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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1990

Cassazione n. 40992/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1990 avverso l'ordinanza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 24 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sostituzione con la multa di € 900,00, della pena di mesi sei di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Ancona, confermata dalla Corte di appello di Ancona in data 06/07/2023, irrevocabile dall'08/01/2024; Ritenuto che il provvedimento impugnato ha correttamente applicato l'art. 95 d.lgs. n. 150/22, affermando che all'epoca in cui erano entrate in vigore le disposizioni che consentivano alla parte di richiedere la sostituzione della pena detentiva il giudizio di appello era ancora in corso mentre l'istanza di cui all'art. 95 cit. è consentita nell'ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore delle predette disposizioni fosse già pendente il giudizio di Cassazione; che la contraria tesi difensiva, articolata in unico motivo, non ha alcun aggancio né testuale né sistematico e si affida alla pretesa ambiguità della norma transitoria, peraltro invocando un intervento del legislatore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così i ciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sident fce nzo Si ni i LA., t 41.)4Asi D L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1990 avverso l'ordinanza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 24 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sostituzione con la multa di € 900,00, della pena di mesi sei di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Ancona, confermata dalla Corte di appello di Ancona in data 06/07/2023, irrevocabile dall'08/01/2024; Ritenuto che il provvedimento impugnato ha correttamente applicato l'art. 95 d.lgs. n. 150/22, affermando che all'epoca in cui erano entrate in vigore le disposizioni che consentivano alla parte di richiedere la sostituzione della pena detentiva il giudizio di appello era ancora in corso mentre l'istanza di cui all'art. 95 cit. è consentita nell'ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore delle predette disposizioni fosse già pendente il giudizio di Cassazione; che la contraria tesi difensiva, articolata in unico motivo, non ha alcun aggancio né testuale né sistematico e si affida alla pretesa ambiguità della norma transitoria, peraltro invocando un intervento del legislatore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così i ciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sident fce nzo Si ni i LA., t 41.)4Asi D L [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40992/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris