Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07966/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dal Tribunale di Roma in data 18.11.2019 (condanna per reato di cui all'art. art. 73, comma. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 16.11.2019); 2) dal Tribunale di Roma in data 7.7.2020 (condanna per reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 15.4.2020

2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori come individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

Risulterebbe, in particolare, dalle sentenze in esecuzione e dagli allegati verbali di arresto l'omogeneità dei reati, l'identità delle modalità esecutive e la limitata distanza temporale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (sei mesi) e le diverse modalità operative, la consumazione della seconda violazione in ordine di tempo dopo l'arresto in fragranza per la prima e, infine, la confisca di una somma di denaro di valore rilevante a dimostrazione della dedizione del condannato al narcotraffico con caratteri di abitualità e professionalità.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo.

E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome nell'ambito del medesimo stile di vita improntato alla consumazione di reati in materia di stupefacenti.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dal Tribunale di Roma in data 18.11.2019 (condanna per reato di cui all'art. art. 73, comma. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 16.11.2019); 2) dal Tribunale di Roma in data 7.7.2020 (condanna per reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 15.4.2020 2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Risulterebbe, in particolare, dalle sentenze in esecuzione e dagli allegati verbali di arresto l'omogeneità dei reati, l'identità delle modalità esecutive e la limitata distanza temporale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (sei mesi) e le diverse modalità operative, la consumazione della seconda violazione in ordine di tempo dopo l'arresto in fragranza per la prima e, infine, la confisca di una somma di denaro di valore rilevante a dimostrazione della dedizione del condannato al narcotraffico con caratteri di abitualità e professionalità. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome nell'ambito del medesimo stile di vita improntato alla consumazione di reati in materia di stupefacenti. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris