso, avente natura assorbente, è fondato. 3.1. A seguito della pronunciata assoluzione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 1), che era stato individuato come il reato più grave tra quelli unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., la Corte territoriale, nel rideterminare la pena dei residui reati già giudicati con pronuncia irrevocabile, ha preso a base il reato di corruzione di cui al capo 14), ritenuto reato più grave, facendo riferimento alla pena massima edittale di sei anni di reclusione.Si tratta, però, di una pena illegale ex art. 2, comma quarto, cod. pen., poiché non vigente alla data di commissione del reato in quanto innalzata a tale soglia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, rispetto ai previgenti quattro anni di reclusione; a tale pena deve farsi riferimento in ragione della data di commissione del fatto. 3.2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati giudicati con la decisione già divenuta irrevocabile (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03), spettando al giudice di merito di individuare il reato più grave, nel rispetto del principio di cui all'art. 2 cod. pen., nonché di individuare motivatamente la pena base per detto reato e quella per i singoli aumenti per la continuazione con i restanti reati satellite; nel fare ciò il giudice di rinvio vorrà anche attenersi all'autorevole principio di diritto recentemente stabilito da Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269. D'altra parte, nella individuazione della pena base per il reato più grave, il giudice di rinvio procederà, essendo mutata la struttura del reato, alla individuazione del nuovo trattamento sanzionatorio, fermo restando il limite complessivo della pena complessivamente irrogata all'esito del precedente giudizio di appello (Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso il 18 febbraio 2022. Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA]