CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3161/2016 R.G. proposto da: Comune di Gela, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n.5637, come da delibera GC e procura in atti; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il cui studio è el.dom.to, come da procura in atti; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.2392/21/2015 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Il Comune di Gela ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad [OSCURATO:SOCIETA], per Ici 2009, su due piattaforme estrattive petrolifere (Perla e Gela 1 Cluster) site nel tratto di mare antistante il territorio comunale. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che i manufatti in oggetto non rientrassero, neppure per assimilazione o analogia, tra i beni F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3161/2016 immobili considerati dalla disciplina Ici di cui al d.lvo 504/92; ciò perché non Numero sezionale 1673/2022 Numero di raccolta generale 16272/2022 accatastabili in quanto non assicurati alla riva o terraferma ma solamente Data pubblicazione 19/05/2022 ancorati al fondo marino, bene non appartenente al territorio comunale. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. § 2. In data 10 maggio 2021 la parte ricorrente Comune di Gela ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, così chiedendo l’estinzione del giudizio a spese compensate; ciò a seguito dell’intervenuto accordo transattivo di cui all’allegata delibera GC [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta altresì, per accettazione, dal difensore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito di quanto, il processo va dichiarato estinto a spese compensate. Visto l’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3