CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, parzialmente riformando, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, in data 6 febbraio 2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dall'audizione del teste Broccoletti, richiesta nell'atto di appello, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha compiutamente individuato le ragioni della superfluità della rinnovazione istruttoria, e dunque la non decisività della prova, offrendo una motivazione priva dei vizi lamentati dal ricorrente, che peraltro deduce mere doglianze in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo di ricettazione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]