CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio (in Caltanissetta, il 12/10/2020). L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza lamentando la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione della contravvenzione in sanzione amministrativa; chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sospensione condizionale e il minimo della pena, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (per tutti i motivi, v. pp. 2, 3 e 4 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, oltre che volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, giova ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P s