CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica consumato ai danni di un esercizio commerciale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - con i primi tre motivi, alla responsabilità del prevenuto e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; - con il quarto, alla configurabilità delle circostanze aggravanti; - con il quinto, al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - non rispondesse al vero che la persona offesa avesse autorizzato l'imputato al prelievo dell'energia elettrica, così configurandosi il contestato delitto di furto; - le aggravanti erano configurate dall'utilizzo di un mezzo fraudolento (un morsetto) e dall'esposizione del contattore alla pubblica fede (all'esterno dell'edificio); - la pena edittale massima per il contestato delitto (non avendo rilievo alcuno il giudizio di bilanciamento delle circostanze) impediva l'invocato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lugli