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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 1977

Cassazione n. 20207/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2020 (dep. il 22 ottobre 2020) la Corte di appello di Milano - a seguito o del gravame interposto da Barbara LURAGHI - ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata, quale amministratore di fatto e liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a. delle rubrica) e bancarotta documentale semplice (capo b. della rubrica) e, ritenute la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia.2.

Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 192, 533, comma 1, let. e), cod. proc. pen., 216, 217, 223 e 224 legge fall. — il travisamento di una prova decisiva in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (e, in particolare, la violazione dei criteri di valutazione della prova).

2.2. Con il secondo motivo - nuovamente sub specie derart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 192, 533, comma 1, let. e), cod. proc. pne., 216, 217, 223 e 224 legge fall. - sono state assunte la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione (e, in particolare, la violazione dei criteri di valutazione della prova) in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, adducendo l'erronea attribuzione all'imputata della qualità di amministratore di fatto della società fallita e, comunque, il difetto del prescritto dolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo la ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe compiuto una valutazione parcellizzata delle emergenze probatorie, disattendendo, travisando e non considerando elementi probatori decisivi.

In particolare, sarebbe stata affermata la sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo a. - consistente nell'effettuazione di un bonifico di euro 720.000 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., impresa sempre riferibile all'imputata e ai suoi familiari, quale acconto per la cessione di un contratto di leasing immobiliare - poiché tale cessione è stata ritenuta simulata tra le parti assumendo che: non vi fosse alcuna traccia documentale di essa; il bene immobile in discorso avesse un valore probabilmente sensibilmente inferiore a quello dichiarato di euro 1,4 milioni; e di conseguenza risulterebbe falso che la predetta operazione sia stata concepita secondo criteri di opportunità e vantaggiosità commerciale; pertanto, «in mancanza di causa commerciale e contropartita», con essa per l'appunto avrebbe avuto luogo la distrazione di denaro della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ad avviso della difesa, la motivazione avrebbe travisato la relazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], custode dei beni del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non avrebbe considerato che dalla relazione del perito Geom. [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che l'immobile avesse un valore di mercato di euro 1.465.600,00.

Alla luce di tali dati, sarebbe allora inficiata la motivazione che ha attribuito all'operazione natura distrattiva.

1.2. Con il secondo motivo la sentenza di appello è stata censurata per aver fondato la qualità di amministratore di fatto dell'imputata e il suo agire doloso sulle dichiarazioni della zia Angela [OSCURATO:PERSONA], estrapolandone soltanto alcuni assedi e senza tenere conto di quanto da lei complessivamente rassegnato: difatti, dal narrato di quest'ultima si trarrebbe che era il padre dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI l'effettivo amministratore di fatto e la mente delle operazioni in discorso, come peraltro si emergerebbe da alcuni passi della sentenza impugnata che, dunque, sarebbe contraddittoria.

1.3. Il motivi di ricorso - che hanno prospettato la difettosa ricostruzione della fattispecie concreta, ossia unicamente il vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01) - sono inammissibili poiché difettano di specificità: essi non si confrontano compiutamente con le argomentazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, reiterando deduzioni già prospettate ai Giudici di merito e da questi disattese (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01).

La sentenza impugnata ha dato conto degli elementi in forza dei quali il primo Giudice ha ritenuto la distrazione in imputazione, ne ha espressamente condiviso l'apprezzamento ed ha argomentato ex professo sul medesimo ordine di allegazioni qui in esame, mosse con il gravame e prospettate pure in primo grado.

1.3.1. Per quel che attiene, più in particolare, al primo motivo di ricorso, dalla lettura congiunta del corpo decisionale costituito dalle due sentenze di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), oltre al più generale contesto illecito in cui ha operato pure la società fallita, risulta che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è stato ravvisato in quanto la cessione del contratto di leasing in parola, di cui l'erogazione in denaro in imputazione - nella prospettazione difensiva - costituirebbe un acconto del corrispettivo, è stata ritenuta fittizia.

I Giudici di merito hanno evidenziato che, al di là dell'emissione della fattura ad essa relativa e alla disposizione del bonifico de quo, difetterebbe una scrittura dimostrativa di un accordo tra le due società; e hanno rilevato che plurimi elementi militassero nel senso che tale accordo non abbia avuto luogo e che il denaro sia stato trasferito senza effettiva contropartita, tra i quali più in dettaglio, come già rilevato dal G.u.p., oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI: la stessa nota integrativa al bilancio della fallita relativo all'esercizio 2008 (anno in cui è stato effettuato il bonifico) nella quale a chiare lettere è esposto che la cessione in discorso non si è mai perfezionata; e le dichiarazioni del curatore BOCHICCHIO che ha rappresentato di non aver mia rinvenuto alcun scrittura contrattuale del leasing immobiliare e di aver chiesto notizia al curatore del fallimento della beneficiaria del bonifico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarato nel 2009), il quale neppure è stato in grado di fornire informazioni al riguardo.

Tale ratio decidendi non è inficiata dalla relazione del perito Geom. [OSCURATO:PERSONA], la cui mancata considerazione è stata denunciata dalla difesa; né dalle deduzioni difensive relative all'effettivo valore della fabbrica; e ciò perché - come appena rilevato - la distrazione è stata ritenuta per la dirimente considerazione che un'ingente somma è stata trasferita dalla società fallita ad altra società partecipata e amministrata da membri della famiglia LURAGHI (l'imputata, in particolare, ne era socia al 50%) in mancanza di un negozio di cessione che la giustificasse e di un'effettiva contropartita.

1.3.2. Anche il secondo motivo difetta di specificità poiché non tiene in effetti conto dei dati in forza dei quali è stata attribuita a Barbara LURAGHI il ruolo di effettiva amministratrice della società fallita (nel periodo anteriore a quello in cui ne è divenuta liquidatrice) e l'agire illecito doloso in contestazione; ed è comunque generico e manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso addurre il travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI, che ha richiamato e riportato solo in parte, proponendone un esame parcellizzato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01).

I Giudici di merito hanno dato conto del narrato di quest'ultima in maniera che non risulta difforme da quanto assunto dalla difesa, non negando in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI abbia seguito le indicazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI (padre di Barbara); tuttavia, hanno esposto pure che la dichiarante ha rappresentato come il fratello le avesse precisato, già prima della costituzione della [OSCURATO:PERSONA], che la nipote avrebbe operato direttamente in essa; e che dopo la costituzione la nipote in prima persona le abbia chiesto di firmare in bianco gli assegni dei carnet rilasciati alla società fallita, abbia prelevato la documentazione che perveniva alla zia (amministratrice formale della società), in particolare gli estratti conto bancari, e gestito i conti de quibus già prima dell'arresto del padre; e come dopo il detto arresto rimasta da sola a gestire la società fallita; ancora, è stato pure rimarcato il ruolo svolto da Barbara LURAGHI nelle altre società di famiglia e la sua consapevolezza del contesto illecito in cui operavano.

Pertanto, ella è stata qualificata - alla luce delle concrete funzioni esercitate (cfr. Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01) - amministratrice di fatto della fallita dapprima con il padre e ,dall'arresto di costui (nel 2008), unica amministratrice di fatto; e le è stata attribuita piena coscienza e volontà dei fatti in imputazione, sottolineando come ella fosse a pieno titolo e con consapevolezza parte del più ampio contesto illecito già richiamato e del disegno criminale del padre.

Rispetto a tale motivazione, congrua e logica, come anticipato la difesa ha qui addotto le medesime argomentazioni già compiutamente disattese, assumendo un travisamento che con evidenza non può ravvisarsi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2020 (dep. il 22 ottobre 2020) la Corte di appello di Milano - a seguito o del gravame interposto da Barbara LURAGHI - ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata, quale amministratore di fatto e liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a. delle rubrica) e bancarotta documentale semplice (capo b. della rubrica) e, ritenute la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia.2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 192, 533, comma 1, let. e), cod. proc. pen., 216, 217, 223 e 224 legge fall. — il travisamento di una prova decisiva in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (e, in particolare, la violazione dei criteri di valutazione della prova). 2.2. Con il secondo motivo - nuovamente sub specie derart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 192, 533, comma 1, let. e), cod. proc. pne., 216, 217, 223 e 224 legge fall. - sono state assunte la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione (e, in particolare, la violazione dei criteri di valutazione della prova) in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, adducendo l'erronea attribuzione all'imputata della qualità di amministratore di fatto della società fallita e, comunque, il difetto del prescritto dolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo la ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe compiuto una valutazione parcellizzata delle emergenze probatorie, disattendendo, travisando e non considerando elementi probatori decisivi. In particolare, sarebbe stata affermata la sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo a. - consistente nell'effettuazione di un bonifico di euro 720.000 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., impresa sempre riferibile all'imputata e ai suoi familiari, quale acconto per la cessione di un contratto di leasing immobiliare - poiché tale cessione è stata ritenuta simulata tra le parti assumendo che: non vi fosse alcuna traccia documentale di essa; il bene immobile in discorso avesse un valore probabilmente sensibilmente inferiore a quello dichiarato di euro 1,4 milioni; e di conseguenza risulterebbe falso che la predetta operazione sia stata concepita secondo criteri di opportunità e vantaggiosità commerciale; pertanto, «in mancanza di causa commerciale e contropartita», con essa per l'appunto avrebbe avuto luogo la distrazione di denaro della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ad avviso della difesa, la motivazione avrebbe travisato la relazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], custode dei beni del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non avrebbe considerato che dalla relazione del perito Geom. [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che l'immobile avesse un valore di mercato di euro 1.465.600,00. Alla luce di tali dati, sarebbe allora inficiata la motivazione che ha attribuito all'operazione natura distrattiva. 1.2. Con il secondo motivo la sentenza di appello è stata censurata per aver fondato la qualità di amministratore di fatto dell'imputata e il suo agire doloso sulle dichiarazioni della zia Angela [OSCURATO:PERSONA], estrapolandone soltanto alcuni assedi e senza tenere conto di quanto da lei complessivamente rassegnato: difatti, dal narrato di quest'ultima si trarrebbe che era il padre dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI l'effettivo amministratore di fatto e la mente delle operazioni in discorso, come peraltro si emergerebbe da alcuni passi della sentenza impugnata che, dunque, sarebbe contraddittoria. 1.3. Il motivi di ricorso - che hanno prospettato la difettosa ricostruzione della fattispecie concreta, ossia unicamente il vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01) - sono inammissibili poiché difettano di specificità: essi non si confrontano compiutamente con le argomentazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, reiterando deduzioni già prospettate ai Giudici di merito e da questi disattese (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). La sentenza impugnata ha dato conto degli elementi in forza dei quali il primo Giudice ha ritenuto la distrazione in imputazione, ne ha espressamente condiviso l'apprezzamento ed ha argomentato ex professo sul medesimo ordine di allegazioni qui in esame, mosse con il gravame e prospettate pure in primo grado. 1.3.1. Per quel che attiene, più in particolare, al primo motivo di ricorso, dalla lettura congiunta del corpo decisionale costituito dalle due sentenze di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), oltre al più generale contesto illecito in cui ha operato pure la società fallita, risulta che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è stato ravvisato in quanto la cessione del contratto di leasing in parola, di cui l'erogazione in denaro in imputazione - nella prospettazione difensiva - costituirebbe un acconto del corrispettivo, è stata ritenuta fittizia. I Giudici di merito hanno evidenziato che, al di là dell'emissione della fattura ad essa relativa e alla disposizione del bonifico de quo, difetterebbe una scrittura dimostrativa di un accordo tra le due società; e hanno rilevato che plurimi elementi militassero nel senso che tale accordo non abbia avuto luogo e che il denaro sia stato trasferito senza effettiva contropartita, tra i quali più in dettaglio, come già rilevato dal G.u.p., oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI: la stessa nota integrativa al bilancio della fallita relativo all'esercizio 2008 (anno in cui è stato effettuato il bonifico) nella quale a chiare lettere è esposto che la cessione in discorso non si è mai perfezionata; e le dichiarazioni del curatore BOCHICCHIO che ha rappresentato di non aver mia rinvenuto alcun scrittura contrattuale del leasing immobiliare e di aver chiesto notizia al curatore del fallimento della beneficiaria del bonifico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarato nel 2009), il quale neppure è stato in grado di fornire informazioni al riguardo. Tale ratio decidendi non è inficiata dalla relazione del perito Geom. [OSCURATO:PERSONA], la cui mancata considerazione è stata denunciata dalla difesa; né dalle deduzioni difensive relative all'effettivo valore della fabbrica; e ciò perché - come appena rilevato - la distrazione è stata ritenuta per la dirimente considerazione che un'ingente somma è stata trasferita dalla società fallita ad altra società partecipata e amministrata da membri della famiglia LURAGHI (l'imputata, in particolare, ne era socia al 50%) in mancanza di un negozio di cessione che la giustificasse e di un'effettiva contropartita. 1.3.2. Anche il secondo motivo difetta di specificità poiché non tiene in effetti conto dei dati in forza dei quali è stata attribuita a Barbara LURAGHI il ruolo di effettiva amministratrice della società fallita (nel periodo anteriore a quello in cui ne è divenuta liquidatrice) e l'agire illecito doloso in contestazione; ed è comunque generico e manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso addurre il travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI, che ha richiamato e riportato solo in parte, proponendone un esame parcellizzato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01). I Giudici di merito hanno dato conto del narrato di quest'ultima in maniera che non risulta difforme da quanto assunto dalla difesa, non negando in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI abbia seguito le indicazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA] LURAGHI (padre di Barbara); tuttavia, hanno esposto pure che la dichiarante ha rappresentato come il fratello le avesse precisato, già prima della costituzione della [OSCURATO:PERSONA], che la nipote avrebbe operato direttamente in essa; e che dopo la costituzione la nipote in prima persona le abbia chiesto di firmare in bianco gli assegni dei carnet rilasciati alla società fallita, abbia prelevato la documentazione che perveniva alla zia (amministratrice formale della società), in particolare gli estratti conto bancari, e gestito i conti de quibus già prima dell'arresto del padre; e come dopo il detto arresto rimasta da sola a gestire la società fallita; ancora, è stato pure rimarcato il ruolo svolto da Barbara LURAGHI nelle altre società di famiglia e la sua consapevolezza del contesto illecito in cui operavano. Pertanto, ella è stata qualificata - alla luce delle concrete funzioni esercitate (cfr. Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01) - amministratrice di fatto della fallita dapprima con il padre e ,dall'arresto di costui (nel 2008), unica amministratrice di fatto; e le è stata attribuita piena coscienza e volontà dei fatti in imputazione, sottolineando come ella fosse a pieno titolo e con consapevolezza parte del più ampio contesto illecito già richiamato e del disegno criminale del padre. Rispetto a tale motivazione, congrua e logica, come anticipato la difesa ha qui addotto le medesime argomentazioni già compiutamente disattese, assumendo un travisamento che con evidenza non può ravvisarsi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris