CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1978
Cassazione n. 06430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1978 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di TARANTO/ dato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen. per il furto di energia elettrica. Considerato che le doglianze proposte - che deducono, in maniera astratta, la possibilità di assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto ovvero per la configurabilità della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]