CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16734/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] R achid , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto inRionero in Vulture (PZ), via G. Marconi , 76, -ricorrent e - contro Ministero dell’Interno -intimato - Prefettura di Roma –[OSCURATO:PERSONA] di Governo -intimato - Questura di Roma -intimato - avverso il decreto del Giudice di Pace di Romadepositato il 30dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: immigrazione - espulsione - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma, de positato il 30 dicembre 202 1 , di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Roma e del conseguente ordine di allontanamento adottato dal Questore di Roma; -il ricorso è affidato a otto motiv i ; - il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Roma non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto congiunto con cui chiedono di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; -la Questura di Roma non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 t.u. imm. e 18 d.P.R. 2 8 dicembre 2000 , n. 445 , per aver il decreto impugnato ritenuto validamente notificato il provvedimento espulsivo benché la copia consegnata recasse un’attestazione in ordine alla sua conformità all’originaleapposta da un funzionario della Polizia di Stato, non meglio identificato e privo del relativo potere , e non dal Viceprefetto vicarioche aveva sottoscritto l’atto ; - evidenzia, inoltre, che tale copia del pr ovvedimento non rec ava idonea attestazione di conformità, atteso che la sottoscrizione per esteso e il timbro dell’ufficio non erano apposti su ciascuno dei fogli di cui l’atto si componeva; -il motivo è infondato; - in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante ovvero, come nel caso in esameda parte di un funzionario della questura(cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31928); - del pari priva di pregio è la doglianza secondo cui la copia del provvedimento prefettizio rilasciata al ricorrente non rech erebbe una valida attestazione di conformitàin ragione dell’apposizione del timbro solosulla prima pagina e della mancata presenza della sottoscrizione del funzionario che ha provveduto all’autenticazione della copia dell’atto, per esteso, su ciascuno dei fogli di cui questo eracomposto; -infatti, la apposizione di tali segni sono idonei a esprimere la paternità dell’atto e la sua riconducibilità all’operato del funzionario dell’Amministrazione competente , benché non apposti su tutti i fogli del documento, tanto più che nessuna contestazione è stata avanzata sul punto, nelle forme dovute, dal ricorrente; - con il secondo motivo quest’ultimo fa valere la n ullità e/o l’annullabilità del decreto prefettizio per violazione delle norme riguardanti il procedimento amministrativo, contestando la statuizione resa sul punto dal Giudice di pace che ha ritenuto la loro inapplicabilità in ragione del contenuto vincolato del provvedimento emanato; - il motivo è infonda to, poiché l a necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8, l.n. 241 del 1990, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero(cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27682; Cass.28 febbraio 2013, n. 5080; Cass.29 dicembre 2005, n. 28858); -con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 , lett. c), t.u. imm., per aver il giudice ritenuto, con riferimento all’eccezione della sussistenza di una situazione ostativa all’espulsione per essere l’istante coniugato con una cittadina italiana, che non rientrasse nella sua competenza il sindacato sulle ragioni del diniego del permesso di soggiorno e che, comunque, la sola prova del matrimonio con una cittadina italiana non ostava al l’espulsione del lo straniero privo di permesso di soggiornoin difetto della prova della convivenza effettiva; -il motivo è infondato; - la causa di non espellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), t.u. imm. invocabile dallo straniero destinatario del provvedimento espulsivo legato da rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado con cittadino italiano richiede la dimostrazione della effettiva convivenza(cfr. Cass. 7 luglio 2016, n. 13831), per cui non è utilmente invocabile nel caso in cui, come accertato nel caso in esame, non sia offerta idonea prova di tale requisito; -con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’ art. 13, terzo comma, t.u. imm., per motivazione asse nte o, comunque, apparente in ordine all’eccezione di nullità e/o annullabilità del decreto prefettizio per carenza di motivazione; -il motivo è infondato; -sul punto il Giudice di pace, dopo aver riportato, nella parte narrativa della motivazione, il contenuto del decreto di espulsione, sia pure in sintesi, ha affermato che lo stesso era « esaustivamente e fondatamente motivato, atteso che dallo stesso emergono le circostanze difatto ed i riferimenti normativi che ne hanno determinato l’adozionee come diffusamente riportato nella memoria di costituzione dell’opposta Amministrazione e sinteticamente sopra trascritto»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo della decisione adottata dal giudice di merito e, per tale ragione, si sottrae alla censura formulata; - con il quinto motivo il ricorrente critica il decreto impugnato per omessa motivazione in ordine all’eccezione, ritualmente sollevata, della insussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 14, comma 5 ter, t.u. imm.; - con il sesto motivo il ricorrente censura il provvedimento di merito per omessa motivazione in ordine alla violazione dell’obbligo di formulazione dell’invito a lasciare volontariamente il territorio dello stato in un termine definito in base alla sua situazione concreta e specifica; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su una domanda proposta ha l’onere di indicare specificamente il contenuto di tale domanda, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire il controllo sull’ammissibilità e la fondatezza della doglianza, atteso che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso; -il mancato assolvimento di tale onere osta alla possibilità di esaminare le censure prospettate; - con il settimo motiv o il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13 , tredicesimo comma,t.u. imm., nella parte in cui il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla mancata illustrazione nel provvedimento prefettizio delle ragioni per cui la durata del divieto di reingresso fosse stata stabilita in cinque anni; -il motiv o è , per le medesim e ragioni, inammissibil e ; - infatti , la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni prospettate (cfr. Cass. 14 febbraio 2021, n. 28072; Cass. 20 agosto 2015, n. 17049; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere; -con l’ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 t.u. imm., per aver il Giudice di pace ritenuto che non vi fosse nulla da deliberare sulle spese, anche in considerazione della mancata richiesta di ammissione al beneficio del pa trocinio a spese dello Stato , evidenziando che lo straniero che attiva il procedimento di impugnazione avverso il decreto di espulsione risulta ammesso ex officio al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale nonché da qualsivoglia relativo controllo; -il motivo è inammissibile per carenza di interesse ; - dal sistema delineato dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. emerge il principio secondo il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; - da ciò discende che l ’ordinanza impugnata non avrebbe po tuto riconoscere la rifusione delle spese processuali in favore dell’odierno ricorrente, giacché integralmente soccombente; - sotto altro aspetto, si osserv a che l’ onorario e le spese spettanti al difensore del richiedente ammesso al patrocinio dello Stato sono liquidati dall'autorit à giudiziaria che ne ha disposto l’ammissione con decretoai sensi dell’art. 82, primo commma, t.u. spese giust.; - pertanto, pe r le su indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific