CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 33411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/01/2026 del Tribunale di PratoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Birritteri che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente alreato contestato al capo A), con ogni conseguente statuizioneRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estintiper intervenuta prescrizione. In particolare erano contestati al [OSCURATO:PERSONA] i reati di furtocon destrezza e con minorata difesa p.p. dagli artt. 624, 625 n. 4 e 61 n. 5 cod.pen. (capo A) e di omessa assistenza ai sensi dell’art. 189 commi 1 e 7 CDS (capoB), con recidiva infraquinquennale.2. Contro la sentenza indicata la Procura Generale presso la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso affidato a due motivi, entrambi riferiti al solo capoA), di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt.157 e 625 ultimo comma cod. pen. ed al conseguente errato calcolo del terminedi prescrizione. Deduce che, avuto riguardo alle aggravanti contestate ai sensidegli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., con applicazione pertanto dell’aggravantead effetto speciale di cui all’art. 625 ult. comma cod. pen., la pena per il reatocontestato al capo A) era di anni 10. Ne conseguiva che il termine di prescrizionedeterminato ai sensi dell’art. 157 cod. pen.con riguardo al reato commesso in data7 marzo 2018, non poteva reputarsi prescritto.2.2. Con il secondo motivo deduce che nel computo della prescrizione dovevacomputarsi altresì la recidiva infraquinquennale correttamente contestata e nonesclusa. Anche sotto tale profilo, il termine di prescrizione non risultavaconsumato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve trovare accoglimento risultando fondati entrambi i motivi.2. Il primo motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 157 commi 1 e 2 cod. pen., il termine ordinario di prescrizioneè computato sul massimo della pena edittale, tenuto conto degli aumenti per leaggravanti ad effetto speciale, quali, nel caso di specie, sono quelle contestate aisensi di cui all’art. 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. che, ai sensi dell’ultimo comma delmedesimo art. 625 cit., comportano un massimo edittale di anni 10 di penadetentiva.Si mostra pertanto erronea la determinazione del Tribunale, posto che, a frontedella consumazione del reato in data 7 marzo 2018, all’atto della sentenza siffattotermine non risultava decorso, nemmeno essendolo all’attualità.3. E’ fondato anche il secondo motivo.3.1. Era contestata e non risulta esclusa la recidiva infraquinquennale che,potendo comportare un aumento della pena sino alla metà, costituisceun’aggravante ad effetto speciale, computabile ai fini della prescrizione. Naturache non è modificata dal rilievo che, per effetto del disposto di cui all’art. 63comma 4 cod. pen., l’aumento è, in concreto, destinato ad essere rimodulato entroil limite di un terzo della pena di cui all’art. 625 ultimo comma sopra citato.3.2. Il rilievo converge nel senso che la prescrizione non era consumata almomento della sentenza impugnata né tale risulta all’attualità.4. Il ricorso deve essere accolto con annullamento della sentenza impugnataquanto al solo capo A), avuto riguardo al perimetro dell’impugnazione, con rinvioal Tribunale di Prato in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di furto di cui al capo A),con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa persona fisica.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente