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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05670/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 14218/18 in data 23/04/2009 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con rinvio con restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Verbania del 21/12/2007. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Verbania in data 21/12/2007, aumentava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto aggravato (capo A) e di tentata estorsione (capo B), nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per avanzare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, non avendo l'Halilovic avuto conoscenza del procedimento e delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello e non avendo lo stesso volontariamente rinunciato a comparire.

L'istante rappresentava come, nel corso dell'intero procedimento, lo stesso fosse stato dichiarato contumace ed assistito dal difensore nominato d'ufficio al quale veniva notificato l'estratto contumaciale delle sentenze di primo e di secondo grado e gli atti relativi alla fase esecutiva.

Solo in data 28/09/2022, l'imputato otteneva copia della sunnominata sentenza di secondo grado, venendo in quell'occasione per la prima volta a conoscenza dell'avvenuta celebrazione del giudizio a suo carico. 3.

Fermo quanto precede, premesso che l'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto attività processuale "esaurita", comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullità della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado (Sez. 2, n. 29008 del 27/05/2014, Huaco, Rv. 260038) e considerato altresì che: -l'imputato è stato assistito dal difensore d'ufficio e che tutte le notifiche erano state eseguite presso quest'ultimo; -in concreto non consta che l'Halilovic abbia avuto notizia del procedimento e dei provvedimenti emessi a suo carico e che, comunque, la restituzione in termine può essere negata (secondo prevalente orientamento giurisprudenziale) solo dimostrando che il condannato, avendo contemporaneamente la consapevolezza del procedimento e dei provvedimenti, abbia rinunciato a comparire: circostanza che, sulla base degli atti, non risulta nel caso di specie.

Da qui l'obbligo di trasmissione della presente istanza di restituzione nel termine alla competente Corte d'appello di Torino P.Q.M.

Dispone la trasmissione dell'istanza di restituzione nel termine alla Corte di appello di Torino.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 14218/18 in data 23/04/2009 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con rinvio con restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Verbania del 21/12/2007. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Verbania in data 21/12/2007, aumentava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto aggravato (capo A) e di tentata estorsione (capo B), nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per avanzare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, non avendo l'Halilovic avuto conoscenza del procedimento e delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello e non avendo lo stesso volontariamente rinunciato a comparire. L'istante rappresentava come, nel corso dell'intero procedimento, lo stesso fosse stato dichiarato contumace ed assistito dal difensore nominato d'ufficio al quale veniva notificato l'estratto contumaciale delle sentenze di primo e di secondo grado e gli atti relativi alla fase esecutiva. Solo in data 28/09/2022, l'imputato otteneva copia della sunnominata sentenza di secondo grado, venendo in quell'occasione per la prima volta a conoscenza dell'avvenuta celebrazione del giudizio a suo carico. 3. Fermo quanto precede, premesso che l'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto attività processuale "esaurita", comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullità della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado (Sez. 2, n. 29008 del 27/05/2014, Huaco, Rv. 260038) e considerato altresì che: -l'imputato è stato assistito dal difensore d'ufficio e che tutte le notifiche erano state eseguite presso quest'ultimo; -in concreto non consta che l'Halilovic abbia avuto notizia del procedimento e dei provvedimenti emessi a suo carico e che, comunque, la restituzione in termine può essere negata (secondo prevalente orientamento giurisprudenziale) solo dimostrando che il condannato, avendo contemporaneamente la consapevolezza del procedimento e dei provvedimenti, abbia rinunciato a comparire: circostanza che, sulla base degli atti, non risulta nel caso di specie. Da qui l'obbligo di trasmissione della presente istanza di restituzione nel termine alla competente Corte d'appello di Torino P.Q.M. Dispone la trasmissione dell'istanza di restituzione nel termine alla Corte di appello di Torino. Così
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