CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 agosto 1997
Cassazione n. 03404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/8/1997 avverso l'ordinanza emessa il 27 maggio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accogliento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del 25 marzo 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1,2,3,4 e5 cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria (capo 31) [OSCURATO:PERSONA] sarebbe partecipe dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, dal 2016 e con condotta perdurante, avendo aderito alla ‘ndrina Penna, inserita nella cosca Alvaro, a sua volta suddivisa in vari rami familiari, operante in Sinopoli, [OSCURATO:PERSONA], Cosoleto, Sant'Eufemia di Aspromonte, Delianuova e in zone limitrofe. In particolare, al Penna viene contestato il seguente ruolo: di coordinare l'operato criminale delle giovani leve affiliate, tra cui tutti i cugini; di consentire alla figura apicale della consorteria, [OSCURATO:PERSONA], detenuto, di dirigere dalla struttura penitenziaria la consorteria, attraverso l'utilizzo di un telefono cellulare procuratogli dall'indagato; di fungere da intermediario, attraverso colloqui in carcere, tra i vertici dell'associazione, il padre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA]; di assicurare le comunicazioni, per lo più relative alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] detto "u merru" e [OSCURATO:PERSONA]; di provvedere al mantenimento dei detenuti, al fine di attuare il principio di solidarietà tra i componenti della consorteria. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. avendo il Tribunale desunto il ruolo di partecipe dell'indagato da condotte irrilevanti sotto il profilo associativo e, comunque, poste in essere fuori dal territorio di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, inoltre, l'assenza di rilevanza indiziaria del colloquio tra l'indagato ed il padre successivamente al furto consumato presso l'abitazione della nonna [OSCURATO:PERSONA] (in cui l'indagato paventava ritorsioni per l'accaduto, ma veniva fermato dal padre), trattandosi dello sfogo di un ragazzo appena ventenne. 2.2 Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dal tenore dei colloqui in carcere, in parte oggetto di un travisamento da parte del Tribunale (quanto ai colloqui relativi al sostegno economico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giustificabile in ragione dei rapporti di parentela) e, comunque, privi di riscontri esterni; ciò sia in relazione all'asserito ruolo di tramite tra i sodali detenuti, soprattutto lo zio [OSCURATO:PERSONA], e quelli in libertà, nonché alla consegna allo zio detenuto del telefono cellulare. In relazione a tale ultimo profilo si deduce, invece, che il contenuto della conversazione in cui l'indagato si vanta di avere introdotto in carcere l'apparecchio telefonico costituisce una mera vanteria. Si censura, infine, come meramente assertiva la motivazione nella parte in cui considera il ruolo dell'indagato sia quale tramite nelle comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed i latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed illogica nella parte in cui relativa al sostegno economico che sarebbe stato offerto dall'indagato e dal padre, successivamente alla cattura dei due latitanti. 3. Con memoria trasmessa il 2 dicembre 2022 i difensori hanno depositato motivi nuovi insistendo sul fatto che, in relazione alle vicende avvenute in territorio laziale, è stato indagato solo il padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da autonomo titolo custodiale. Si aggiunge, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha omesso di indicare in che modo si sarebbe svolta l'asserita azione di coordinamento dei giovani affiliati da parte dell'indagato e quali messaggi avrebbe concretamente trasmesso per conto dello zio Antonino o ricevuto da questo in merito a specifiche azioni criminali. 4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha deposito requisitoria scritta, da considerare come memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto fondati su argomentazioni generiche, di carattere confutativo laddove censurano l'interpretazione delle conversazioni intercettate, e manifestamente infondate nella parte in cui attribuiscono una valenza disarticolante della tenuta del ragionamento svolto dall'ordinanza impugnata alla valutazione delle condotte tenute dall'indagato nel territorio laziale. 2. Va, innanzitutto, premesso che il ricorrente non deduce alcuna censura in merito all'esistenza della 'ndrina facente capo ai fratelli Penna, desunta, in particolare, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], considerate attendibili dall'ordinanza impugnata in ragione sia del vaglio positivo già espresso in altro processo celebrato dinanzi alla Corte di assise di Palmi nel processo "Atlantide" a carico della cosca Piromalli sia del riscontro, quanto alla sua precedente affiliazione al clan Alvaro, offerto dalle dichiarazioni di altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione ancorata alle risultanze investigative ed immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha desunto la partecipazione dell'indagato a tale sodalizio dall'interpretazione dei colloqui intercettati e, segnatamente: a) dal colloquio in cui [OSCURATO:PERSONA] il 3 ottobre 2017 si vantava con la fidanzata di essere riuscito a consegnare allo zio detenuto, [OSCURATO:PERSONA], un telefono cellulare; b) dai colloqui tra l'indagato e lo zio aventi ad oggetto il mantenimento dei detenuti da parte del primo ed il suo ruolo egemone nei confronti dei giovani affiliati (l'ordinanza riporta la conversazione tra l'indagato e lo zio Antonino in cui questo gli dice che i "cugini" devono portargli rispetto, dargli conto di ogni azione e che l'ultima parola deve essere sempre la sua); c) dalla conversazione tra l'indagato e lo zio Antonino in cui quest'ultimo chiedeva al nipote di fargli arrivare la somma di 150 euro tramite la moglie del compagno di cella [OSCURATO:PERSONA], conversazione cui faceva seguito altra conversazione tra l'odierno ricorrente e la moglie del detenuto, [OSCURATO:PERSONA], relativa agli estremi della carta di credito su cui avrebbe effettuato il versamento; seguiva, infine, altra conversazione in cui l'indagato rassicurava lo zio in merito all'invio del denaro; d) dalle conversazioni tra l'indagato ed il padre in cui i due discorrevano delle somme da consegnare per il mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; e) dal colloquio tra l'indagato e lo zio Antonino in cui questo gli chiedeva di riferirgli ogni problema in quanto non aveva problemi a mandare "ambasciate" dal carcere, sottolineando, altresì, che il ricorrente stava svolgendo un ruolo analogo a quello che aveva svolto all'età di 17 anni in quanto, recandosi ai colloqui con gli zii detenuti, assicurava il mantenimento della rete relazionale coi sodali in libertà (l'ordinanza richiama anche il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo le riferisce di avere mandato il figlio Giovanni in carcere a colloquio con [OSCURATO:PERSONA] per esortarlo "a mantenere la calma"). La difesa del ricorrente, omettendo di confrontarsi criticamente con tali elementi indiziari, si è limitata a sollecitare una non consentita diversa lettura delle sole conversazioni relative alla consegna del telefono cellulare, considerata una mera vanteria del ricorrente, ed al mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giustificate alla luce dei rapporti di parentela con i detenuti, omettendo, peraltro, di considerare sia le altre conversazioni valorizzate nell'ordinanza che il riscontro costituito dall'effettiva disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare e dal suo utilizzo da parte del detenuto attraverso due utenze intestate ad un terzo, immune da pregiudizi penali. Come anticipato, si tratta di censure non deducibili in questa Sede, dovendosi, al riguardo ribadire che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). E', inoltre, inammissibile per manifesta infondatezza l'ulteriore censura, su cui il ricorrente ha insistito anche con i motivi aggiunti, in merito alla irrilevanza delle condotte poste in essere nel territorio laziale, per le quali il solo [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'indagato) è stato sottoposto a misura custodiale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 (si tratta delle condotte esaminate alle pp. 24-27 dell'ordinanza impugnata relative alle vicende estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di Amanti, all'aggressione di Sidqui ed al supporto fornito al detenuto [OSCURATO:PERSONA], ammesso la lavoro estero e non rientrato in carcere). Innanzitutto, rileva il Collegio che tali condotte sono state considerate dall'ordinanza impugnata non quali elementi indiziari in merito alle modalità con le quali si sarebbe estrinsecata la contestata partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, bensì quale «manifestazione della carica intimidatoria 'ndranghetistica» del ricorrente e del padre nel territorio laziale. Si tratta, dunque, di elementi meramente rafforzativi delle argomentazioni del Tribunale che, da un lato, esulano dal perimetro dell'imputazione provvisoria, appartenendo alla competenza territoriale di altro Tribunale, e, dall'altro, quand'anche eliminati, non appaiono idonei a incidere sulla complessiva tenuta logica della motivazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp