CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità del fatto per la infondatezza delle giustificazioni rese dall'imputato, oltre per il suo atteggiamento ostile manifestato in occasione del controllo e delle altre considerazioni sulla presenza di un pregiudicato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delle( ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore e