CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 271/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia origina dall’avviso di accertamento n.TQ9035T01103/2015, notificato dall’Agenzia delle Entrate – UfficioNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026Controlli di Pesaro e Urbino – alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneper l’anno d’imposta 2011, ai fini IRES, IRAP e IVA.L’Ufficio, richiamando le risultanze di due processi verbali di constatazionedella Guardia di Finanza (21 febbraio 2013 e 29 aprile 2015), accertava, aifini IRES, un maggior reddito d’impresa di € 680.083,00, composto da €666.865,00 per avviamento da cessione d’azienda non dichiarato, €10.770,00 per sopravvenienza attiva da cessione non dichiarata, €2.448,00 per costi non deducibili; appurava, ai fini IRAP, un maggiorvalore della produzione pari a € 2.448,00; accertava, ai fini IVA, unimposta dovuta per € 200.768,00, di cui € 197.591,00 per IVAindebitamente detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti(fatture [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), € 323,00 su costi indeducibili, € 2.854,00 per IVAa debito su fatture emesse in regime di non imponibilità ex art. 8 DPR633/72. Venivano applicate le relative sanzioni.La società impugnava l’atto innanzi alla CTP di Pesaro, deducendol’illegittimità della presunzione di cessione d’azienda (violazione artt. 2556ss. c.c.); l’inesistenza dell’avviamento (violazione art. 86 TUIR); l’assenzadei presupposti per la qualificazione delle operazioni comesoggettivamente inesistenti (violazione art. 56 DPR 633/72); l’inesistenzadei presupposti per la tassazione delle sopravvenienze attive da leasing; invia subordinata, disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 D.Lgs. 546/92.La CTP respingeva il ricorso. La CTR delle Marche, con sentenza n.271/2020, confermava la decisione, ritenendo che la cessione frazionatadei beni costituenti l’azienda integrasse una cessione d’azienda conplusvalenza comprensiva di avviamento; che l’avviamento fossecorrettamente determinato; che le operazioni con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosserosoggettivamente inesistenti e la società consapevole della frode; che lesopravvenienze attive fossero correttamente tassate; che non ricorresseviolazione del ne bis in idem.Numero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione,affidato a sei motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denuncia erronea e falsa applicazionedegli artt. 34 e 35 D.Lgs. 546/92, dell’art. 276 c.p.c., nonché dell’art. 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazionedei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, lamentando lemodalità di trattazione e deliberazione della causa (tre udienze, rinviodella decisione oltre sei mesi, deposito dopo ulteriori cinque mesi).Il primo motivo è infondato.La ricorrente prospetta una violazione dei principi di oralità, immediatezzae concentrazione come se essi imponessero, nel processo tributario, unacontinuità stretta e indefettibile fra udienza, deliberazione e deposito dellasentenza. Ma una simile ricostruzione non trova riscontro nella disciplinapositiva.Gli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 546 del 1992 non richiedono l’immediatezzadella decisione, né prevedono che il deposito debba seguire in un arcotemporale ravvicinato alla discussione; si limitano a delineare la sequenzafisiologica del rito, lasciando al collegio i tempi necessari alladeliberazione. La pluralità di udienze e il lasso temporale intercorso primadel deposito non rappresentano dunque, di per sé, un vulnus processuale.Il richiamo all’art. 276 c.p.c. non aggiunge elementi utili, giacché la normatrattazione.E il riferimento ai principi del giusto processo, pur suggestivo, resta privodi radicamento concreto: la parte non indica, né tantomeno dimostra,quale pregiudizio effettivo le sarebbe derivato dalla tempistica seguita dalgiudice di merito.Numero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nel sistema delle nullità processuali la violazione suscettibile di integrareuna patologia di tal fatta si misura sempre alla luce dell’incidenza concretasul diritto di difesa, altrimenti resta sul piano delle mere irregolarità.In definitiva, la censura finisce per rivolgersi non contro un vizio delprocesso, ma contro la fisiologia del lavoro giudiziario, pretendendo di fardiscendere dalla scansione temporale delle attività una lesione che lalegge non riconosce. L’iter seguito dal giudice d’appello rientra invecepienamente nel quadro normativo e non determina alcuna nullità. Ilmotivo deve pertanto essere respinto.Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparentesulla presunta cessione d’azienda, fondata su argomentazioni estranee althema decidendum.Il secondo motivo di ricorso è infondato.La CTR ha osservato che la norma civilistica di riferimento, nel caso dispecie, è l’art. 2556 c.c., soggiungendo che nel caso concreto la cessionenon è avvenuta con un unico atto, ma attraverso una serie di operazionifrazionate, ancorché sia emersa una sequenza di atti idonei a trasferirel’intero complesso aziendale, come si evinceva dal PVC del 21.02.2013:«a) da aprile 2010, la [OSCURATO:SOCIETA] ha stipulato leasing per macchinaridel valore di circa mln/€, macchinari che sono stati concessi in locazionealla [OSCURATO:PERSONA] e da molti mesi (gennaio 2011), da quest’ultima cedutialla PANTAREI con atto di cessione di ramo d’azienda; b) a partire dagennaio 2011, la verificata ha ceduto con fattura alla PANTAREI cespitiammortizzabili quali macchinari, autocarri, attrezzatura, merci inc/vendita, impianti etc.; c) da febbraio 2011, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto difatto tutto il pacchetto ordini e commesse in corso alla stessa PANTAREI,d) In tutti i siti produttivi (di Petriano e Urbino), contestualmente allarisoluzione dei contratti di locazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], èNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026subentrata la PANTAREI e la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] è stata gestitapresso la sede di Petriano della PANTAREI; e) dopo un periodo di CassaIntegrazione Guadagni (dal 1/1/2011 al 1/4/2012), la maggior parte deidipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] (n.33) sono passati (assunti) allaPANTAREI».Il giudice d’appello ha pure evidenziato che il modus operandi riassuntoera idoneo ad integrare una cessione di azienda sotto il profilo fiscale,sicché «Deve quindi concordarsi con l’Ufficio e con la CTP nell’affermareche le operazioni come sopra descritte si sono svolte in conformità al giànoto schema della cd. cessione di azienda “spezzatino”. Si tratta di unfenomeno noto da tempo e per questa ragione non appaiono fondate lecritiche mosse dall’appellante (...). Per “cessione spezzatino”, in terminitecnici denominata “cessione frazionata di azienda”, si intende una serieconcatenata di operazioni e atti dispositivi (di fatto e di diritto) volte aperpetrare fattispecie di evasione fiscale (...)».La CTR ha, poi, osservato che la finalità delle operazioni condotte eraelusiva ed evasiva: «D’altronde, la cessione frazionata di singoli benicostituenti un’azienda permette, in particolare: – di evitare la tassazionediretta, in tema di plusvalenza, ex art. 86 comma 2 Dpr 917/1986,connessa all’avviamento insito nell’azienda ceduta, volutamente occultatoe non dichiarato; – di non pagare l’imposta di registro, ex artt. 23 e 51DPR 131/1986, sul corrispettivo/valore venale dei beni trasferiti; – didetrarre l’IVA sui beni frazionatamente acquisiti con fattura da partedell’acquirente, possibilità esclusa, in caso di cessione integrale ed unitariadi azienda, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. b), DPR 633/1972».Il giudice d’appello ha sottolineato che la riqualificazione è conformeall’art. 20 TUIR, a tenore del quale «In tema di interpretazione degli atti aifini dell’applicazione dell’imposta di registro (...), qualora siano statistipulati, anche in tempi diversi, più atti di cessione di beni facenti parte diun’azienda, il giudice tributario di merito (...) deve valutareNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026congiuntamente le pattuizioni stipulate (...), per qualificare gli atti comecessione di azienda nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessitàsiano potenzialmente utilizzabili per un’attività di impresa (...)».Nel caso di specie non ricorre il vizio di motivazione apparente. Lapronuncia impugnata espone dettagliatamente l’accertamento di fattocompiuto, permettendo di cogliere la ratio decidendi al fondo dellestatuizioni adottate. Sono, in altri termini, diffusamente esplicitate leragioni poste a fondamento della decisione e il percorso logico-giuridicoseguito dal giudice. Non si è, dunque, in presenza di una motivazionemeramente grafica o di argomentazioni inidonee a supportare il decisum,ma di una motivazione che, correlata alla fattispecie concreta, rendepercepibile il fondamento della decisione e soddisfa il «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248).È principio consolidato che la nullità della sentenza per motivazionemancante o apparente ricorre solo quando sia del tutto assente il percorsoargomentativo, tale da non consentire la comprensione delle ragioni delladecisione e la verifica in sede di impugnazione. Non è configurabile il vizioin presenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e didiritto (Cass., 15 novembre 2019, n. 29721), né quando la motivazioneper relationem alla sentenza di primo grado costituisca espressione di unautonomo processo deliberativo (Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112). Lasussistenza del vizio postula che la motivazione risulti del tutto inidoneaad esplicitare le ragioni della decisione, ovvero presenti contrastiirriducibili tra affermazioni inconciliabili che rendano incomprensibile laratio decidendi (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 25 giugno2018, n. 16611).Costituisce ius receptum che la motivazione apparente si verifica quando ilgiudice, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.,dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, delNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026D.Lgs. n. 546/1992, ometta di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e diillustrare l’iter logico seguito, così da consentire il controllo sullacorrettezza della decisione e sulla sua conformità al principio del giudicareiuxta alligata et probata (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477).La sentenza, infatti, non si limita a richiamare principi astratti, ma liapplica al caso concreto, evidenziando gli elementi di fatto e le ragionigiuridiche che hanno condotto alla qualificazione delle operazioni comecessione di azienda e alla determinazione dell’avviamento. Tale percorsoargomentativo è sufficiente a consentire il controllo in sede diimpugnazione e a escludere la nullità per difetto di motivazione.Con il terzo motivo, la ricorrente censura difetto di motivazione ex art.360, n. 5, c.p.c., sul punto decisivo relativo alla presunzione di cessioned’azienda, assumendo che non vi sia prova del trasferimento dell’interocompendio aziendale.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo,in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter cod.proc. civ. e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso leragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione diprimo grado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n.26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724;Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439).Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte è ormaiconsolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un viziospecifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituitoNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del poteredi apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dàluogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., 23 agosto2023, n. 25124; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez.,7 aprile 2014, n. 8053). A seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, ilvizio di motivazione è oggi circoscritto all’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Per“fatto” deve intendersi un accadimento storico, principale o secondario,rilevante ai sensi dell’art. 2697 c.c., e non già argomentazioni difensive osingoli elementi istruttori, quando il fatto storico da essi rappresentato siastato comunque considerato dal giudice (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053; Cass., 20 giugno 2018, n. 16303).Nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato alcun fatto in sensotecnico, limitandosi a censurare valutazioni e argomentazioni del giudice dimerito; pertanto, il motivo non rispetta i requisiti richiesti e deve esseredichiarato inammissibile.In realtà, con la censura in esame parte ricorrente intende procedere aduna non consentita rivalutazione degli elementi di prova del materialeprobatorio esaminato dal giudice del gravame, ostandovi, peraltro, il limitedi cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ, nel testo novellato;invero, questa Corte ha più volte precisato che l'art. 360, comma primo,n. 5), cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 83, decreto legge n.83/2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» delsindacato di legittimità sulla motivazione ed è pertanto denunciabile inNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. U., 28ottobre 2020, n. 23746; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053).Con il quarto motivo, si lamenta erronea e/o falsa applicazione dell’art. 86TUIR, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenutotassabile la plusvalenza da avviamento, nonostante l’assenza di provadella cessione unitaria e dell’onerosità.Il quarto motivo non coglie nel segno e va disatteso.La CTR ha rilevato che la condotta posta in essere dalla società haconsentito di evitare la tassazione sulla plusvalenza derivante dallacessione dell’azienda, avendo così la [OSCURATO:SOCIETA] ottenuto diversi enotevoli benefici fiscali, in particolare, l’evasione della tassazione diretta,in tema di plusvalenza, ex art. 86 c.2 Dpr 917/1986, connessaall’avviamento insito nell’Azienda ceduta.[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la cessione frazionata di beni aziendali è statafinalizzata ad occultare l’avviamento e a sottrarsi agli obblighi fiscali: «Per“cessione spezzatino”, in termini tecnici denominata “cessione frazionatadi azienda”, si intende una serie concatenata di operazioni e atti dispositivi(di fatto e di diritto) volte a perpetrare fattispecie di evasione fiscale (...),in particolare: – di evitare la tassazione diretta, in tema di plusvalenza, exart. 86 comma 2 Dpr 917/1986, connessa all’avviamento insitonell’azienda ceduta, volutamente occultato e non dichiarato».Numero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Commissione ha evidenziato che l’avviamento è stato correttamentedeterminato dai verificatori sulla base di parametri oggettivi:«L’avviamento non dichiarato è stato correttamente calcolato daiverificatori (cfr. p.v.c. del 21/2/2013, fol. 18-19), prendendo a riferimentoparametri certi quali i ricavi e il reddito dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA], eprocedendo quindi al calcolo della media dei ricavi dichiarati (anni 2007-2009), alla quantificazione della percentuale di redditività come rapportofra reddito e ricavi dichiarati (anno 2010), al calcolo della redditivitàcomplessiva e quindi all’avviamento evaso e non dichiarato ai fini IRESnell’anno d’imposta 2011, in violazione dell’art. 86 comma 2 TUIR, percomplessivi E. 666.864,90».Il giudice regionale ha aggiunto che anche un diverso criterio di calcoloconfermerebbe la sostanziale correttezza dell’accertamento: «Se sidovesse “assecondare” la ricorrente e si volesse dunque ri-calcolarel’avviamento a partire dai valori relativi al triennio 2008-2010, il risultatosarebbe comunque in linea con quello accertato, se non di poco inferiore(...). L’avviamento sarebbe pari ad € 605.109,00 a fronte degli €666.864,90 accertati».La CTR ha concluso che persino la perizia di parte riconosce l’esistenza diun avviamento positivo, smentendo la tesi difensiva: «Le conclusioni cui ègiunto il consulente tecnico dell’appellante (...) pervengono comunque aconfermare che all’atto della cessione di azienda [OSCURATO:PERSONA] godevadi un valore di avviamento positivo (sia pure di soli E. 33.582,31), in talmodo smentendo la stessa tesi dell’avviamento negativo, patrocinata dalladifesa del contribuente».A fronte di questo specifico accertamento di fatto, il mezzo di ricorso èerronea ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla valutazionedelle risultanze probatorie, che non integra vizio di violazione di legge(Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). È principio consolidato, tuttavia, che ilNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’apparentededuzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, ambisca in realtàa ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito,trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado dimerito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019,n. 34476).La giurisprudenza sedimentata afferma che il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fattocompiuto dai giudici del merito, fondato su un’analisi coerente deglielementi disponibili, poiché lo scrutinio dei fatti e delle prove è riservato algiudice di merito. In sede di legittimità, il controllo si limita allacorrettezza giuridica e alla tenuta logico-formale della motivazione, senzapotere di riesaminare il merito della causa (Cass., 26 ottobre 2021, n.30042; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355).Quanto alle presunzioni, è censurabile solo il vizio di sussunzione, che siriscontra nell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui il giudice,dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritengainidonei a fornire la prova, oppure, al contrario, reputi sufficienti indizi nongravi, non precisi e non concordanti (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541).L’apprezzamento sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, lascelta dei fatti noti e il giudizio logico che conduce alla deduzione del fattoignoto restano riservati al giudice di merito, con sindacato limitato allaverifica della motivazione nei confini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., 17gennaio 2019, n. 1234).Con il quinto motivo, si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTRconfermato la ripresa IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, inassenza di prova della consapevolezza della frode da parte dellacontribuente.Il quinto motivo è infondato.Numero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nel caso di specie, viene contestata l’inesistenza soggettiva delleoperazioni, ossia la simulazione della controparte indicata in fattura,nell’ambito di un disegno fraudolento. Non si tratta, quindi, di inesistenzaoggettiva (assenza materiale della prestazione), ma di operazioniintercorse con soggetti diversi da quelli formalmente indicati, riconducibilial gruppo Londei.Su questa premessa, la CTR ha rilevato che l’Ufficio ha ricostruito unarticolato sistema fraudolento, volto a realizzare operazioni fittizie e acreare indebiti vantaggi fiscali: «L'Ufficio ha depositato ampie ed articolatecontrodeduzioni, alle quali non può in questa sede che rinviarsi, e nellequali si ripercorre innanzitutto il complesso sistema fraudolento finalizzatoalla evasione fiscale mediante fittizie cessioni all'esportazione in regime dinon imponibilità IVA, utilizzo/emissione di fatture per operazioniinesistenti, creazione di indebito plafond ai fini IVA in sospensioned'imposta, quale esportatore abituale, a fronte di fittizie dichiarazionid'intento, ideato da [OSCURATO:PERSONA] in uno con il rag. [OSCURATO:PERSONA],l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti...».[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] era una meracartiera, priva di struttura produttiva, e che la sua sede legale era fittizia:«Qui è opportuno notare come anche [OSCURATO:PERSONA] sia una mera cartiera,priva di qualsivoglia unità produttiva (sebbene formalmente è societàfornitrice di pavimenti). [OSCURATO:PERSONA] ne è il gestore di fatto; lasocietà ha sede effettiva a Pesaro in via Pierini n. 9, laddove la sede legaledi Roma istituita il 28 maggio del 2009 è risultata essere fittizia, tanto chenei locali indicati come domicilio fiscale non risulta attivata neppure unalinea telefonica e questo funge solo da recapito postale».[OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la prova del ruolo di Londei come dominusdel gruppo esclude ogni ipotesi di buona fede e dimostra il dolo dievasione: «La dimostrazione del ruolo di gestore dell'intero grupposocietario al fine di realizzare la frode fiscale come tratteggiata supra a fol.Numero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/20262-15 esime evidentemente da ogni analisi della buona fede in capo a dettosoggetto, risultando piuttosto accertato il dolo di evasione».La CTR ha ricostruito le fasi della frode carosello, evidenziando la naturasimulata delle operazioni: «La stessa CTP nella sentenza appellata haavuto modo di ripercorrere sinteticamente il dettaglio della froderealizzata, partendo da una prima fase in cui [OSCURATO:PERSONA] srl effettua unaserie di false esportazioni verso le società estere dello stesso gruppo,acquisendo così la qualifica di esportatore abituale; passando per unaseconda fase, in cui i relativi fittizi ricavi vengono neutralizzati mediantecontabilizzazione di molteplici fatture oggi attivamente false di acquisto;transitando così a una terza fase, in cui [OSCURATO:PERSONA] srl in forza della qualificadi esportatore abituale acquisita fraudolentemente effettua acquisti dimerci e servizi in esenzione IVA dai propri fornitori, rilasciando falsedichiarazioni di intento; ed alla fase ancora successiva, in cui le suddettemerci [...] vengono infine cedute [...] con addebito IVA e relativacreazione di credito di imposta a favore delle cessionarie: IVA peraltro maiversata dalla s.r.l. interposta, siccome azzerata dalle false fatture diacquisto contabilizzate dalla stessa».[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la prova documentale che conferma lapianificazione della frode: «È stata acquisita prova documentale dellacircostanza che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], consulente giuridico di LONDEIDOMENICO, ha suggerito a LONDEI stesso la costituzione di societàcartiere emittenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti,determinando altresì il compenso per gli amministratori e spiegando comefare operare tali società, in modo da conseguire utilità economiche, comepuò apprezzarsi leggendo la missiva datata 31/12/2010 indirizzata allostesso [OSCURATO:PERSONA]».Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in caso di operazionisoggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare –anche in via presuntiva – con elementi oggettivi e specifici che ilNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenzain ragione della sua qualifica professionale, che l’operazione si inseriva inuna frode (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n.15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).Non è richiesta la prova della partecipazione attiva alla frode, ma èsufficiente la conoscibilità della natura fittizia del contraente.La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e indizigravi, precisi e concordanti (artt. 2727 e 2729 c.c.), quali la mancanza disede, di personale e di mezzi del fatturante, l’omesso versamento delleimposte, l’immediatezza dei rapporti tra le parti (Cass., 20 aprile 2018, n.9851; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629).Una volta che l’Amministrazione abbia assolto tale onere, dimostrando laconoscibilità della frode, si sposta sul contribuente l’onere di provare lapropria buona fede, ossia di aver agito in assenza di consapevolezza e diaver adottato la diligenza massima esigibile per evitare di essere coinvoltonella frode, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (Cass., 20aprile 2018, n. 9851). Non sono sufficienti la regolarità formale dellescritture contabili, la tracciabilità dei pagamenti o la conformità dei prezziai valori di mercato, trattandosi di elementi facilmente falsificabili eirrilevanti ai fini della prova di estraneità alla frode (Cass., 20 aprile 2018,n. 9851).Dal canto suo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recisamenteaffermato che il diritto alla detrazione deve essere negato se è dimostrato,alla luce di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbedovuto sapere che l’operazione si inseriva in una evasione IVA, mentrenon è compatibile con il sistema comunitario un regime di responsabilitàoggettiva (CGUE, 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; CGUE, 11novembre 2021, Ferimet, C-281/20; CGUE, 1 dicembre 2022, C-512/21).Nel caso di specie, la CTR ha correttamente valorizzato indizi gravi, precisie concordanti circa la natura di cartiera del fornitore e la mancanza diNumero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026struttura operativa, elementi sintomatici della frode, mentre lacontribuente non ha fornito prova contraria idonea. Ne consegue il rigettodel motivo.Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 88 TUIR, in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., per inesistenza dei presupposti di tassazione dellesopravvenienze attive da cessione di leasing.Il sesto motivo è infondato.La società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 88, comma 5,TUIR, nonché il vizio di motivazione, in relazione alla ripresa fiscale di €10.770,00 per sopravvenienze attive. Sostiene che la CTR avrebbeerroneamente ritenuto integrati i presupposti impositivi, assumendo che ilriscatto dei beni in leasing non sarebbe stato effettuato dalla contribuente,bensì da PANTAREI, con conseguente insussistenza di un incrementopatrimoniale tassabile. Lamenta, altresì, che la sentenza impugnata sisarebbe limitata ad aderire alla prospettazione dell’Ufficio, senza confutarele deduzioni difensive né valorizzare la documentazione attestante latitolarità del riscatto in capo a PANTAREI.Orbene, la CTR ha chiarito che: «l’art. 88 comma 5 TUIR recita: “In casodi cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del benecostituisce sopravvenienza attiva”. Ora, dall’esame dei tre conti relativi aicanoni degli autocarri in leasing (n. 420200041-420200042-420200043) èrisultato che questi beni sono stati ceduti a [OSCURATO:PERSONA], la quale haprovveduto al pagamento della sola quota di riscatto. Ne consegue che,tenuto conto dei canoni residui e del riscatto finale, sono statecorrettamente quantificate le sopravvenienze attive, pari al “valorenormale del bene” come stabilito dalla legge, quale differenza tra il valoredi mercato del bene, stabilito dalla parte, e il debito residuo, costituito daicanoni residui + la rata di riscatto anticipato. L’eccezione è quindipalesemente infondata e va respinta».Numero registro generale 25829/2020Numero sezionale 8056/2025Numero di raccolta generale 10079/2026Data pubblicazione 18/04/2026Tale motivazione si pone in linea con la disciplina di cui all’art. 88, comma5, TUIR, che individua la sopravvenienza attiva nella differenza tra ilvalore normale del bene e il debito residuo derivante dal contratto ceduto.La norma collega l’imponibilità alla cessione del contratto di leasing,operazione che comporta per il cedente un vantaggio economicorappresentato dalla liberazione dal debito residuo, indipendentemente dachi provveda materialmente al pagamento del prezzo di riscatto.La CTR ha dunque correttamente ritenuto che la cessione del contratto,con trasferimento del bene e contestuale estinzione dell’obbligazionerelativa ai canoni residui, integri un incremento patrimoniale tassabile,non rilevando, ai fini dell’applicazione dell’art. 88, comma 5, TUIR, che larata finale sia stata corrisposta dall’acquirente.Ne consegue che la doglianza, oltre a non cogliere la ratio della norma,non evidenzia alcun vizio di motivazione, essendo la sentenza chiaranell’indicare il criterio di calcolo e la ragione giuridica della ripresa fiscale.Il motivo va pertanto rigettato.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK