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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 1997

Cassazione n. 25690/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/01/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/04/1998 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 179-7769/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 11 ottobre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 1.1.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati congiuntamente, deducendo il seguente motivo: violazione della legge penale e vizio di motivazione, ex 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il motivo è inammissibile per sua manifesta infondatezza.

2.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nella fattispecie non è riscontrabile alcun vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno concesso le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo riferimento all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen, ovverosia alla gravità del reato desunta dall'efferatezza dell'azione e dalla spregiudicatezza dimostrata dagli imputati (che non hanno esitato ad infierire sull'anziana vittima con calci al viso, quando la stessa era ormai a terra e indifesa), nonché sottolineando come gli elementi favorevoli indicati dalla difesa non potessero essere positivamente valorizzati ovvero fossero stati già valutati dal giudice di primo grado al momento della determinazione della pena, già contenuta nel minimo edittale.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/01/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/04/1998 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 179-7769/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 11 ottobre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 1.1. Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati congiuntamente, deducendo il seguente motivo: violazione della legge penale e vizio di motivazione, ex 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il motivo è inammissibile per sua manifesta infondatezza. 2.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nella fattispecie non è riscontrabile alcun vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno concesso le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo riferimento all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen, ovverosia alla gravità del reato desunta dall'efferatezza dell'azione e dalla spregiudicatezza dimostrata dagli imputati (che non hanno esitato ad infierire sull'anziana vittima con calci al viso, quando la stessa era ormai a terra e indifesa), nonché sottolineando come gli elementi favorevoli indicati dalla difesa non potessero essere positivamente valorizzati ovvero fossero stati già valutati dal giudice di primo grado al momento della determinazione della pena, già contenuta nel minimo edittale. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.