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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09860/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla doValue s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2077/2021, depositatail 21 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.111, settimo comma, Cost., avverso la sentenza del Tribunale diGenova che ha respinto la sua opposizione al precetto notificatole suistanza della doBank s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].,con il quale si intimava, quale terza datrice di ipoteca, di pagare lasomma di euro 162.672,22;- il Tribunale ha dato atto che l’opposizione si fondava sul fatto che lanotifica dell’opposto atto di precetto non era stata preceduta oaccompagnata dalla notifica del relativo titolo esecutivo;- ha, quindi, disatteso tale opposizione osservando che poiché il titoloesecutivo era rappresentato da un mutuo fondiario non era necessariala sua notifica al terzo datore di ipoteca, giusta il disposto dell’art. 41,primo comma, t.u.b.;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resistono con distinti controricorsi sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia ladoValue s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria delrapporto controverso;- la ricorrente e la doValue s.p.a., nella riferita qualità, depositanomemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la «violazione dell’art. 603c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma I, del D. Lgsn. 385/1993 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) – violazione dell’art. 14Preleggi – mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e dellamotivazione apparente – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost– violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. – violazione delprincipio del giusto processo ex art. 111 Cost.»;- sostiene, in proposito, che quale terza datrice di ipoteca dovevanecessariamente essere avvertita dell’espropriazione che la bancamutuante intendeva avviare e che l’art. 41, primo comma, t.u.b., inNumero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026quanto norma eccezionale non poteva intendersi estensivamente nelsenso di escludere l’obbligo della notifica al terzo;- il primo motivo è infondato;- l’art. 41, primo comma, t.u.b. prevede – con disposizionesostanzialmente sovrapponibile a quello del previgente art. 43, primocomma, r.d. 1905, n. 646 – che nel procedimento di espropriazionerelativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolocontrattuale esecutivo;- tale disposizione detta una disciplina speciale, di favore processualeper il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dalcreditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell’art. 479cod. proc. civ. e anche, rispetto all’esecuzione contro il terzoproprietario, all’art. 603 cod. proc. civ., con la conseguenza che ilcreditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo dellanotificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quandol’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso diesecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di unsoggetto diverso dal debitore contrattuale (così, Cass. 22 settembre2022, n. 27848; Cass. 6 aprile 2022, n. 11191; nonché, con riferimentoalla previgente disciplina, Cass. 7 marzo 1992, n. 2755);- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91e 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sullespese di lite relative al giudizio di primo grado e a quello di legittimitàconclusosi con la cassazione di una prima sentenza sull’opposizione econ il rinvio al giudice di primo grado;- il motivo è inammissibile;- mentre è vero che la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare anchele spese relative al giudizio di cassazione, la ricorrente, tuttavia, nonha interesse a far valere tale vizio, poiché una liquidazione di tali spesenon avrebbe potuto essere posta a carico della controparte, dovendole stesse essere regolate in base all’esito finale e complessivo della liteNumero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026(cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6522; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634;Cass. 10 marzo 2004, n. 4909);- con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 100, 105 e 272 cod. proc. civ., per aver lasentenza impugnata erroneamente condannato l’opponente allarifusione delle spese in favore della doValue s.p.a., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA]., benché interveniente e, dunque, nondestinataria dell’opposizione al precetto;- il motivo è infondato;- il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che, come nelcaso in esame, è legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto,senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai finidell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cuitesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesseall'intervento (cfr. Cass. 14 maggio 2018, n. 11670; Cass. 23 luglio1983, n. 5075; Cass., Sez.

Un., 3 ottobre 1978, n. 4377);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della Unicredits.p.a., in complessivi euro 4.000,00, e, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla doValue s.p.a., in complessivi euro 4.500,00; iltutto, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delloNumero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla doValue s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2077/2021, depositatail 21 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.111, settimo comma, Cost., avverso la sentenza del Tribunale diGenova che ha respinto la sua opposizione al precetto notificatole suistanza della doBank s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].,con il quale si intimava, quale terza datrice di ipoteca, di pagare lasomma di euro 162.672,22;- il Tribunale ha dato atto che l’opposizione si fondava sul fatto che lanotifica dell’opposto atto di precetto non era stata preceduta oaccompagnata dalla notifica del relativo titolo esecutivo;- ha, quindi, disatteso tale opposizione osservando che poiché il titoloesecutivo era rappresentato da un mutuo fondiario non era necessariala sua notifica al terzo datore di ipoteca, giusta il disposto dell’art. 41,primo comma, t.u.b.;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resistono con distinti controricorsi sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia ladoValue s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria delrapporto controverso;- la ricorrente e la doValue s.p.a., nella riferita qualità, depositanomemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la «violazione dell’art. 603c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma I, del D. Lgsn. 385/1993 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) – violazione dell’art. 14Preleggi – mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e dellamotivazione apparente – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost– violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. – violazione delprincipio del giusto processo ex art. 111 Cost.»;- sostiene, in proposito, che quale terza datrice di ipoteca dovevanecessariamente essere avvertita dell’espropriazione che la bancamutuante intendeva avviare e che l’art. 41, primo comma, t.u.b., inNumero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026quanto norma eccezionale non poteva intendersi estensivamente nelsenso di escludere l’obbligo della notifica al terzo;- il primo motivo è infondato;- l’art. 41, primo comma, t.u.b. prevede – con disposizionesostanzialmente sovrapponibile a quello del previgente art. 43, primocomma, r.d. 1905, n. 646 – che nel procedimento di espropriazionerelativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolocontrattuale esecutivo;- tale disposizione detta una disciplina speciale, di favore processualeper il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dalcreditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell’art. 479cod. proc. civ. e anche, rispetto all’esecuzione contro il terzoproprietario, all’art. 603 cod. proc. civ., con la conseguenza che ilcreditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo dellanotificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quandol’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso diesecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di unsoggetto diverso dal debitore contrattuale (così, Cass. 22 settembre2022, n. 27848; Cass. 6 aprile 2022, n. 11191; nonché, con riferimentoalla previgente disciplina, Cass. 7 marzo 1992, n. 2755);- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91e 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sullespese di lite relative al giudizio di primo grado e a quello di legittimitàconclusosi con la cassazione di una prima sentenza sull’opposizione econ il rinvio al giudice di primo grado;- il motivo è inammissibile;- mentre è vero che la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare anchele spese relative al giudizio di cassazione, la ricorrente, tuttavia, nonha interesse a far valere tale vizio, poiché una liquidazione di tali spesenon avrebbe potuto essere posta a carico della controparte, dovendole stesse essere regolate in base all’esito finale e complessivo della liteNumero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026(cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6522; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634;Cass. 10 marzo 2004, n. 4909);- con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 100, 105 e 272 cod. proc. civ., per aver lasentenza impugnata erroneamente condannato l’opponente allarifusione delle spese in favore della doValue s.p.a., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA]., benché interveniente e, dunque, nondestinataria dell’opposizione al precetto;- il motivo è infondato;- il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che, come nelcaso in esame, è legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto,senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai finidell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cuitesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesseall'intervento (cfr. Cass. 14 maggio 2018, n. 11670; Cass. 23 luglio1983, n. 5075; Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1978, n. 4377);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della Unicredits.p.a., in complessivi euro 4.000,00, e, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla doValue s.p.a., in complessivi euro 4.500,00; iltutto, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delloNumero registro generale 31435/2021Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 9860/2026Data pubblicazione 16/04/2026stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il Presidente
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