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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01849/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato, difen re dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata i il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. di quello stesso Ufficio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 2) ed estorsione ( capo 8) ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore dei trasporti, aggravata dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano insediata nel territorio di Cassano allo ionio e nella zona della Sibaride.

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, il Falcone sarebbe stato costretto a cedere, con violenza e minaccia, la totalità dei propri beni aziendali, nonché a far subentrare, nei contratti con la società Bartolini, l'azienda di autotrasporti del Pignataro.

Le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], responsabile della ditta Bartolini, e dalle attività intercettive, dalle quali si desumerebbe che, nel febbraio 2017, il Falcone, che aveva in corso un contratto di collaborazione con la Bartolini, affidatario della linea da Bologna a Catanzaro, aveva rappresentato alla società difficoltà economiche, proponendo l'apertura della linea predetta al Pignataro, e riservandosi la possibilità di rientrare appena appianata la situazione finanziaria.

Ciò che, tuttavia, gli era stato impedito dal Pignataro, quando, nel successivo giugno, aveva chiesto di rientrare con la Bartolini.

L'ordinanza impugnata ha evidenziato il coinvolgimento, nell'operazione con la Bartolini, di [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo clan, dedito alle estorsioni e interessato a infiltrarsi nel tessuto economico territoriale, in particolare, in quello agroalimentare e dei trasporti.

In tal senso, è stata valorizzata la circostanza che, dopo il subentro di Pignataro nella posizione contrattuale del Falcone, Forastefano era, a sua volta, subentrato nei rapporti con Bartolini, per la gestione della linea Gorizia - Catanzaro.

1.2. Quanto al profilo cautelare, il Tribunale distrettuale, dato atto della presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria, ha escluso la sussistenza di elementi idonei a vincerla.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125 co. 3 , 273 , 291 bis cod. proc. pen. e 629 e 110/416 bis cod. pen. nonché vizio della di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che affetta da travisamento per omissione e per invenzione relativamente, in particolare, al reato estorsivo.

Si sostiene l'assenza di violenza e minaccia e, dunque, della costrizione che il Falcone avrebbe subito, segnalandosi, piuttosto, il grave dissesto finanziario nel quale egli si era venuto a trovare e che non gli avrebbe consentito di riprendere l'attività per conto della Bartolini; il travisamento avrebbe avuto riguardo alla interpretazione di alcune captazioni circa gli schiaffi subiti dal Falcone a opera del Forastefano, secondo la Difesa, per ragioni del tutto estranee ai fatti; ci si duole, altresì, dell'omessa considerazione, sulla base di una motivazione apparente e apodittica, degli elementi di prova portati dalla Difesa, segnatamente, delle dichiarazioni di un ex dipendente del Pignataro, [OSCURATO:PERSONA], circa i duraturi e attuali rapporti di amicizia tra questi e Falcone.2.1.1.

Con riguardo al reato associativo, si contesta la assenza di elementi esplicativi del contributo reale offerto dal Pignataro alla cosca, anche segnalandosi che questi ha interrotto pregressi rapporti lavorativi con la società di trasporti Forastefano fin dal 2018.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in relazione al mantenimento della custodia cautelare in carcere, segnalando, quali elementi favorevoli, lo stato di incensuratezza, l'interruzione di rapporti di lavoro con i Forastefano dal 2018, il trasferimento con il nucleo familiare in altra Regione del centro Italia, fin dal dicembre 2020.

L'ordinanza impugnata ha escluso la capacità di tali elementi di vincere la presunzione relativa, con motivazione apodittica, senza comunque scrutinare adeguatamente l'incidenza del fattore tempo, ai fini della attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, risolvendosi nella reiterazione di doglianze già prospettate al giudice del gravame di merito, con le cui argomentazioni il ricorrente omette di confrontarsi.

2. L'ordinanza impugnata contiene, infatti, esaustiva argomentazione sia in ordine alla costrizione, che fonda la contestazione della fattispecie estorsiva, sia in ordine al contributo causale rilevante al fine di radicare, in termini di gravità, il quadro indiziario del concorso esterno nel reato associativo.

2. È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale.

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761).

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché delTribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270463). 2.1.Ciò posto, si osserva, quanto alla fattispecie estorsiva, che il Tribunale distrettuale ha spiegato come, solo in una prima fase, la transizione nel rapporto contrattuale da Falcone a Pignataro è avvenuta consensualmente, mentre, la seconda parte dell'azione, ovvero quella coincidente con il tentativo del Falcone di rientrare nel contratto con la Bartolini, era stata giustificata dal timore nutrito dall'imprenditore nei confronti del ricorrente e del suo complice Forastefano, che lo aveva duramente schiaffeggiato, procurandogli la rottura di alcuni denti.

Il Tribunale distrettuale ha specificamente replicato alla contestazione difensiva, qui reiterata, chiarendo come "attraverso una lettura unitaria del compendio intercettivo è, tuttavia, possibile sgomberare il campo da equivoci e affermare che l'episodio delle percosse ricevute dal Falcone sia dipeso proprio da una reazione al suo comportamento che rischiava di danneggiare il Pignataro", richiamando a sostegno di tale conclusione altra conversazione intercettata, per argomentare come la eventualità, sostenuta dalla Difesa, che il Falcone fosse stato percosso per altri motivi, non esclude che possa essere stato nuovamente vittima di una similare violenza connessa però al fatto estorsivo in esame, dopo che il Falcone aveva tentato di reinserirsi autonomamente nel rapporto con la Bertolini.

E' state, d'altro canto, illustrato, con ragionevoli argomenti, lo scrutinio delle dichiarazioni ssunte dalla Difesa dal teste Aita, nonché della documentazione prodotta, giudicate inidonee, nell' attuale fase processuale, a disarticolare il ragionamento dell'Accusa.

2.2. Genericamente contestativa anche la doglianza che attinge la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, a fronte di una motivazione sufficientemente argomentata e logicamente supportata ,con la quale l'ordinanza impugnata ha dato conto del rapporto di cointeressenza, esistente tra il Pignataro e il capoclan Forastefano, fin dal 2018, fondato su reciprochi vantaggi, espressivo di una vicinanza al gruppo criminale che aveva portato, per un verso, vantaggi e protezione al Pignataro, e, dall'altro, favorito l'espansione commerciale dei Forastefeno, che ne avevano tratto l'indubbio vantaggio di essere subentrati nella linea Gorizia - Catanzaro.

3. Anche le critiche veicolate con il secondo motivo, che attinge il giudizio cautelare, non colgono nel segno, giacchè il Tribunale distrettuale ha espresso una valutazione coerente con consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità - peraltro espressamente richiamati nell'ordinanza - in tema di presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen.. con specifico riferimento al caso - qui rilevante- in cui esse debbano 4 7 / essere declinate con riguardo al concorrente esterno di un sodalizio di tipo mafioso.

E' noto, infatti, che, diversamente dal partecipe della associazione mafiosa, che fa registrare una presenza attiva e con carattere di stabilità all'interno del sodalizio criminoso, il concorrente esterno è colui che offra una collaborazione occasionale, non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, ed essendo privo dell'affectio societatis ( Sez.

U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

La distinzione riverbera i suoi effetti anche sulla disciplina delle esigenze cautelari.

Infatti, lo statuto che governa la materia cautelare, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza delle esigenze stesse, quando si procede per reati che si inseriscono in un "contesto mafioso", contempla, in ogni caso, la possibilità di rilevarne l'insussistenza.

Nei confronti dell'indagato o del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso operano sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Invece, nei confronti dell'indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri.

In particolare, si è più volte affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro, in tesi, già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809).

L'impostazione secondo cui non è necessario provare la rescissione del vincolo da parte del concorrente esterno è allineata con il decisum della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale.

In detta decisione - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria - il Giudice delle Leggi ha evidenziato che «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato.

Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso, ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria [...] (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Rv. 258809; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Rv. 264209; Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900).3.1.

In linea con tali coordinate ermeneutiche, l'ordinanza impugnata ha ritenuto insufficienti - a sovvertire o comunque ad attenuante il giudizio cautelare - i tre elementi favorevoli segnalati dalla Difesa con motivazione niente affatto apodittica, al contrario, sottolineando la spiccata tendenza, protrattasi nel tempo, dell'imprenditore indagato a ricercare vantaggi instaurando rapporti spregiudicati con figure inserite in contesti delinquenziali di tipo mafioso, e coniugando tale dato, di per sé allarmante, con la circostanza che il Pignataro continua a operare sempre nel settore dei trasporti, cosicchè il mero trasferimento in altra regione non esercita una dirimente influenza sul pericolo che anche a distanza possa cercare ulteriori contratti con ambienti della criminalità organizzata.

E' sulla base di tali dati che il Tribunale si è formato il ragionevole convincimento - congruamente esplicitato - della inadeguatezza di misure diverse da quella inframuraria, inclusi gli arresti domiciliari, che non si presentano idonei scongiurare il pericolo concretamente ravvisato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma lbis del citato art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato, difen re dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata i il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. di quello stesso Ufficio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 2) ed estorsione ( capo 8) ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore dei trasporti, aggravata dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano insediata nel territorio di Cassano allo ionio e nella zona della Sibaride. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, il Falcone sarebbe stato costretto a cedere, con violenza e minaccia, la totalità dei propri beni aziendali, nonché a far subentrare, nei contratti con la società Bartolini, l'azienda di autotrasporti del Pignataro. Le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], responsabile della ditta Bartolini, e dalle attività intercettive, dalle quali si desumerebbe che, nel febbraio 2017, il Falcone, che aveva in corso un contratto di collaborazione con la Bartolini, affidatario della linea da Bologna a Catanzaro, aveva rappresentato alla società difficoltà economiche, proponendo l'apertura della linea predetta al Pignataro, e riservandosi la possibilità di rientrare appena appianata la situazione finanziaria. Ciò che, tuttavia, gli era stato impedito dal Pignataro, quando, nel successivo giugno, aveva chiesto di rientrare con la Bartolini. L'ordinanza impugnata ha evidenziato il coinvolgimento, nell'operazione con la Bartolini, di [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo clan, dedito alle estorsioni e interessato a infiltrarsi nel tessuto economico territoriale, in particolare, in quello agroalimentare e dei trasporti. In tal senso, è stata valorizzata la circostanza che, dopo il subentro di Pignataro nella posizione contrattuale del Falcone, Forastefano era, a sua volta, subentrato nei rapporti con Bartolini, per la gestione della linea Gorizia - Catanzaro. 1.2. Quanto al profilo cautelare, il Tribunale distrettuale, dato atto della presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria, ha escluso la sussistenza di elementi idonei a vincerla. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125 co. 3 , 273 , 291 bis cod. proc. pen. e 629 e 110/416 bis cod. pen. nonché vizio della di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che affetta da travisamento per omissione e per invenzione relativamente, in particolare, al reato estorsivo. Si sostiene l'assenza di violenza e minaccia e, dunque, della costrizione che il Falcone avrebbe subito, segnalandosi, piuttosto, il grave dissesto finanziario nel quale egli si era venuto a trovare e che non gli avrebbe consentito di riprendere l'attività per conto della Bartolini; il travisamento avrebbe avuto riguardo alla interpretazione di alcune captazioni circa gli schiaffi subiti dal Falcone a opera del Forastefano, secondo la Difesa, per ragioni del tutto estranee ai fatti; ci si duole, altresì, dell'omessa considerazione, sulla base di una motivazione apparente e apodittica, degli elementi di prova portati dalla Difesa, segnatamente, delle dichiarazioni di un ex dipendente del Pignataro, [OSCURATO:PERSONA], circa i duraturi e attuali rapporti di amicizia tra questi e Falcone.2.1.1. Con riguardo al reato associativo, si contesta la assenza di elementi esplicativi del contributo reale offerto dal Pignataro alla cosca, anche segnalandosi che questi ha interrotto pregressi rapporti lavorativi con la società di trasporti Forastefano fin dal 2018. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in relazione al mantenimento della custodia cautelare in carcere, segnalando, quali elementi favorevoli, lo stato di incensuratezza, l'interruzione di rapporti di lavoro con i Forastefano dal 2018, il trasferimento con il nucleo familiare in altra Regione del centro Italia, fin dal dicembre 2020. L'ordinanza impugnata ha escluso la capacità di tali elementi di vincere la presunzione relativa, con motivazione apodittica, senza comunque scrutinare adeguatamente l'incidenza del fattore tempo, ai fini della attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, risolvendosi nella reiterazione di doglianze già prospettate al giudice del gravame di merito, con le cui argomentazioni il ricorrente omette di confrontarsi. 2. L'ordinanza impugnata contiene, infatti, esaustiva argomentazione sia in ordine alla costrizione, che fonda la contestazione della fattispecie estorsiva, sia in ordine al contributo causale rilevante al fine di radicare, in termini di gravità, il quadro indiziario del concorso esterno nel reato associativo. 2. È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché delTribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270463). 2.1.Ciò posto, si osserva, quanto alla fattispecie estorsiva, che il Tribunale distrettuale ha spiegato come, solo in una prima fase, la transizione nel rapporto contrattuale da Falcone a Pignataro è avvenuta consensualmente, mentre, la seconda parte dell'azione, ovvero quella coincidente con il tentativo del Falcone di rientrare nel contratto con la Bartolini, era stata giustificata dal timore nutrito dall'imprenditore nei confronti del ricorrente e del suo complice Forastefano, che lo aveva duramente schiaffeggiato, procurandogli la rottura di alcuni denti. Il Tribunale distrettuale ha specificamente replicato alla contestazione difensiva, qui reiterata, chiarendo come "attraverso una lettura unitaria del compendio intercettivo è, tuttavia, possibile sgomberare il campo da equivoci e affermare che l'episodio delle percosse ricevute dal Falcone sia dipeso proprio da una reazione al suo comportamento che rischiava di danneggiare il Pignataro", richiamando a sostegno di tale conclusione altra conversazione intercettata, per argomentare come la eventualità, sostenuta dalla Difesa, che il Falcone fosse stato percosso per altri motivi, non esclude che possa essere stato nuovamente vittima di una similare violenza connessa però al fatto estorsivo in esame, dopo che il Falcone aveva tentato di reinserirsi autonomamente nel rapporto con la Bertolini. E' state, d'altro canto, illustrato, con ragionevoli argomenti, lo scrutinio delle dichiarazioni ssunte dalla Difesa dal teste Aita, nonché della documentazione prodotta, giudicate inidonee, nell' attuale fase processuale, a disarticolare il ragionamento dell'Accusa. 2.2. Genericamente contestativa anche la doglianza che attinge la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, a fronte di una motivazione sufficientemente argomentata e logicamente supportata ,con la quale l'ordinanza impugnata ha dato conto del rapporto di cointeressenza, esistente tra il Pignataro e il capoclan Forastefano, fin dal 2018, fondato su reciprochi vantaggi, espressivo di una vicinanza al gruppo criminale che aveva portato, per un verso, vantaggi e protezione al Pignataro, e, dall'altro, favorito l'espansione commerciale dei Forastefeno, che ne avevano tratto l'indubbio vantaggio di essere subentrati nella linea Gorizia - Catanzaro. 3. Anche le critiche veicolate con il secondo motivo, che attinge il giudizio cautelare, non colgono nel segno, giacchè il Tribunale distrettuale ha espresso una valutazione coerente con consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità - peraltro espressamente richiamati nell'ordinanza - in tema di presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen.. con specifico riferimento al caso - qui rilevante- in cui esse debbano 4 7 / essere declinate con riguardo al concorrente esterno di un sodalizio di tipo mafioso. E' noto, infatti, che, diversamente dal partecipe della associazione mafiosa, che fa registrare una presenza attiva e con carattere di stabilità all'interno del sodalizio criminoso, il concorrente esterno è colui che offra una collaborazione occasionale, non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, ed essendo privo dell'affectio societatis ( Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). La distinzione riverbera i suoi effetti anche sulla disciplina delle esigenze cautelari. Infatti, lo statuto che governa la materia cautelare, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza delle esigenze stesse, quando si procede per reati che si inseriscono in un "contesto mafioso", contempla, in ogni caso, la possibilità di rilevarne l'insussistenza. Nei confronti dell'indagato o del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso operano sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Invece, nei confronti dell'indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri. In particolare, si è più volte affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro, in tesi, già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). L'impostazione secondo cui non è necessario provare la rescissione del vincolo da parte del concorrente esterno è allineata con il decisum della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale. In detta decisione - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria - il Giudice delle Leggi ha evidenziato che «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso, ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria [...] (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Rv. 258809; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Rv. 264209; Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900).3.1. In linea con tali coordinate ermeneutiche, l'ordinanza impugnata ha ritenuto insufficienti - a sovvertire o comunque ad attenuante il giudizio cautelare - i tre elementi favorevoli segnalati dalla Difesa con motivazione niente affatto apodittica, al contrario, sottolineando la spiccata tendenza, protrattasi nel tempo, dell'imprenditore indagato a ricercare vantaggi instaurando rapporti spregiudicati con figure inserite in contesti delinquenziali di tipo mafioso, e coniugando tale dato, di per sé allarmante, con la circostanza che il Pignataro continua a operare sempre nel settore dei trasporti, cosicchè il mero trasferimento in altra regione non esercita una dirimente influenza sul pericolo che anche a distanza possa cercare ulteriori contratti con ambienti della criminalità organizzata. E' sulla base di tali dati che il Tribunale si è formato il ragionevole convincimento - congruamente esplicitato - della inadeguatezza di misure diverse da quella inframuraria, inclusi gli arresti domiciliari, che non si presentano idonei scongiurare il pericolo concretamente ravvisato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma lbis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 r
Sentenza Cassazione n. 01849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris